Il DASPO per condotte estranee a manifestazioni sportive? Si, se vi è nesso causale e non necessariamente cronologico

Il DASPO per condotte estranee a manifestazioni sportive? Si, se vi è nesso causale e non necessariamente cronologico

Il D.A.SPO., (acronimo di Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive) è un provvedimento amministrativo introdotto nell’ordinamento italiano al fine di contrastare e reprimere condotte violente tenute in concomitanza di manifestazioni sportive.

La normativa introdotta in Italia ha risentito, storicamente, dell’estremo grado di violenza registrato durante le partite dei campionati di calcio. Tale problema esplose, a livello europeo, il 29 maggio 1985, in occasione della finale di Coppa tra Juventus e Liverpool tenutasi allo stadio Heysel di Bruxelles. In quell’occasione le condotte degli ultras inglesi produssero la morte di 39 tifosi, quasi tutti italiani. Tale evento, scuotendo notevolmente l’opinione pubblica, condusse alla firma e alla successiva ratifica della “Convenzione Europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio” (19 agosto 1985).

La Convenzione citata ha posto il problema di arginare le condotte violente enfatizzando due punti chiave: maggiore presenza dei servizi d’ordine e adozione da parte degli Stati firmatari, se del caso, di “una legislazione che commini pene appropriate o, all’occorrenza, provvedimenti amministrativi appropriati alle persone riconosciute colpevoli di reati legati alla violenza o disordini degli spettatori”.

L’adeguamento dell’ordinamento italiano a tale Convenzione avvenne con la l. 13 dicembre 1989, n. 401, con la quale si introdusse il divieto di accedere a luoghi ove siano in corso manifestazioni sportive a determinati soggetti ritenuti pericolosi, come ad es. coloro che siano stati coinvolti in episodi di violenza negli stadi, o coloro che siano stati denunciati per tali condotte nell’occasione o a causa di manifestazioni sportive. Seppure adottabile anche in assenza di condanna penale, il D.A.SPO. rimane misura legittima in quanto inquadrabile nell’alveo delle misure di prevenzione, irrogabili a prescindere dall’accertata commissione di un reato (C. Cost. 515/2002).

La questione affrontata dalla recentissima sentenza della Cassazione n. 1767 del 16 gennaio 2017 è legata all’individuazione della necessarietà o meno del legame tra la condotta che legittima l’irrogazione del D.A.SPO. e la manifestazione sportiva. L’art. 6 della l. 401/89, invero, rivolge il divieto di accesso nei confronti di coloro i quali abbiano posto condotte dannose o pericolose “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, con ciò sembrando escludere la rilevanza di analoghe condotte tenute in contesti differenti da quelli qualificabili come “manifestazioni sportive”, come ad es. l’allenamento della quadra di calcio.

Questi i fatti. Il GIP del Tribunale di Cagliari aveva convalidato il decreto emesso dal Questore di Cagliari a carico del ricorrente in considerazione del fatto che questi si era reso protagonista, unitamente ad altre persone, di episodi di violenza all’interno del centro sportivo utilizzato dalla squadra di calcio del Cagliari, in danno dei giocatori di tale squadra e dell’allenatore.

Avverso tale convalida, il ricorrente ha interposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge nella parte in cui il GIP non avrebbe considerato che i fatti di cui alla contestazione non si fossero tenuti in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La Suprema Corte dichiara infondato il ricorso in modo lapidario, ricostruendo in termini chiarissimi la ratio della disposizione: “prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica sportiva ma con l’insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitudine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a frange di tifoserie organizzate, perlopiù, ma non esclusivamente, operanti nell’ambito del gioco del calcio”.

La ricostruzione della Corte, tutta fondata sull’oggettività giuridica della misura di prevenzione, si concentra pertanto sull’effetto utile di essa e sulla impossibilità di fornire un’interpretazione confliggente con tale oggettività. In tal senso, pertanto, la corretta esegesi della disposizione è la seguente: “l’espressione <<in occasione o a causa di manifestazioni sportive>> non debba essere inteso nel senso che gli atti di violenza o comunque le restanti condotte che possano giustificare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 401 del 1989 debbano essersi verificati durante lo svolgimento della manifestazione sportiva ma nel senso che con essa abbiano un immediato nesso eziologico, ancorchè non di contemporaneità”.

Il legame cronologico tra condotta violenta e manifestazione sportiva è così del tutto spezzato, importando unicamente che la condotta sia causalmente collegata alla manifestazione medesima. Una diversa e restrittiva lettura della disposizione, infatti, condurrebbe ad una importante riduzione della sua efficacia dissuasiva poiché “renderebbe inapplicabile la relativa disciplina ogniqualvolta gli eventi, pur determinati da una mal governata passione sportiva e dalla distorsione del ruolo del tifoso, si realizzino in un momento diverso dal verificarsi del fattore che li ha scatenati”.

La ricostruzione così operata consente al Collegio di ritenere infondato il ricorso. Dalle motivazioni del provvedimento di D.A.SPO. si evince che i gravi atti posti in essere dal ricorrente si sono svolti all’interno delle strutture utilizzate dalla squadra di calcio del Cagliari per i propri allenamenti e sono stati motivati dallo scarso impegno agonistico dimostrato nei precedenti incontri. Facendo applicazione della chiara impostazione sviluppata in precedenza, la Corte ha ritenuto “chiaro che la immediata ed univoca connessione eziologica fra le condotte poste a fondamento della misura di prevenzione e lo svolgimento di manifestazioni sportive, sia, pertanto, tale da giustificare, senza alcun dubbio, stante la natura stessa dei provvedimenti presi (essendo questi volti a prevenire, attraverso la realizzata innocuità dei soggetti apparentemente più facinorosi, il verificarsi di più gravi eventi parimenti connessi con lo svolgimento di manifestazioni sportive), la loro adozione, senza che incida su di essa il fatto che i medesimi fatti di violenza siano avvenuti non nel corso di una manifestazione sportiva”.

La decisione in commento, di sicuro rilievo a fronte di (anche recenti) condotte di violenza associate a manifestazioni sportive e calcistiche,  si inserisce pienamente nello spirito che animò l’introduzione della legge 401 del 1989 e della pregressa Convenzione europea in materia. Fondandosi sull’oggettività giuridica tutelata dal legislatore e sull’effetto utile della disposizione, la Cassazione dimostra di guardare alla sostanza degli eventi, con sensibilità giuridica e rigore argomentativo.


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Laurea magistrale in Giurisprudenza e Specializzazione in professioni legali. Tesi di laurea in Diritto Amministrativo e Tesi di Specializzazione in EU Law. Docente di Diritto Pubblico e EU Law presso "La Scuola Universitaria" - facoltà di Scienze Politiche.

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