Il diritto alla salute ai tempi del Covid-19 nei vari istituti penitenziari

Il diritto alla salute ai tempi del Covid-19 nei vari istituti penitenziari

Il diritto alla salute, è un tema di grande attualità, accentuato maggiormente in questo particolare periodo di pandemia, è  fondamentale, garantire la salute del detenuto, dall’ex boss al 41bis, al cosiddetto “detenuto ignoto” , ciò è un atto che ha un’ efficacia antimafia immediatamente misurabile,  perché un carcere che non è democratico, rischierebbe di diventare, un carcere dove comandano le mafie, dove non essere picchiato, abusato, ricevere pacchi, avere una cella più decente diventano concessioni dei boss.

Quando i diritti iniziano ad essere ignorati nelle carceri, pensiamo che a pagarne le conseguenze in fondo siano categorie umane che non meritano nessuna cura. Ragionando così, vincono le persone oneste? Tutt’altro! sono proprio “le persone disoneste”, a vincere che in questo modo ribadiscono che solo con il potere dell’intimidazione, della corruzione ci si impone, ci si difende e ci si fa largo. Tutti i detenuti vanno curati, non perché siamo caritatevoli, anzi al contrario perché il diritto garantito ai detenuti ci salva dalla discrezionalità del potere in ogni altro ambito, dall’essere salvati o dannati a seconda dell’etnia, della classe sociale, dell’appartenenza politica.

Il diritto ci garantisce la libertà e la dignità, ciò significa che rispettare la salute dei detenuti comporta una maggiore garanzia per i nostri stessi diritti. Difatti, in seguito all’entrata in vigore del DPCM del 9.03.2020, pubblicato sulla  G.U. n. 62 del 9.3.2020, sono state introdotte ulteriori misure urgenti al fine di controllare la diffusione dell’emergenza del COVID-19 (Corona Virus); poiché la situazione appare veramente grave, il rischio di contagio  aumenta esponenzialmente in luoghi, come i penitenziari, dove il notorio sovraffollamento e le  condizioni igienico sanitarie impediscono l’osservanza da parte dei reclusi delle norme comportamentali prescritte, ai fini della tutela della salute pubblica, in primis la distanza tra gli stessi; tale quadro allarmante pone in  pericolo la salute dei detenuti e si aggrava giorno per giorno, nonostante gli sforzi dell’Amministrazione Penitenziaria che ha ridotto i contatti con l’esterno, per cercare di impedire, la diffusione del virus in un contesto chiuso, quindi estremamente rischioso, com’è l’istituto penitenziario, limitando i colloqui visivi con i familiari ed i terzi autorizzati: tuttavia, tali misure non eliminano assolutamente il rischio di epidemie all’interno del carcere, dati  i c.d. “ nuovi ingressi”, nonché i quotidiani accessi del  personale di Polizia Penitenziaria, medico ed infermieristico; il pericolo si acuisce particolarmente nel caso per esempio, di detenuti affetti da gravi patologie, con carenze immunitarie, dato anche lo stato igienico sanitario a dir poco precario degli Istituti penitenziari, inoltre, è notizia recente quella della diffusione del contagio all’interno di varie case Circondariali italiane, da Nord a Sud, isole comprese (si veda il caso di Voghera, Sassari e Lecce. Al fine di fronteggiare la pandemia è stato emanato il decreto c.d. “Cura Italia”, che prevede, la possibilità per la Magistratura di Sorveglianza di disporre la detenzione domiciliare per i detenuti con un residuo di pena sino a 18 mesi; il carcere, è un istituto di pena regolamentato dall’ordinamento penitenziario italiano, tutte le misure previste sono da ritenersi come un insieme di dettami finalizzati ad rieducare i soggetti con la prospettiva di una reintegrazione sociale, al fine di raggiungere tale obiettivo, lo Stato  deve riconoscere ai detenuti il rispetto della loro dignità e dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni essere umano. Difatti all’art. 1 della Legge del 26 luglio 1975 n° 354, il legislatore dispone che: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. […] Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”; in correlazione all’articolo 27 comma 3 della Costituzione. Il diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost., va parimenti, assicurato ad ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, la salute nelle carceri è un tema che suscita discussioni, è fondamentale, garantire il diritto alla salute a chi è privato della libertà, nonostante gli studi in materia di assistenza sanitaria progrediscano, le problematiche negli istituti penitenziari sembrano essere irrisolte, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che :«Il concetto di salute subisce un forte ridimensionamento quando si inserisce nel contesto carcerario. Carcere e salute sono antitetici perché il carcere è la negazione della salute intesa come stato di benessere psicofisico». Ai fini, di una corretta disamina, ebbene cercare di evidenziare, la tematica della sanità penitenziaria, localizzata nell’art. 11 della legge n. 354/1975, che prevede: un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; almeno uno specialista in psichiatria; il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in istituto; la collaborazione dell’amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d’intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità, la tutela del diritto dei detenuti alla salute in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un percorso non ancora giunto a termine.Nello specifico del contesto carcerario è prevista, dal Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, la Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti e degli internati che viene consegnata al detenuto durante il colloquio iniziale, affinché possa esercitare i suoi diritti nel miglior modo possibile e per rendere note le regole della vita carceraria.È chiaro che nonostante sulla carta il trattamento sanitario deve essere uguale a quello che appartiene ai cittadini liberi, ci sono molteplici problematiche che rallentano l’applicazione di tale diritto. Si parte proprio dall’ambiente, che è ovviamente un luogo deprimente e di alienazione fatto di spazi chiusi, angusti e carenti di luce, che generano una inevitabile difficoltà all’adattamento e un senso di insicurezza. Dunque, il contesto, spesso deprimente, e la scarsità di attività volte al miglioramento si riversa anche sulla salute psichica.

