Il diritto di recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a.

Il diritto di recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a.

Il socio di una s.r.l., trasformata in s.p.a., ha facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473, comma 1, c.c., che non prescrive alcun termine di decadenza. Pertanto, il socio sarà tenuto al rispetto del termine eventualmente stabilito dallo statuto della società a responsabilità limitata. In mancanza, dovrà operarsi, in via interpretativa alla stregua del canone di buona fede, un bilanciamento dei concreti interessi coinvolti.

E’ questo il principio di diritto recentemente espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28987/2018.

La vicenda dei fatti di causa origina dalla pretesa illegittimità del recesso, posto in essere da due soci di una società a responsabilità limitata, successivamente alla trasformazione della stessa in società per azioni.

I ricorrenti in primo grado, in seguito appellanti, hanno rilevato, in particolare, l’intervenuta decadenza dei soci dal detto diritto, poiché esercitato oltre il termine di cui all’art. 2437 bis c.c., ossia 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima.

I medesimi esponenti, pertanto, stante l’assenza di specifica previsione statutaria e codicistica per le s.r.l., hanno ritenuto doversi applicare, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 2437 bis c.c., prevista per le s.p.a.

I fondamenti della linea difensiva dei ricorrenti si rinvengono, innanzitutto, nella preferibilità dell’analogia legis in luogo del ricorso ai principi generali in materia di contratti (analogia iuris); in secondo luogo, nella necessità di evitare un’esposizione della società ad un recesso sine die, da cui deriverebbe una situazione di incertezza.

Interpellata a seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte si è espressa ritenendo pienamente legittimo l’esercizio del diritto di recesso dei soci resistenti.

In primo luogo, la Corte ha ricordato, nella citata sentenza, la portata della riforma societaria del 2003 che, mediante la previsione di una puntuale disciplina in materia di recesso del socio, ha inteso affrancare la s.r.l. dal ruolo ancillare che, sino ad allora, aveva rivestito al cospetto della “sorella maggiore”, ossia la società per azioni.

E’ stato, così, destituito di fondamento l’orientamento dominante alla stregua del quale, con riguardo alla s.r.l., avrebbe dovuto operarsi un mero rinvio alle disposizioni dettate per la s.p.a., che prevedono precisi limiti all’esercizio del diritto di recesso.

A seguito dell’intervento riformatore del 2003, la cui ratio è da rinvenire nell’esigenza di favorire l’accessibilità al recesso al fine di tutelare il diritto al disinvestimento in luogo della garanzia del capitale sociale, il referente normativo è costituito dall’art. 2473 c.c.

Dalla lettera di tale norma non residua alcun dubbio, anche in ossequio al principio di buona fede oggettiva e correttezza ex art. 1375 c.c., circa l’applicabilità delle disposizioni prescritte per la s.r.l., anche qualora sia stata oggetto di trasformazione.

Invero, la Suprema Corte ha osservato che, per l’ipotesi di mancata norma statutaria, è necessario ricorrere non già al criterio analogico bensì alla buona fede, quale strumento di integrazione del contratto apprestato dall’ordinamento al fine di preservare gli interessi sottesi all’operazione economica oggetto dell’accordo contrattuale.

E’ stato, all’uopo, precisato che l’interpretazione secondo buona fede non implica un ampliamento delle ipotesi di recesso ad nutum, dovendosi quest’ultimo, pur sempre, ricollegare alle condizioni previste dal legislatore o dallo statuto.

Inoltre, la Corte si è espressa anche in merito all’illegittimità del ricorso all’analogia legis da parte dei ricorrenti al fine di colmare le pretese lacune normative, applicazione che, peraltro, si risolverebbe in un’ipotesi di analogia in malam partem.

La Cassazione, all’uopo, ha fatto leva sulla diversità di ratio del diritto di recesso nei due differenti modelli societari e sui relativi interessi sottesi. Da un lato emerge il profilo capitalistico della s.p.a., in ragione del quale risulta prioritario attuare la garanzia della stabilità del vincolo associativo e della compagine societaria recettiva delle mutevoli vicende che interessano il mercato di riferimento. Dall’altro, viene in rilievo il profilo personalistico della s.r.l. che mira a tutelare il diritto al disinvestimento di una quota di fronte ad un intervenuto mutamento dei caratteri essenziali dell’impresa.

Alla luce delle predette considerazioni, è stato statuito che, in ipotesi come quella di specie, il recesso dovrà essere esercitato dal socio, ai sensi dell’art. 2473, comma 1, c.c., nel termine previsto nello statuto della s.r.l. Diversamente, spetterà al giudice valutare, alla stregua del principio di buona fede, gli interessi coinvolti al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile.


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