Il Decreto Legge n. 130/2020: diritto, immigrazione e sicurezza

Il Decreto Legge n. 130/2020: diritto, immigrazione e sicurezza

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 21 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 130[1], che ha introdotto novità in materia di immigrazione, modifiche ai procedimenti di protezione internazionale e nuove fattispecie penali per contrastare le indebite comunicazioni tra i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis l. n. 354/1975 ed il traffico di stupefacenti online.

Il presente contributo ha l’obiettivo analizzare le principali novità introdotte dal provvedimento in commento, in attesa della sua conversione in legge.

Art. 1: modifiche al Testo Unico sull’Immigrazione.

– Il rispetto degli obblighi costituzionale o internazionali dello Stato italiano.

Il decreto inserisce all’art. 5, VI comma, in materia di revoca del permesso di soggiorno, il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano; da cui, la modifica limita la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno quando ciò sia incompatibile con il diritto costituzionale italiano e gli obblighi internazionali.

– Ampliamento del numero dei permessi di soggiorno per i quali è possibile chiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato.

Il provvedimento inserisce all’art. 6 il comma 1-bis, secondo cui sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro permessi di soggiorno per: protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale); calamità; residenza elettiva; acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide; attività sportiva; lavoro di tipo artistico; motivi religiosi; assistenza minori.

– Ampliamento dei casi di divieti di espulsione e di respingimento.

È modificato l’art. 19, ampliando le ipotesi in cui sono vietati il respingimento, l’espulsione o l’estradizione, ovvero quando esistono fondati motivi di ritenere che: a) che la persona rischi di essere sottoposto a tortura, a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani); b) l’allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia e dell’esistenza di legami familiari, sociali e culturali con il proprio paese di origine). Inoltre, ai sensi del nuovo comma 1.2 dell’art. 19, ricorrendo il divieto di non refoulement ed essendo stata rigettata la domanda di protezione internazione, la Commissione Territoriale (d’ora in avanti, “CT”) trasmetterà gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Infine, il divieto di non refoulement è esteso anche agli stranieri affetti da gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie.

– Ampliamento della nozione del permesso di soggiorno per calamità naturale.

Il presupposto per la concessione di questo permesso di soggiorno non è più lo stato di calamità “eccezionale e contingente” del Paese di origine, ma l’esistenza di una situazione di “gravità”, quindi anche non transitoria, mostrando, così, un’apertura verso l’accoglienza dei migranti climatici; inoltre, è stato eliminato il limite di 6 mesi previsto per i successivi rinnovi.

– Stabilizzazione dei ricercatori stranieri.

Il provvedimento ha eliminato la necessità della preesistenza di redditi e della copertura sanitaria per convertire il permesso di ricerca in permesso per attesa occupazione, dopo aver terminato il periodo di ricerca in Italia.

– Ampliamento dei casi di permesso di soggiorno per cure mediche.

A seguito della modifica introdotta dal decreto, questo permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa e non è più richiesta la presenza di “condizioni di salute di particolare gravità”, ma di gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”. Inoltre, ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

Transito e sosta nel mare territoriale.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 83 Cod. navigazione[2], in presenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Tale disposizione non opera nel caso in cui si svolgano attività di soccorso immediatamente comunicate alle autorità italiane e dello Stato di bandiera, effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dello statuto dei rifugiati. L’inosservanza del divieto o del limite di navigazione comporta l’applicazione dell’art. 1102 Cod. Navigazione[3] e la € 10.000 ad € 50.000.

Art. 2: modifiche alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

L’art. 2 D.L. n. 130/2020 modifica il D.Lgs. n. 25/2008[4].

– Esame prioritario (art. 28).

Il presidente della CT, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria; la domanda è esaminata in via prioritaria quando: a) ad una prima valutazione è verosimilmente fondata; b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un  minore non accompagnato o che necessita di garanzie procedurali particolari; c) è esaminata ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis.