Circa 9 milioni di persone sono detenute negli istituti penitenziari del mondo e almeno la metà di questi è affetto dal disturbo di personalità, e circa 1 milione di detenuti soffre di gravi psicosi, depressione e stress. Più specificatamente, circa il 4% dei detenuti soffre di psicosi, il 10% degli uomini incarcerati e il 12% delle donne detenute ha una depressione maggiore, e circa l’89% dei detenuti ha sintomi depressivi, mentre il 74% presenta segni somatici correlati allo stress.

Ruolo fondamentale per aiutare i detenuti e per garantire standard adeguati di trattamento sanitario è quello dell’infermiere. La sua figura, infatti, non opera esclusivamente sul piano medico ma anche su quello umano. L’infermiere, infatti, è il primo a ricevere informazioni sullo stato di salute, accoglie il disagio e instaura una relazione umana con il detenuto – paziente. La  nota sentenza  della Corte di Cassazione, Sez. 4°, n° 25576/2017, affronta il tema del diritto alla salute del detenuto, evidenziandone, in particolare, i fondamenti normativi.

Orbene, in via del tutto preliminare risulta opportuno precisare in questa sede che la Legge n° 354 del 26 luglio 1975, definita Legge sull’Ordinamento Penitenziario (d’ora in poi O.P.), disciplina la figura del soggetto detenuto-condannato, all’esito della trattazione del processo penale a suo carico, definito con sentenza divenuta irrevocabile, evidenziando, pertanto, diritti, doveri e benefici del medesimo. L’art. 39 co. 2 O.P. sancisce espressamente l’obbligo di sottoporre a costante controllo sanitario il soggetto detenuto, garantendo, di tal guisa, la propria tutela alla salute.

In particolare, la norma de qua impone due dettami cautelari: la prima, che consiste nell’obbligo in capo al sanitario di una certificazione, attestante il regime di compatibilità del detenuto con il sistema carcerario, la seconda, che impone al medico di sottoporre a costante controllo sanitario il detenuto, nel corso del periodo di espiazione della pena.

