Il Daspo

Il Daspo

Sommario: 1. Che cos’é il Daspo, quali sono le condizioni per l’applicazione e gli elementi essenziali? – 2. Le varie tipologie di Daspo – 3. La disciplina normativa – 4. L’arresto legato al Daspo.

 

 

1. Che cos’è il Daspo, quali sono le condizioni per l’applicazione e gli elementi essenziali?

La parola Daspo é l’acronimo di “divieto di accedere alle manifestazioni sportive”. Si tratta di un provvedimento emanato, principalmente, dal Questore e finalizzato ad evitare episodi di violenza in occasione di eventi sportivi. Ovviamente, le manifestazioni sportive, che siano in luogo aperto o aperto al pubblico, sono sottoposte alle norme di pubblica sicurezza e, di conseguenza, vincolate all’autorizzazione del Questore in quanto soggetto preposto alla predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica che può culminare con l’emanazione di un provvedimento inibitorio che riveste le forme di un atto amministrativo secondo le disposizioni della l.241/90. Pertanto, alla luce di tutti gli episodi violenti, e spesso tragici, che hanno caratterizzato tante manifestazioni sportive in passato, specialmente il calcio, le autorità pubbliche sono state indotte ad istituire un provvedimento mirato a contrastare tutti i fenomeni che esulano dallo spirito sportivo e civile delle manifestazioni aperte ad atleti e pubblico. Il Daspo, quindi, comporta il divieto di accedere nei luoghi delle manifestazioni sportive e nelle zone limitrofe al destinatario del provvedimento ovvero a quei soggetti ritenuti pericolosi e quindi non adatti ad assistere ad eventi pubblici data la pericolosità sociale per l’ordine e la pubblica sicurezza nonché a tutti i soggetti indicati dalle autorità. Si tratta di una misura che non é sottoposta all’esistenza di una sentenza penale quale condizione necessaria all’emanazione del provvedimento (sentenza Corte Costituzionale n° 512/02) bensí di uno strumento vincolato all’identificazione e all’esperimento di una denuncia in ordine ai fatti e ai soggetti protagonisti. La durata del Daspo é stata fissata in un arco di tempo che va da un anno a cinque anni e può essere aumentato, per i casi gravi, fino ad otto anni e fino a dieci per i recidivi penali. Tuttavia, il Daspo può essere emesso anche dall’Autorità Giudiziaria come misura accessoria ad una sentenza penale di condanna, misura accessoria che può durare da due anni ad otto anni e che é immediatamente esecutiva anche in caso di sentenza non definitiva. Avverso il Daspo può essere esperita istanza di revoca al Questore, ricorso gerarchico al Prefetto, o ricorso Giurisdizionale al TAR con il quale si chiede la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il provvedimento di divieto di acceso alle manifestazioni sportive, per essere pienamente legittimo, deve contenere i seguenti elementi essenziali: -indicazione dell’autorità che lo emette; -generalità complete del soggetto sottoposto a DASPO (data, luogo di nascita, luogo di residenza); -indicazione degli estremi dell’informativa di reato (data e autorità che ha provveduto alla redazione); – indicazione generica dei fatti-reato commessi; -collegamento dei fatti-reato con una manifestazione sportiva (data e luogo della stessa); – indicazione della fattispecie criminose e degli articoli del codice penale di riferimento; – indicazione del regolamento di accesso ed uso dello stadio, in relazione ad eventuali violazioni dello stesso, art. 10 ter del d.m. 6/06/2005; – indicazioni degli estremi del procedimento penale iscritto nei confronti del soggetto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale; – indicazione che l’accesso ai luoghi ove si svolgono, o connessi alle manifestazioni sportive, è da ritenersi pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, motivandone i presupposti; – indicazioni di eventuali ulteriori misure di prevenzione e procedimenti penali specifici a carico del soggetto; – indicazione dell’avvenuto avviso dell’avvio del procedimento amministrativo, con specificazione della data di notifica; – indicazioni dei motivi di necessità ed urgenza che giustificano la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo; -specificazione delle competizioni sportive per le quali è vietato l’accesso (nazionali e/o internazionali, professionali e amichevoli, solo del proprio club ecc.), specificazione dei luoghi ai quali il divieto di accesso è esteso, per lo stesso arco temporale; – indicazione della durata del divieto di accesso, che deve essere adeguata alla gravità dei fatti e/o alla pericolosità del soggetto, la durata decorre dalla data della notifica del provvedimento; – indicazione dei motivi di necessità ed urgenza che giustificano l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia, gravità dei fatti e pericolosità del soggetto; – indicazione delle modalità di tempo e di luogo, nonché della durata, dell’eventuale prescrizione accessoria dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia (ufficio alquale presentarsi, giorni e orari di presentazione e manifestazioni per le quali è previsto l’obbligo), – indicazione che qualora l’interessato voglia recarsi fuori dalla provincia, l’obbligo potrà essere assolto, previa autorizzazione dell’autorità locale di ps (da richiedere mediante il competente commissariato di p.s.), anche in altro ufficio o comando di polizia, esibendo il provvedimento e la convalida del Gip; – indicazioni che, per gravi e comprovate esigenze, comunicate tempestivamente per iscritto allo stesso ufficio o comando di ps, l’interessato potrà indicare il luogo di privata dimora o altro diverso luogo nel quale sia reperibile durante lo svolgimento delle manifestazioni per cui opera il Daspo, ai sensi dell’art. 6, della l. 401/89; – indicazione che l’esecuzione del provvedimento è demandata agli ufficiali ed agenti di p.s., e che viene disposta la notifica con le modalità di cui all’art. 9 reg. T.U.L.P.S.; – indicazione che il provvedimento verrà comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale-Ufficio misure cautelari reali competente, che chiederà, entro 48 ore dalla notifica, convalida al Gip dello stesso Tribunale, al quale l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni; – indicazione che l’interessato può promuovere ricorso al Tar competente entro 60 gg dalla notifica; – indicazione che la violazione del provvedimento comporta la punizione ai sensi dell’art. 6 l. 491/89;indicazione che avverso la convalida del Gip è ammesso ricorso in Corte di Cassazione nel termine di 60 gg dalla notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 4 l. 401/89 e successive modifiche; – luogo e data del provvedimento; – firma dell’autorità che emette il provvedimento.

