Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

Una delle tutele accordate dall’ordinamento italiano al singolo individuo che ha subito un danno, sia esso scaturente da un fatto illecito o dall’ inadempimento di un’obbligazione, è quella risarcitoria.

Il codice civile conosce due tipologie di danno risarcibile: il danno patrimoniale, che comprende ex art. 1223 c.c. il danno emergente ed il lucro cessante, ed il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., inteso come pregiudizio inferto agli interessi di natura personale del soggetto.

Il risarcimento del danno non patrimoniale è senz’altro una tra le tematiche fondamentali del diritto civile, da sempre oggetto di studio e di interesse da parte sia della dottrina che della giurisprudenza e considerato da tutti un argomento sempre attuale.

Per tale ragione appare utile ripercorrere brevemente quelle che sono state le tappe evolutive dell’istituto, per poi soffermarci sull’oramai affermata ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.

Orbene, la categoria di danno non patrimoniale è stata introdotta con l’avvento del codice del 42’, nell’art. 2059 c.c. che ne prevedeva la risarcibilità nei soli casi previsti dalla legge.

In particolare, la nozione di danno fatta proprio dal legislatore era quella di “danno morale soggettivo”, coincidente con il “pretium doloris”, cioè l’ingiusto turbamento dello stato d’animo e lo stato d’angoscia transeunte generato da un illecito.

In questa prima fase, si riteneva che l’unica ipotesi in cui tale danno doveva essere risarcito era quello in cui lo stesso fosse diretta conseguenza di un reato; a ben vedere l’art. 2059 c.c., prevedendo una riserva di legge, operava di fatto un rinvio all’art. 185 c.p.

L’art. 2059 c.c. ha per molto tempo rappresentato un ostacolo insormontabile alla tutela di tutte quelle situazioni soggettive esistenziali, come ad esempio il diritto alla salute, che se lese non venivano considerate suscettibili di risarcimento, salvo che nell’ipotesi di un fatto di reato.

In tale contesto, non solo l’ordinamento si è mosso al fine di ottenere un progressivo ampliamento delle previsioni legislative di risarcibilità del danno non patrimoniale al di fuori delle fattispecie penali, ma, successivamente, anche la giurisprudenza ha iniziato a dare il suo contributo, teorizzando dapprima il concetto di “danno biologico”, inteso quale menomazione arrecata all’integrità psicofisica della persona in sé considerata, e dopo quello di “danno esistenziale”, il quale si traduce in un peggioramento della qualità della vita.

È stata così prevista, oltrepassando l’ostacolo dell’art. 2059 c.c., la risarcibilità di tali danni in base al combinato disposto dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 2 e 32 Cost.

Infine, la terza sezione della Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 2003, rioperando una netta demarcazione tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 2059 c.c. e soprattutto tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale, ha stabilito che l’art. 2059 c.c. debba essere sottoposto ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta ad estenderne l’ambito di applicazione ad ogni danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona e garantiti dalla Costituzione.

Solo pochi anni più tardi la Suprema Corte è ritornata sull’argomento, con le cosiddette sentenze di San Martino del 2008, accogliendo il sistema bipolare anzidetto e precisando che il danno non patrimoniale è “uno e trino”, cioè rappresenta una grande ed unica categoria di cui fanno parte le sub-specie del danno biologico, morale ed esistenziale, e che, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie, esso dev’essere liquidato unitariamente.

Alla luce di quanto sin ora detto è più facile comprendere i motivi per cui si è sempre parlato di danno non patrimoniale solo nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.

Difatti, da un lato vi è un dato sistematico non irrilevante, cioè il posizionamento dell’art. 2059 nel titolo IX del libro IV del codice civile, quasi ad indicare i limiti entro cui è ammesso il risarcimento; dall’altro, invece, sul rilievo del carattere patrimoniale del rapporto contrattuale desunto dall’art. 1321 c.c., dottrina e giurisprudenza hanno da sempre ritenuto che la natura patrimoniale della prestazione mal si concilierebbe con il risarcimento di un danno afferente alla persona e non al suo patrimonio.

La conseguenza è stata, pertanto, la dichiarata impossibilità di ottenere il risarcimento di un danno non patrimoniale scaturito a seguito di un inadempimento contrattuale.

Tuttavia, a partire dalle Sezioni Unite del 2008 la giurisprudenza ha mutato significativamente orientamento ritenendo che la violazione di un vincolo contrattuale potesse determinare un nocumento anche di natura non patrimoniale.

Ciò si ricaverebbe, secondo la Suprema Corte, dalle medesime norme disciplinanti le obbligazioni: ad esempio, dall’art. 1174 c.c., il quale, stabilendo che la prestazione oggetto dell’obbligazione possa corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale, fa desumere che della stessa natura debba o possa essere il pregiudizio da esso derivante, oppure dall’art. 1218 c.c., che sancisce in capo al debitore inadempiente l’obbligo di risarcimento, non specificando se debba trattarsi di danno patrimoniale e lasciando, perciò, aperte le porte anche al risarcimento del danno non patrimoniale.

Ancora, l’art. 1382 c.c. permette alle parti di un contratto di predeterminare, in via convenzionale, una somma da corrispondere in caso di inadempimento, così ammettendo la possibilità di includere nell’ammontare anche i danni non economici.

L’impianto normativo così delineato conduce inevitabilmente ad una rilettura delle norme in chiave costituzionale, di talché, ad avviso della Suprema Corte, non sarebbe lecito comprendere perché la tutela risarcitoria oggi accordata ai diritti inviolabili della persona debba essere negata nell’ambito della responsabilità da inadempimento.

In sintesi, il danno non patrimoniale da inadempimento è, dunque, risarcibile in tre ipotesi: nei casi stabiliti dalla legge, quando l’inadempimento coincide con la commissione di un reato, essendo applicabile anche in tale ambito l’art. 2059 c.c., ed infine quando viene ad essere leso un interesse inviolabile della persona costituzionalmente garantito.

È ancora oggetto di discussione, invece, se il danno non patrimoniale da inadempimento possa essere risarcito anche al di fuori dei casi sopra menzionati, e cioè anche laddove venga leso un valore della persona che non abbia copertura costituzionale.

In particolare, autorevole dottrina e giurisprudenza hanno sostenuto che la selezione dei pregiudizi risarcibili vada effettuata in base allo scopo pratico del contratto, e cioè andando alla ricerca degli interessi di carattere non patrimoniale sottesi al contratto e rinvenibili nella sua causa in concreto.

La ratio di tale orientamento risiede nella circostanza secondo cui ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. le parti possono stipulare anche contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Vediamo, dunque, come il giudizio di meritevolezza degli interessi rappresenti quel filtro alla risarcibilità dei danni non patrimoniali che nell’art. 2043 c.c. è invece costituito dall’ingiustizia del danno.

In tale contesto, vengono in considerazione soprattutto i c.d. contratti di protezione, i quali trovano la loro fonte nella figura del contatto sociale qualificato e che certamente protendono verso la tutela di interessi anche non patrimoniali.

D’altra parte, tale esigenza di accertamento in concreto circa la tendenza del contratto alla realizzazione di interessi non patrimoniali viene ovviamente meno nel caso in cui è la legge stessa a stabilire che quel rapporto contrattuale ha una funzione protettiva.

Ad esempio, l’art. 2087 c.c., stabilendo che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è come se affermasse implicitamente che alla lesione di tali interessi consegua il risarcimento del danno non patrimoniale; oppure l’art. 1681 c.c. che stabilisce chiaramente che il vettore è responsabile dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio.


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