– Procedure accelerate (art. 28-bis):

La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla CT, che adotta la decisione entro 5 giorni nei casi di domanda reiterata ai sensi dell’art. 29, I comma, lett. b) e di domanda presentata dal richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli artt. 12, I comma, lett. c) e 16, I comma, lett. d-bis) D.Lgs. n. 251/2007 e quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 6, II comma, lett. a), b), c) D.Lgs. n. 142/2015, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

Art. 3: disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al D. Lgs. n. 142/2015[5].

In primis, l’art. 3 D.L. n. 130/2020 aggiunge all’art. 10-ter Testo Unico dell’Immigrazione il III comma, secondo cui lo straniero che si trovi in un centro di permanenza, a seguito del rifiuto di reiterato di sottoporsi a rilievi foto dattiloscopici, deve essere informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta oppure, ove non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo.

In secondo luogo, con la modifica all’art. 14 Testo Unico Immigrazione, il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a 90 giorni, prorogabili per 30 giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Qualora, invece, lo straniero sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a 90 giorni, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile per altri 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Inoltre, introduce il comma 1.1, secondo cui il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati  condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’art. 4, III comma, terzo periodo, e all’art. 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con cui sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. Infine, in favore dello straniero è introdotta una procedura di reclamo in merito alle condizioni di trattenimento, attuabile mediante istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (ed ai garanti regionali o locali), che potrà formulare raccomandazioni all’amministrazione interessata.

Inoltre, interviene sull’art. 5-bis D.Lgs. n. 142/2015, in tema di iscrizione anagrafica, dando continuità alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2020[6]. In particolare, il richiedente protezione internazionale a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo o la ricevuta che dichiara la presentazione della richiesta di protezione internazionale è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica, è rilasciata una carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di 3 anni.

Infine, l’art. 3 del provvedimento de quo modifica l’art. 6 D.Lgs. n. 142/2015, prevedendo che sia trattenuto il richiedente che si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 12, I comma, lett. b) e c) e 16 D.Lgs. n. 251/2007 (ovvero nel caso in cui ricorra una causa di diniego dello status di rifugiato e di esclusione dallo status di protezione sussidiaria); oppure che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 29-bis, D.Lgs. n. 25/2008 (lett. a-bis), ipotesi di domanda reiterata  in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento); oppure in caso di condanna anche non definitiva per i reati rilevanti ai fini delle cause di diniego dello status di rifugiato (art. 12, I comma 1, lett. c) e di esclusione dallo status di protezione sussidiaria (art. 16, I comma, lett. d-bis) D.Lgs. n. 251/2007.

Art. 4: Sistema di accoglienza ed integrazione dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di pensione.

L’art. 4 D.L. n. 130/2020 riforma il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, prevedendo che la prima assistenza è svolta nei centri governativi, mentre successivamente l’accoglienza si effettua, nei limiti dei posti disponibili, presso strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (“SAI”, che sostituisce SPRAR/SIPROIMI) gestite dagli enti locali. Il Sistema si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione. Inoltre, nelle strutture devono essere assicurati adeguati standard igienici-sanitari ed abitativi, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute; inoltre, devono essere erogate l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Sono, inoltre, assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado; infine, sono adottate le misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.

Art. 5: supporto a percorsi di integrazione.

L’art. 5 D.L. n. 130/2020 prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza, alla scadenza del periodo di accoglienza sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle amministrazioni competenti e nei limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie. L’obiettivo perseguito dal legislatore consiste nel raggiungimento dell’inclusione sociale, per favorire l’autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale. Le linee di intervento per realizzare l’effettiva inclusione sociale per favorire l’autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale attribuiscono particolare rilievo alla formazione linguistica; all’informazione sui diritti e sui doveri individuali e sull’orientamento ai servizi; all’orientamento all’inserimento lavorativo.

Art. 6: delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri.

L’art. 6 D.L. n. 130/2020 modifica l’art. 14 Testo Unico dell’Immigrazione, aggiungendo i commi 7-bis e 7-ter. Il comma 7-bis prevede che nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri o durante la permanenza in una delle strutture, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza, ex art. 382 c.p.p., colui che, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta l’autore del fatto e l’arresto è consentito entro 48 ore dal fatto.

