Il divieto di animali domestici in condominio

Il divieto di animali domestici in condominio

Quando si è alla ricerca di una abitazione e si ha la compagnia di un animale domestico possono incontrarsi difficoltà: da divieti posti dal condominio a quelli posti dal singolo proprietario dell’abitazione.

Vediamo oggi quali sono legittimi e quali no.

Iniziamo dall’ipotesi in cui a vietare il possesso di animali domestici sia il regolamento condominiale.

Una simile disposizione è illegittima: per effetto della riforma attuata dalla L. 220/2012, il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici nel condominio.

Quanto alla possibilità che il locatore ponga, quale clausola del contratto di affitto, il divieto di detenere animali, non esiste una regolamentazione legislativa in materia.

Trattandosi, infatti, di un contratto tra privati, le parti potrebbero inserire ogni clausola a proprio piacere, fatti i salvi i limiti di legge.

Va, però, precisato che sono parecchie le decisioni giurisprudenziali che considerano nulla, interpretando estensivamente la norma riguardante il regolamento condominiale, l’apposizione di una simile clausola al contratto di locazione.

Tuttavia, un problema all’interno del condominio sorge per quanto riguarda gli spazi comuni.

Se, infatti, è corretto ammettere che il regolamento non possa vietare la detenzione di un animale nelle porzioni di proprietà esclusiva, l’occupazione degli spazi comuni comporta un maggiore sforzo di ragionamento.

L’esempio più semplice riguarda il trasporto dei propri animali da compagnia in ascensore, o la passeggiata nel giardino comune.

Sul punto, la giurisprudenza è piuttosto vivace: se, infatti, sembrava pacifico che non potesse essere limitato neppure il diritto all’uso dell’ascensore, il Tribunale di Monza nel 2017 ha rimescolato le carte in tavola. I giudici hanno, infatti, ritenuto valida la clausola del regolamento condominiale che vietava il trasporto di animali in ascensore per questioni igienico sanitarie.

Quanto al transito nel giardino comune, ciò deve avvenire nel rispetto e nella sicurezza degli altri condomini. Ne consegue che non potranno essere lasciati soli i propri animali.

In conclusione, nonostante l’importanza dell’intervento legislativo del 2012, l’applicazione nella realtà non appare ancora agevole e lascia molto spazio alla discrezionalità dei tribunali.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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