Il Ddl Concorrenza vìola i principi costituzionali

Il Ddl Concorrenza vìola i principi costituzionali

Da Roma appello di medici legali e giuristi al Presidente della Repubblica Mattarella

a cura di Salvatore Piro

Roma. “Il legislatore deve ripensare il DDL ‘Concorrenza’, ricercando forme di soluzione dei problemi di sostenibilità economica del sistema che non comprimano, al di sopra dei limiti consentiti dalla Costituzione e dalla normativa dell’Unione Europa, i diritti inviolabili della Persona: ci appelliamo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in quanto garante della Costituzione”.

E’ il senso della mozione approvata al congresso nazionale di Roma del ‘S.I.S.M.L.A.’, Sindacato Italiano degli Specialisti in Medicina legale e delle Assicurazioni, che si è occupato di “Tutela & Diritti contro sostenibilità: il ruolo della medicina legale”. Una mozione a firma del segretario nazionale del ‘Sismla’ Raffaele Zinno e del Presidente dell’associazione ‘Valore Uomo’, Giuseppe Mazzucchiello. “La Costituzione della Repubblica Italiana, agli articoli 1 e 2, così come integrati dalla Carta di Nizza ovvero la Carta dei diriitti d’Europa, tutela la vita della Persona quale Valore supremo – scrivono i due firmatari – . La Medicina Legale, da sempre, ricopre una posizione di garanzia nei vari ambiti nei quali opera”.

Premesse che servono per chiarire con efficacia il punto in questione: “Il DDL ‘Concorrenza’ n. 3012, così come riformulato, all’art. 7, innovando l’articolo 139 del Codice Assicurativo in materia di accertamento delle lesioni di lieve entità, esclude la loro risarcibilità “ove non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero, visive, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni” scrivono Zinno e Mazzucchiello.

Che contestano con chiarezza la validità di questo assunto: “Tale previsione, dettando i contenuti dell’atto medico-legale nella misura in cui non consente al Medico di descrivere tutte quelle menomazioni non rilevabili con accertamenti strumentali – ad esempio i danni psichici, la riduzione o perdita del gusto o dell’olfatto – relega a meramente sussidiaria la scienza medico-legale il cui apporto, invece, non può essere vincolato ad alcun preordinato schema nella fase della valutazione del danno. E’ una palese violazione dei precetti costituzionali laddove, nel riformare gli articoli 138 e 139 del Codice assicurativo, in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, limita la possibilità del Magistrato, trasformando illegittimamente il risarcimento in indennizzo” le parole dei segretari del ‘SISMLA’ e di ‘Valore Uomo’.

“Il Disegno di Legge rivela una generale tendenza verso forme di compressione della tutela della Persona in nome di esigenze di sostenibilità economica che, per quanto comprensibili, si fanno però prevalere su diritti fondamentali che la Costituzione protegge con efficacia prioritaria. Non possono essere le ragioni economiche, questo sia chiaro, il discrimine col quale si viola la Costituzione” concludono Zinno e Mazzuchiello .


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