2. Le varie tipologie di Daspo

Oltre quelli che potremmo definire “Daspo preventivo” (emanato dal Questore) e “Daspo penale” (emanato dall’autorità Giudiziaria”), esistono ulteriori tipologie di Daspo e precisamente:

– il Daspo con obbligo di firma che comporta, in capo al destinatario, l’obbligo di recarsi dinanzi all’autorità di pubblica sicurezza per firmare l’attestazione della propria comparizione durante lo svolgimento della manifestazione proibita. Spetta al Questore comunicare alla Procura della Repubblica, entro quarantotto ore il Daspo con obbligo di firma deve essere convalidato dal G.I.P. del tribunale territorialmente competente. La convalida riguarda esclusivamente l’obbligo di firma, pertanto, se il G.I.P. ritenesse inappropriato l’obbligo di firma resterebbe fermo comunque il divieto di assistere alla manifestazione sportiva.

– il Daspo Urbano che riguarda i soggetti pericolosi non solo per le manifestazioni sportive; il sindaco o il prefetto possono multare e allontanare da alcune zone della città di riferimento tutti coloro i quali mettano a rischio la salute dei cittadini o il decoro urbano o che limitino la libera accessibilità e fruizione di determinate infrastrutture pubbliche (strade, autostrade, aeroporti, stazioni ferroviarie), presidi sanitari, zone destinate a fiere, mercati, spettacoli pubblici, e luoghi turistici. La misura, consistente nell’allontanamento del soggetto e nell’irrogazione di una sanzione pecuniaria, é stata introdotta dal D.L. 14/17 convertito nella L. 48/17). Il Decreto predetto ha, inoltre, inoltre devoluto alla polizia urbana la possibilità di ampliare il novero dei luoghi pubblici ove può essere applicata la misura. L’allontanamento é disposto dall’agente accertatore il quale rivolge al destinatario l’ordine per iscritto indicandone i motivi e specificando che il provvedimento avrà durata di quarantotto ore decorrenti dalla commissione del fatto. Il destinatario dovrà, altresì, pagare a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria una somma compresa tra cento e trecento euro mediante provvedimento del sindaco. In caso di violazione dell’ordine di allontanamento si applica una sanzione pari a quella sopra esaminata, aumentata del doppio. Copia dell’ordine di allontanamento é trasmessa al Questore il quale, in caso di reiterazione della condotta, può disporre il divieto d’accesso al trasgressore a determinate zone della città per un anno o due anni se il trasgressore é stato colpito da sentenza di condanna per reati contro la persona o il patrimonio. Chi non rispetta l’ordine del Questore subisce l’arresto fino ad un anno o due anni se il trasgressore é stato colpito da sentenza di condanna per reati contro la persona o il patrimonio.