Ne consegue, dunque, che il sanitario del carcere deve sottoporre a visita medica il detenuto sia all’atto dell’ingresso in carcere, sia nel corso della detenzione, anche se manca una espressa richiesta del detenuto, e segnalare l’eventuale sussistenza di malattie che richiedono particolari cure, anche in strutture esterne all’istituto penitenziario.

Ancora, nella vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte, che coinvolge medici in servizio presso la struttura penitenziaria, imputandoli di omicidio colposo, a causa del decesso di un detenuto, gli Ermellini hanno indicato le fonti normative che garantiscono il diritto alla salute del detenuto.

In particolare, oltre all’art. 39 co. 2 O.P., il diritto alla salute della persona in carcere risulta garantito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione EDU, che sancisce espressamente il divieto di sottoporre i detenuti a trattamenti disumani e degradanti. La notissima sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione del divieto di trattamenti disumani e degradanti, il sistema penitenziario non pare aver intrapreso l’inversione di rotta sperata. Le misure poste in essere a seguito della messa in mora dei giudici alsaziani, infatti, hanno ancora una volta rivelato l’incapacità del legislatore italiano di elaborare una seria rivisitazione dell’anacronistico sistema sanzionatorio carcero-centrico.Tra le conseguenze delle opinabili scelte legislative vi è certamente la constatazione che il problema del cronico ed ingovernabile sovraffollamento carcerario può dirsi tutto tranne che superato, infatti la popolazione detenuta, a seguito di un decremento rilevante tra il 2013 e il 2015, è ora nuovamente in rapido aumento, come evidenziato ripetutamente dalla dottrina e recentemente anche dal CPT nel rapporto annuale sul nostro Stato.Il fenomeno del overcrowding, con il peggioramento delle condizioni detentive che questo comporta, rendono sempre più difficile la garanzia di quel nucleo fondamentale di diritti che, in quanto spettanti a ciascun individuo, devono essere assicurati anche al soggetto privato della libertà personale, come la Corte Costituzionale ha più volte ripetuto. In siffatta situazione, non pochi sono i problemi di compatibilità della pena detentiva con il dettato costituzionale: la garanzia dei diritti fondamentali del detenuto, discendente dal principio di umanità della pena (art. 27 co. 3), si pone, infatti, al tempo stesso come limite all’esecuzione della pena e come condizione di legittimità della stessa.All’interno di questo contesto, il presente lavoro si propone di analizzare la normativa e la giurisprudenza in materia di diritto alla salute del detenuto, unico diritto ad essere definito fondamentale dalla Costituzione e la cui analisi può costituire una sensibile cartina tornasole, da un lato del livello di garanzie che sono riconosciute ai diritti del soggetto in vinculis, dall’altro lato delle forti criticità del sistema attuale. La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10) – adottata  l’8 gennaio 2013 con decisione presa all’unanimità –  ha condannato  l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). Il caso, come è noto, riguarda trattamenti inumani o degradanti subiti dai ricorrenti, sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione.Inoltre, la pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso Torreggiani – definita dagli stessi giudici come “sentenza pilota” che ha affrontato il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano – troverà applicazione in futuro in relazione alla generalità dei reclami pendenti davanti alla Corte e non ancora comunicati alle parti riguardanti l’Italia e aventi ad oggetto analoghe questioni di sovraffollamento carcerario, nonché a quelli che le saranno sottoposti nei prossimi tempi relativi allo stesso problema.

«La carcerazione – hanno affermato i giudici di Strasburgo – non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente».

«La grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi – costitutiva di per sé di un trattamento contrario alla Convenzione – sembra essere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti denunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l’illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di causare nei ricorrenti un’ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante».

In conclusione, preso atto del fatto che il sovraffollamento carcerario in Italia non riguarda esclusivamente i casi dei ricorrenti, la Corte europea ha deciso di applicare la procedura della sentenza pilota al caso di specie, tenuto conto del crescente numero di persone potenzialmente interessate in Italia e delle sentenze di violazione alle quali i ricorsi in questione potrebbero dare luogo.


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Avv.Serena Mazza

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