Il successivo comma 7-ter prevede che per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 Art. 7: modifica all’art. 131-bis c.p.

L’art. 7 D.L. n. 130/2020 interviene sul testo dell’art. 131-bis, II comma, secondo periodo, c.p. restringendo i casi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che oggi risulta applicabile alle condotte penalmente rilevanti rivolte nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza[7]. 

Art. 8: agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’art. 41-bis l. n. 354/1975. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni.

L’art. 8 D.L. n. 130/2020, oltre a modificare la rubrica della norma, prevede un inasprimento delle pene innalzate da 2 a 6 anni (in luogo delle precedenti da 1 a 4) per la condotta comune e da 3 a 7 anni (in luogo delle precedenti da 2 a 5) per la condotta posta in essere da soggetti qualificati (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e avvocato).

Da ultimo prevede che la pena base si applica “anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte.

Art. 9: introduzione dell’art. 391-bis c.p. “Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”.

La nuova fattispecie incriminatrice punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque indebitamente procuri ad un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consenta a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduca in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile ad una persona detenuta.

Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque, salvo l’aggravante speciale ad effetto speciale quando autore del reato è un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio ovvero un soggetto che esercita la professione forense, con la previsione, in tal caso, della pena detentiva da 2 a 5 anni.

La pena della fattispecie base è estesa anche al detenuto che indebitamente riceva o utilizzi un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

L’illecito de quo è un reato a forma libera, in quanto per la sua integrazione è sufficiente che sia posta in essere una delle condotte individuate in via alternativa.

 Art. 10: aumento della pena per il reato di rissa (art. 588 c.p.).

L’art. 10 D.L. n. 130/2020 rivede la cornice edittale e stabilisce in € 2.000 (in luogo dei precedenti € 309,00) la multa per la partecipazione alla rissa. Inoltre, nel caso in cui, durante la rissa, taluno rimanga ucciso o riporti lesioni personali, la cornice edittale della reclusione è innalzata e ricompresa tra 6 mesi e 6 anni (in precedenza prevista tra 3 mesi e 5 anni). 

Art. 11: disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento. L’estensione del c.d. Daspo urbano.

L’art. 11 D.L. n. 130/2020 modifica gli artt. 13 e 13-bis del D.L. n. 14/2017[8]. In forza dell’art. 13, nei confronti delle persone che sono state denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 3 anni, per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero pubblici esercizi, il Questore può disporre il divieto di accesso agli stessi locali o analoghi esercizi, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. La violazione della prescrizione è sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da € 8.000 a € 20.000.L’art. 13-bis prevede che, fuori dei casi di cui all’art. 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi 3 anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti  non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ex art. 604-ter c.p., qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con cui l’interessato si associa. Il Questore può disporre, per motivi di sicurezza, tale misura anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i predetti reati, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. In ogni caso, la misura disposta dal Questore ricomprende anche il divieto di stazionamento  nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei  locali  di  pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso. 

Art. 12: contrasto al traffico di stupefacenti via internet.

L’art. 12D.L. n. 130/2020 implementa le misure di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti commesso mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione  telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Al tal fine, l’organo del Ministero dell’interno delegato alla sicurezza delle telecomunicazioni provvede all’inserimento nell’elenco ed a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web per cui deve essere inibito l’accesso; questi ultimi, entro 7 giorni dalla comunicazione, dovranno impedire l’accesso a tali siti, avvalendosi degli strumenti di filtraggio. La violazione di tali obblighi è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 250.000, irrogata dagli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo economico, a seguito di comunicazione del Ministero dell’interno.

Art. 13: modifiche alla disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Con la modifica alla legge istitutiva[9], il Garante è ora denominato “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale: l’eliminazione del riferimento alle persone detenute si giustifica in considerazione dell’ampio monitoraggio svolto. Inoltre, a tale figura sono affidati due ulteriori ruoli: in primis, opera quale national preventing mechanism ai sensi dell’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, con i relativi poteri, garanzie e facoltà (artt. 4 e da 17 a 23); in secondo luogo, può delegare lo svolgimento di specifici compiti ai garanti territoriali e la delega ha la durata massima di 6 mesi.

