Il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali cointestati con un soggetto defunto

Il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali cointestati con un soggetto defunto

La vicenda riguarda la decisione di una coppia che ha voluto i propri risparmi in un buono fruttifero postale.

Alla base di una tale decisione è sempre riposta la speranza di poter godere dei frutti dati dagli interessi dei propri risparmi per poter, magari in futuro, esaudire un desiderio di difficile realizzazione disponendo del solo capitale.

La coppia, alla sottoscrizione del buono, decideva di cointestarlo e di riportare sullo stesso la dicitura: “Pari facoltà di rimborso ”.

Alle buone intenzioni e ai sogni dei due si è frapposta però la società di credito depositaria del buono fruttifero, la quale, alla morte di un cointestatario, ha negato il rimborso all’altra parte sottoscrivente, ledendo così non solo il diritto al rimborso ma anche i progetti di vita insieme che si ponevano alla base dell’investimento comune.

La contribuente superstite ha quindi deciso di convenire dinanzi al giudice di pace di Cosenza, Poste Italiane SpA chiedendo in via principale la condanna al rimborso dell’intero montante del buono postale fruttifero, di cui era cointestataria, per sopravvenuto decesso dell’altro cointestatario, ed in subordine la condanna al rimborso della propria quota, pari al 50% del totale.

Nel contraddittorio con la società convenuta, che ha resistito, il Giudice di Pace accoglieva solo la domanda di rimborso della propria quota, tant’è che la cointestataria del buono ricorreva in appello avanti al Tribunale di Cosenza, che, con sentenza del 3 luglio 2017 , accoglieva il gravame, condannando la società a ” rimborsare il 100% del buono postale fruttifero calcolato a norma dei tassi di interessi indicati sul retro del titolo e fino all’effettivo rimborso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.

Secondo i Giudici di seconde cure infatti la clausola “pari facoltà di rimborsare” ” permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale”, in conformità a quanto pure discende in via generale dall’art. 2021 cc, a norma del quale ” Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuto nel titolo e registro dell’emittente” e che la cointestazione di uno strumento di risparmio ” costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale” .

I Giudici del Tribunale di Cosenza statuivano inoltre che ” la “pari facoltà”, che legittimava l’attrice, quando era in vita il cointestatario, alla liquidazione del buono da costui, deve ritenersi sussistere anche dopo la morte di quest’ultimo e quindi quindi se si dovesse scrivere alla prospettazione difensiva Poste, ovvero in questo caso, subordinare il pagamento del buono alla quietanza anche degli eredi del cointestatario deceduto, così come prescritto dal DPR n. 256 del 1989, art. 187, si dovrebbe ritenere estinta la “pari facoltà” al momento della sede al creditore defunto dei suoi eredi” .

Poste Italiane SpA decideva all’esito di ricorrere per la cassazione della Sentenza resa dal Tribunale di Cosenza nell’interesse degli eredi, ma i Supremi Giudici decidevano di avallare la tesi del Tribunale secondo cui la clausola contrattuale apposta sul buono postale in questione prevede la distinta facoltà di ciascun cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto senza diritto o riserve di sorta.

La Corte di Cassazione, sez. I civile, con Sentenza n. 24639/2021 depositata in data 13.09.2021, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Poste Italiane SpA, statuiva che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all’intestatario.

Posto che, in caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, e dunque di solidarietà, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei creditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (art. 1295 cc), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è ovvio che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso manterrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.

Risultano quindi tutelati gli eredi, ma in primis è da tutelare il cointestatario del bene.

Ne discende che Poste Italiane Spa non può rifiutare il rimborso del buono, sotto l’aspetto considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può rifiutare legittimamente.

La Suprema Corte di Cassazione ha seguente il ricorso presentato da Poste Italiane SpA secondo il principio: “I n materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborsare”, in caso di morte di uno dei cointestatari, cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento “.

Gli investimenti comuni restano quindi preservati, oltre la vita.


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dott.ssa Antonella De Marco

Consegue la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università della Calabria, con tesi sperimentale in diritto privato e diritto bancario. Frequenta la Scuola di Alta Formazione Giuridica, specializzandosi in temi di diritto civile, penale ed amministrativo. Ha collaborato con lo Studio Legale De Filicaia -sito in Rende (CS)- specializzato in diritto civile, tributario, commerciale e diritto del lavoro occupandosi dell’analisi, trattazione e risoluzione delle maggiori questioni giuridiche nell’ambito dei contratti tipici, nella risoluzione di problemi legati al credito ed ai rapporti tra contribuente e Fisco, oltreché alle controversie in materia di famiglia e diritto del lavoro.

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