Il diritto alla riservatezza nell’era digitale e nell’epoca dell’informazione globale

Il diritto alla riservatezza nell’era digitale e nell’epoca dell’informazione globale

Sommario: 1. Introduzione – 2. Libertà e riservatezza domiciliare – 3. Segretezza-riservatezza della corrispondenza e delle comunicazioni – 4. Inviolabilità dei dati personali – 5. Conclusioni

1. Introduzione  

Con l’espressione “diritto alla riservatezza” -privacy- si fa riferimento ad una pluralità di interessi legati all’estrinsecazione della personalità umana.

L’esigenza di tutelare tale interesse nel nostro ordinamento è emersa in tempi diversi, a seconda che s’intenda il concetto di personalità come: a) libertà e riservatezza domiciliare, la cui violazione è prevista e punita – nella sua accezione digitale – dall’art- 615 ter cod.pen.; b) segretezza – riservatezza della corrispondenza e delle comunicazioni, la cui violazione – sul piano informatico- è prevista e punita dall’art. 617 quater cod. pen.; c) o si intenda la riservatezza come inviolabilità dei dati personali, fattispecie prevista e punita dall’art.615 bis cod. pen.

Il riconoscimento di siffatte tutele, ricomprese nel Libro II, Titolo XII, Sezioni IV e V, è il risultato di un lungo percorso evolutivo, rallentato  – inizialmente- dalla totale assenza, nel nostro ordinamento, di riferimenti normativi specifici.

Il legislatore del 1930, avulso dalle evoluzioni tecnologiche proprie degli anni ’90/00, non avrebbe difatti potuto prevedere norme a tutela della riservatezza digitale.

Sarà infatti, il legislatore del 1993, attraverso l’emanazione delle L. 547/93 e 675/96 (modificata dal D.Lgs. 196/03 ed oggi in parte abrogato/sostituito dal GDPR) a colmare le lacune dell’ordinamento penale italiano.

Pertanto, in materia di computer crimes, in ossequio al portato della Raccomandazione (89)9 del Consiglio d’Europa, vengono ampliate le fattispecie di reati previsti per i delitti contro l’inviolabilità del domicilio c.d. telematico, attraverso l’introduzione degli artt. 615 ter, 615 quater e 615 quinquies cod. pen.

Inoltre, con riferimento ai delitti contro la inviolabilità dei segreti, è stata ampliata la portata applicativa dell’art. 616 cod. pen., prevedendo l’applicazione della fattispecie ivi tutelata, anche ai casi di corrispondenza informatica.

Non da ultimo, con l’inserimento – a chiusura della preddetta sezione del codice penale- dell’art. 623 bis cod. pen, il legislatore ha stabilito che rientrassero nel novero delle norme della Sezione V, anche la tutela della trasmissione di suoni, immagini ed altri dati.

Una siffatta innovazione si ritenne necessaria al fine di tutelare i consociati nella loro estrinsecazione nei sistemi informatici, i quali (così si legge nella relazione alla legge) “costituiscono una espansione ideale -della persona – garantita costituzionalmente – artt. 14 e 15 Cost”.

 2. Libertà e riservatezza domiciliare

Procedendo per ordine di elencazione si inizia ad analizzare l’art. 615 ter cod. pen. .

Da una prima lettura del testod ella norma, è agile affermare che lo stesso risulta essere una specificazione dell’art. 614 cod. pen.

Sebbene il legislatore abbia notevolmente innovato il codice penale, manca all’interno dello stesso una compiuta identificazione del c.d “digitalmente inteso”.

Le puntualizzazioni rinvenibili, concernono più la sfera degli hardware, software, dei dati, ma non vi è una specificazione ad es. del concetto di domicilio informatico, il quale rappresenta il cardine di tutta l’innovazione.

Soccorre a tal proposito la giurisprudenza.

Solitamente, infatti, si enuclea il concetto di domicilio informatico dalla pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 33311/16, a tenore della quale è da intendersi quale “spazio informatico creato da un soggetto, pubblico o privato, contenente notizie e/o dati, accessibili nei modi prestabiliti dal titolare”.

Ragion per cui si deve ritenere che il bene tutelato non è il domicilio informatico stricto sensu inteso, ma una tipologia di domicilio caratteristico, il quale ingloba il principio di libertà di espressione, nonché la disciplina della riservatezza domiciliare.