– il Daspo anti-corrotti che é un sistema sanzionatorio previsto dalla L. N°3/19 in ordine al contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Tale disposizione comporta un inasprimento delle pene per il reato di corruzione e, per i condannati per tale reato, il divieto di partecipare a procedure d’appalto della Pubblica Amministrazione e l’interdizione dai pubblici uffici che va da cinque anni a sette anni per condanne pari a due anni di reclusione mentre per condanne superiori ai due anni di reclusione l’interdizione é a vita; in tale ipotesi, potrá essere concessa la revoca per riabilitazione decorsi dodici anni dall’espiazione della pena ai quali si aggiungono i tre anni per ottenere la riabilitazione.

– il Daspo di gruppo introdotto dalla L. N°146/14 e di durata non inferiore ai tre anni che colpisce, chi si rende colpevole, sia in forma individuale che di gruppo, mediante partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia e di intimidazione. Pertanto tale Daspo si fonda sulla partecipazione individuale all’azione di gruppo che fonda una responsabilità collettiva e il conseguente aggravamento sotto il profilo temporale per la ritenuta maggiore pericolositá insita nella compartecipazione (Cass. Pens. Sez. III, sentenza n°22266/16).

3. La disciplina normativa

Il Daspo venne introdotto con la L.401/89, a seguito di reiterati episodi di violenza negli stadi, anche se ad essa seguirono varie norme quali il D.L.717/94 e la successiva conversione in L. 45/95; il D.L. 336/01 seguito dalla conversione tramite L. 377/01; il D.L. 162/05, con la successiva L. di conversione n. 210/05 (legge Pisanu) emanata in seguito alla diffusione di statistiche sul numero di partite calcistiche con scontri e feriti, seguito poi dal D.L. 8/07 convertito con la L. 41/07 (legge Amato) a causa dell’omicidio dell’ispettore di polizia Filippo Raciti in occasione della partita Catania – Palermo del due febbraio dello stesso anno. A tal fine, la prima norma (art. 1) è dedicata alle “Misure di sicurezza degli impianti sportivi”. Così, si è stabilito il principio, secondo il quale fino al momento della “attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi” necessari ai fini della sicurezza degli impianti le partite di calcio “negli stadi non a norma sono svolte in assenza di pubblico”, ossia a porte chiuse. Importanti novità sono state introdotte dal D.L. 119/2014, convertito con la L.146/14 (nei mesi precedenti si era assistito all’omicidio del tifoso napoletano Ciro Esposito e all’esposizione di alcuni striscioni a sfondo razziale) quali il Daspo di gruppo, l’arresto in flagranza differita contro chi intona cori o innalza striscioni che incitano alla discriminazione etnica o razziale, l’imposizione della sorveglianza a cura del tribunale nei confronti dei destinatari recidivi di Daspo e degli ultras pericolosi con possibilità di integrare misure cautelari integrative (es. divieto di soggiorno). Ulteriori novità sono state introdotte dal D.L. 53/19 (decreto sicurezza bis). Con esso vengono inasprite le pene per chi durante una manifestazione in luogo pubblico e aperto al pubblico senza giustificato motivo usa caschi protettivi o qualunque altro mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento della persona: da uno a due anni e ammenda di 1.000 a 2.000 euro, passa da due a tre anni con ammenda da 2.000 a 6.000 euro. È punito, con la reclusione da uno a quattro anni, chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere. Il decreto inoltre prevede la non archiviazione per lieve tenuità del fatto, nei confronti di chi commette reati di violenza, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale. Nei confronti di persona già destinataria del Daspo, la durata del nuovo divieto non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 10. Reclusione da 6 mesi a 5 anni a carico di chiunque commette fatti di violenza o minaccia nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

4. L’arresto legato al Daspo

Il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, in casi precisi, comporta o deriva dall’arresto del destinatario. Si parla di arresto in flagranza quando l’autorità di pubblica sicurezza reprime la libertà personale di un soggetto in seguito a convalida di fermo o arresto o di concessione della pena a seguito di giudizio direttissimo che possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Si parla di arresto in flagranza differita (secondo quanto stabilito dalla L.41/07 che ha modificato l’art. 8, commi 1-ter e 1-quater della L. 401/1989) quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione dl divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.


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Davide Romeo

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