 

 

 


[1] Recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.
[2] Art. 83 “Divieto di transito e di sosta”: “Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto di estende.
[3] Art. 1102 “Navigazione in zone vietate”: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con multa fino a 516 euro: 1) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell’articolo 83; 2) il comandante dell’aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell’art. 793”.
[4] D. Lgs. 28.01.2008, n. 25, recante “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”.
[5] D. Lgs. 18.08.2015, n. 142, recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.
[6] Corte Costituzionale, 09.07.2020, n. 186: “Come già ricordato, la regola generale in tema di iscrizioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante è contenuta nell’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 […], al quale la norma censurata deroga senza alcun ragionevole motivo. Questa Corte ha già chiarito che qualsiasi scelta legislativa che si discosti dalle norme generali del d.lgs. n. 286 del 1998 «dovrebbe permettere di rinvenire nella stessa struttura normativa una specifica, trasparente e razionale “causa giustificatrice”, idonea a “spiegare”, sul piano costituzionale, le “ragioni” poste a base della deroga» (sentenza n. 432 del 2005): il che non si può dire della norma censurata. Infatti, la temporaneità del soggiorno dei richiedenti asilo non può giustificare il diniego di iscrizione anagrafica, sia per le ragioni esposte nel punto precedente, sia perché, se la stessa temporaneità fosse incompatibile con l’iscrizione anagrafica, allora bisognerebbe escludere dalla registrazione molti altri stranieri regolari, titolari di permessi di durata limitata, che potrebbero non essere rinnovati (quali, ad esempio, quelli previsti all’art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998).
Considerazioni analoghe possono essere svolte anche con riferimento alla deroga irragionevolmente operata dalla norma censurata rispetto a quanto previsto in via generale dall’art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in base al quale «[lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano […]». Essa priva, infatti, i richiedenti asilo del diritto a iscriversi all’anagrafe dei residenti, senza una causa giustificatrice idonea.
Per la portata e per le conseguenze anche in termini di stigma sociale dell’esclusione operata con la norma oggetto del presente giudizio, di cui è non solo simbolica espressione l’impossibilità di ottenere la carta d’identità, la prospettata lesione dell’art. 3, primo comma, Cost. assume in questo contesto – al di là della stessa violazione del principio di eguaglianza – la specifica valenza di lesione della connessa «pari dignità sociale». […]
La norma censurata, privando i richiedenti asilo del riconoscimento giuridico della loro condizione di residenti, incide quindi irragionevolmente sulla «pari dignità sociale», riconosciuta dall’art. 3 Cost. alla persona in quanto tale, a prescindere dal suo status e dal grado di stabilità della sua permanenza regolare nel territorio italiano.
Da questo punto di vista, in concreto, il diniego di iscrizione anagrafica presenta effetti pregiudizievoli per i richiedenti asilo quanto all’accesso ai servizi anche ad essi garantiti. […]
Si deve pertanto concludere che, anche sotto questo profilo, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata.
Dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 113 del 2018, deriva l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 13 citato. Come messo in evidenza nel punto 2.2.2, il complesso delle disposizioni contenute nello stesso art. 13 costituisce infatti un insieme organico, espressivo di una logica unitaria, che trova il suo fulcro nel divieto di iscrizione anagrafica.
Visto l’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), va perciò dichiarata in via consequenziale l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell’art. 13 del d.l. n. 113 del 2018”.
[7] Si tratta di una definizione meno ampia di quella previgente che faceva riferimento ad “un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.
[8] D.L. 20.02.2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21.04.2017 insieme alla legge di conversione 18.04.2017, n. 48.
[9] Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Ludovica Ionà

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Roma Tre", con tesi di laurea in diritto penale, dal titolo "L'art. 41-bis ord. penit.: il c.d. "carcere duro"". - Praticante avvocato abilitato al patrocinio.

Articoli inerenti