Il diritto all’oblio contro la smisurata memoria del web

Il diritto all’oblio contro la smisurata memoria del web

Il diritto all’oblio è un istituto che, nel corso degli anni, ha visto un suo progressivo riconoscimento ma sebbene si tratti di un tema sempre più attuale, ad oggi, non vi è una normativa specifica ed autonoma che ne disciplini l’applicazione.

E’ vero che il diritto all’oblio è una declinazione del diritto alla riservatezza (codificato con il dlgs 196/2003) ma il primo contiene un quid pluris: ogni individuo non solo ha il diritto a lasciare fuori dalla propria sfera privata gli altri soggetti mantenendo il riserbo sugli aspetti intimi della vita ma ha, nello specifico, anche il diritto ad essere dimenticato decorso un lasso di tempo dalla pubblicazione di una notizia che lo ha riguardato.

Il diritto ad essere dimenticati in un primo tempo è stato considerato un tutt’uno con il concetto di privacy ma, grazie all’opera giurisprudenziale, è oggi annoverato come autonoma pretesa giuridicamente rilevante e meritevole di apposita tutela.

Ciò che deve essere salvaguardata è l’identità personale di ciascuno, da intendersi come insieme di caratteristiche che contraddistinguono la persona dal resto del mondo; nel 1974 la Pretura di Roma parla di diritto all’oblio come diritto del singolo “a non vedersi travisare la propria personalità individuale”, concetto che oggi può tradursi come diritto autonomo della persona ad essere rappresentata nella versione in cui è e non di com’era un tempo, soprattutto se i dati passati sono pregiudizievoli per la reputazione.

La questione ha assunto connotati sempre più problematici quando le testate giornalistiche hanno iniziato a digitalizzare i loro archivi (prima cartacei) rendendoli accessibili sul web. Ogni informazione viene scambiata più velocemente, senza limitazioni geografiche ed è memorizzata sulla rete potenzialmente all’infinito; è sufficiente digitare un nome su qualsiasi motore di ricerca per ottenere facilmente dati della persona, positivi o negativi che siano. Sta proprio in ciò il grave nocumento che può derivare all’individuo, ovvero il doversi interfacciare con la società che conosce un’immagine distorta della propria personalità perchè in possesso di dati risalenti che, seppur veri, non corrispondono più all’attuale dimensione personale.

Occorre un bilanciamento tra opposti interessi: da una parte vi è il diritto di cronaca, garantito dall’art. 21 Cost., e il diritto della collettività a conoscere i fatti e, dall’altra parte, il diritto ad essere dimenticati. La prima sfera di tutela deve cedere il passo tutte le volte in cui la notizia, divulgata legittimamente, riappare dopo anni quando l’interesse pubblico è venuto meno.

L’identità personale può essere salvaguardata attraverso due tecniche: la notizia pubblicata può essere aggiornata in modo da rendere le informazioni corrispondenti alla realtà in modo costante (questo è stato soprattutto il metodo prescelto per le ipotesi di querela contro articoli giornalistici diffamatori); la rimozione della notizia è lo strumento da utilizzarsi a tutela del diritto all’oblio decorso un lasso di tempo sufficiente a rendere l’informazione non più di pubblico interesse.

La Corte di Cassazione si è espressa con l’importante sentenza n. 5525 del 2012 chiarendo che il diritto all’oblio rientra nella tutela dei dati personali e, specificamente, nella fase di protezione apprestata nei confronti del trattamento dei dati da parte di soggetti che li detengono legittimamente. Nonostante l’importanza di detta pronuncia, che contiene una serie di principi cardine in materia, di fatto la Corte di legittimità ha però riconosciuto uno spazio di tutela limitato: l’individuo non può avanzare pretese nei confronti del gestore del motore di ricerca ma solo al titolare del sito ove è pubblicato l’articolo pregiudizievole; ciò perchè il motore di ricerca è solo un intermediario telematico che offre un servizio di reperimento automatico di dati ma che non ha il controllo delle singole informazioni.

Sul tema si è espressa anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo la quale, nel 2013, si è pronunciata nel senso di ritenere preferibile il mero inserimento di una nota informativa per contestualizzare la notizia e non la (più drastica) rimozione dell’informazione inserita e ciò perchè, nella ricerca dell’equilibrio tra gli opposti interessi del rispetto della vita privata (art. 8 Cedu) e della libertà di espressione (art.10 Cedu) non può prevalere il primo diritto a discapito del secondo.

La Corte di Giustizia nel 2014 in una causa contro Google Spain ha, al contrario, ampliato la tutela ed ha riconosciuto un ruolo attivo ai gestori di motori di ricerca che ben possono ledere il diritto all’oblio garantendo un accesso illimitato alle informazioni, anche se temporalmente passate. La richiesta di deindicizzazione può essere inoltrata direttamente al motore di ricerca ed a prescindere dalla prova di un pregiudizio specifico; il diritto all’oblio prevale sia sull’interesse economico dell’hosting provider sia sull’interesse pubblico ad accedere all’informazione digitando il nome della persona.

L’opera di creazione e di consolidamento dell’istituto del diritto all’oblio da parte della giurisprudenza e da parte dei provvedimenti del Garante della privacy è ancora oggi in atto ma, per una puntuale definizione delle questioni sottostanti, occorrerebbe una normativa ad hoc che ancora manca ad eccezione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE n. 679/2016 che disciplina l’istituto all’art. 17 e che entrerà in vigore nel maggio 2018; l’attenzione crescente sul tema dovrebbe però condurre ad ulteriori interventi normativi anche a livello nazionale, consentendo agli organi giudiziari di pronunciarsi a tutela del diritto all’oblio sulla base di sicure linee guida.


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Avv. Valentina Boscia

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