Difatti, taluni Autori, hanno ritenuto che l’art. 621 ter cod. pen., oscilli tra l’intagibilità della libertà informatica intesa in senso negativo e positivo: nell’accezione negativa, quale libertà dall’altrui ingerenza; mentre in quella positiva, quale libertà di utilizzo delle tecnologie informatiche come strumento di comunicazione e partecipazione alla vita sociale (tra molti Pulitanò).

Paritetiche argomentazioni possono essere utilizzate – con le dovute specificazioni- per la trattazione della segretezza- riservatezza della corrispondenza e delle comunicazioni.

3. Segretezza-riservatezza della corrispondenza e delle comunicazioni

Anche in tal caso, l’art. 617 quater cod. pen., risulta essere uan specificazione dell’art. 616 cod. pen.

Il bene giuridico tutelato resta la inviolabilità della corrispondenza, oggi estesa anche ai casi di intercettazione, impedimento ed interruzione di comunicazioni informatiche.

In tal caso, però, l’intangibilità della libertà informatica trova una costrizione nella sua accezione negativa; difatti, non sempre è possibile escludere i terzi dalle proprie comunicazioni. Calzante è l’ipotesi del trattamento dell’account di posta elettronica creato ex novo per ragioni di lavoro, al quale il dipendente accede mediante l’utilizzo di credenziali forniti dal datore di lavoro stesso.

Nel caso prospettato, previa informativa – accettata e sottoscritta dal dipendente cui è in uso l’account di posta elettronica- il datore di lavoro potrà liberamente accedere (nei termini di cui all’informativa) al servizio di posta, essendo egli stesso il titolare e divulgatore delle credenziali di accesso. Al contrario, invece, se è il dipendente a creare ex novo un’account per ragioni di servizio, potrà escludere il datore di lavoro dal servizio, in quanto c.d. dominus loci.

Residua per il dipendete la possibilità di non escludere totalmente il datore di lavoro, e di consentire allo stesso un’accesso parziale, limitato nel tempo e nell’oggetto, od anche di escluderlo totalmente dal sistema quando lo notizi della presenza, all’interno del servizio, di elementi privati.

Sia nel caso di domicilio informatico “proprio, sia nel caso di domicilio informatico “parzialmente proprio”, il legislatore soccorre il soggetto da tutelare con le statuizioni di cui all’art. 615 ter cod. pen.

Sebbene la norma trovi principalmente applicazione per contrastare le attività illecite degli hacker, e ricomprenda la tutela del domicilio informatico “proprio”, essa trova applicazione anche per i casi di domicilio informatico parzialmente accessibile, nella parte in cui sanziona il mantenimento illecito – o contro volontà del titolare- nel sistema informatico (co.1, art. 615 ter cod.pen.)

Inoltre, con riferimento alla specifica condotta della soppressione delle comunicazioni, richiato dall’art. 616 cod. pen. , l’art. 617 sexies cod. pen. sanziona, parallelamente, chi sopprime comunicazioni informatiche, anche se intercettate occasionalmente.

 4. Inviolabilità dei dati personali

Attenzione diversa merita la disciplina ed il trattamento inerente la riservatezza dei dati personali.

A fondamento della fattispecie vi è l’art. 615 bis cod. pen., il quale sanzione l’interferenza illecita nella vita privata dei soggetti, attraverso l’acquisizione indebita di notizie ed anche la diffusione -contestuale o differita- delle stesse.

A completamento della normativa penale italiana, sul punto si è inserito il Codice sulla Privacy ed il GDPR- REG. UE 2016/679.

La necessità di attuare la Direttiva europea 2016/680 muoveva dall’esigenza di avere, nei settori di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, norme specifiche sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per quanto qui interessa, si richiama il portato dell’art. 167 del Codice, norma che punisce il soggetto che voglia arrecare nocumento ad un terzo, trattando i dati personali dello stesso.

Egualmente, inoltre, viene punito ai sensi dell’art. 169 del medesimo Codice, anche chi, preposto alla tutela dei dati personali contenuti nei server di archivio, non abbia posto in essere tutte le misure di sicurezza idonee alla tutela degli stessi.

5. Conclusioni

Sembra essere questa oggi, in conclusione, la fattispecie più strettamente tutelata ed attenzionata sia dall’ordinamento nazionale, sia da quello europeo, a fronte dei diritti personalissimi sottesi, nonchè alla delicatezza degli stessi in quanto espressione pura ed incondizionata del soggetto violato ed offeso.


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