Il diritto all’oblio

Il diritto all’oblio

La problematica legata alla configurabilità del diritto all’oblio nell’alveo dei diritti della personalità è da tempo al centro del dibattito dottrinario e giurisprudenziale.

Il diritto all’oblio appartiene a quella sfera dei “nuovi diritti” che trovano origine nella continua e inarrestabile crescita delle esigenze di tutela dell’individuo e della propria sfera di personalità.  Non a caso, il contatto con il mondo della rete internet, nonché la necessità di utilizzare strumenti informatici per ovviare ad esigenze di carattere pratico e della vita di relazione hanno comportato una circolazione necessaria di dati personali, che quotidianamente si immettono in rete per usufruire dei servizi offerti dai provider.

Internet, del resto, ha completamente rivoluzionato il modo di informare e di essere informati, nonché le stesse modalità di esercizio della libertà di cui all’art. 21 Cost., mettendo in crisi quel delicato equilibrio tra tutela della libertà di informazione e garanzia della riservatezza che da sempre ha rappresentato un difficile banco di prova per gli interpreti. Oggi, infatti, le notizie lecitamente pubblicate all’epoca dei fatti sui quotidiani on line rimangono facilmente reperibili tramite l’opera di indicizzazione eseguita dai motori di ricerca. In altre parole una qualunque notizia, che sarebbe facilmente caduta nel dimenticatoio o conservata nella memoria storica di qualcuno, può molto più facilmente essere riletta digitando nell’area del motore di ricerca il nome del soggetto cui la notizia è legata.

Sul punto, è intervenuta la Corte di Giustizia, CGUE 131/2014, per chiarire se l’attività di indicizzazione automatica, memorizzazione temporanea e messa a disposizione degli utenti fosse inquadrabile nel “trattamento dei dati personali” e se i diritti di cancellazione e congelamento dei dati ed il diritto di opposizione al loro trattamento – artt. 12 e 14 Direttiva CE 95/46 – implicassero la possibilità per il danneggiato di rivolgersi ai responsabili dei motori di ricerca per impedire l’indicizzazione delle informazioni riguardanti la propria persona.

La Corte di Giustizia, a tal proposito, ha affermato che il motore di ricerca può ritenersi un “responsabile del trattamento dei dati personali” considerato che il fornitore del servizio in questione raccoglie e organizza i dati nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione e li conserva. In altri termini, la Corte, sulla scorta di un ragionamento di stampo pratico, basato sulle modalità di svolgimento dell’attività in oggetto, ha attribuito al motore di ricerca la qualifica di responsabile del trattamento dei dati, imponendogli, altresì, il rispetto di diversi obblighi comunitari in materia di privacy, compresi, implicitamente quelli di informativa e preventivo consenso. Del resto, accanto all’art. 12 della Direttiva, l’art. 14 attribuisce al soggetto di cui si tratta il diritto di opporsi in qualunque momento, per motivi preminenti e legittimi derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che lo riguardano. Dunque, tali articoli devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

Il diritto all’oblio, dunque, non si sostanzia in un diritto ad nutum. Esso, infatti, va ponderato in ragione delle caratteristiche dei dati, del ruolo pubblico che il soggetto riveste e dell’adeguatezza e della pertinenza del trattamento dei dati rispetto alle finalità. In altri termini, può essere definito come il diritto a non restare esposti a tempo indeterminato alle conseguenze dannose che possono derivare alla propria reputazione da fatti commessi in passato o da vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo coinvolti e che sono divenuti oggetto di cronaca.  Il presupposto di questo diritto, che va raccordato con il diritto di cronaca, va ravvisato nel fatto che un determinato accadimento può tornare ad essere privato quando perde di qualsiasi utilità per l’interesse pubblico, essendo stato già conosciuto e assimilato dalla comunità.

Quindi, nel momento in cui l’interesse pubblico alla conoscenza di un determinato fatto viene meno, il nostro ordinamento deve tornare a garantire pienamente il diritto alla riservatezza e la reputazione dei soggetti che ne sono stati coinvolti.

Tuttavia, ancora oggi il diritto all’oblio non conosce un’espressa regolamentazione nel nostro ordinamento interno, restando di matrice esclusivamente giurisprudenziale. Di recente, infatti, è intervenuta la Suprema Corte che, con la sentenza n. 13161/16,  ha statuito: “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Conseguentemente, il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali quando, per esempio, gli stessi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati” (nello stesso senso, anche  Cass. Sez. V Pen. 03/08/2017 n° 38747).

In definitiva, è bene ricordare anche che in caso di violazione del diritto alla riservatezza, è ben possibile richiederne il risarcimento del danno subito, sia patrimoniale che non, ai sensi dell’art. 15 D.lgs 196/2003 e dell’art. 2050 c.c.


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Pasquale Fornaro

Patrocinatore Legale presso P.A. Specializzato nelle professioni Legali presso L'Università degli Studi di Roma "G. Marconi" Laureato in Giurisprudenza presso L'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

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