Il fenomeno delle fake news

Il fenomeno delle fake news

Secondo l’Internet Consumer Report 2019, l’ 81 % degli utenti si informa on line prima di prendere decisioni anche importanti e l’82 per cento non sa riconoscere una fake news da una notizia vera. Questi sono dati davvero preoccupanti dato l’evolversi in negativo della situazione.

La pubblicazione e la divulgazione di fake news sta aumentando parecchio in questo periodo. Da anni vengono cercate delle soluzioni per questo problema sia di carattere legislativo sia amministrativo come la costituzione di una commissione di inchiesta parlamentare e di leggi per lottare contro questo fenomeno che si fa strada soprattutto con i social network.

Alcuni politici considerano le fake news come “un fenomeno dilagante capace di condizionare la politica e gli esiti di un’elezione, di distruggere la reputazione di figure pubbliche ma anche di privati cittadini”.

In effetti in Italia nella seconda metà del 2019, verso l’inizio dell’estate, anche Facebook aveva censurato parecchie pagine create appositamente per la divulgazione di Fake News. Da analisi era stato appurato che la creazione dei profili falsi era stata effettuata alla vigilia delle elezioni europee. I profili risalivano ad appartenenti ad organizzazioni politiche in prima linea.

Una delle tante era “Vogliamo il movimento 5 stelle al governo”, pagina non ufficiale del M5S che però aveva parecchio sostegno con quasi 130.000 followers e negli ultimi tre mesi aveva raggiunto 700.000 interazioni. Ovviamente la pagina diffondeva notizie false su qualsiasi avversario politico e su qualsiasi personaggio famoso si mettesse contro il M5S.

Vi ricordate il video mostrato con il logo della Lega, che mostra alcuni migranti che distruggono una macchina dei carabinieri?. Circa 10 milioni di visualizzazioni! Una “ottima” notizia falsa atteso che si tratta della scena di un film.

Il business delle fake news ha anche portato a due fenomeni: riciclaggio di followers e aumento di falsi profili. Il riciclaggio di followers è quando si cambia nome della pagina a seconda del periodo e dello scopo che ha il suo amministratore tradendo la volontà dei seguaci che magari mettono mi piace ad una pagina di medicina e poi si ritrovano in una pagina di politica. Profilo falso invece è un profilo che ha un nome astratto ma nasconde un pensiero politico ben saldo condividendo magari i post di un sito internet, in pratica fa da mediatore tra il partito e gli utenti del social network.

Bisogna quindi attenzionare fake news, parole d’odio e profili che non corrispondono a quanto intestato sia perché violano la policy del più importante social del mondo ma anche perché potrebbero condizionare il pensiero di molti utenti con l’inganno.

Non dimentichiamoci anche in questo periodo di emergenza della disinformazione sui vaccini che c’è stata tempo addietro (tramite catene whatsapp) o l’ipotesi delle ONG di essere coinvolte con il sistema dei scafisti.

In ambito giuridico alcuni giustificano tutto questo con l’articolo 21 della Costituzione italiana. In pratica secondo alcuni giuristi la pubblicazione di una bufala significa manifestare liberamente il proprio pensiero da parte dell’autore e la stampa non potrebbe in alcun modo essere soggetta ad autorizzazione o censure.

Ma è realmente così?

La cosa certa è che qualsiasi giornale cartaceo o digitale non può ricevere censure per diffamazioni (a mezzo stampa). Ma bisognerebbe capire in primis se il sito dove è avvenuta la pubblicazione possa essere considerato dalle legge una rivista o in giornale.

Oggi le pubblicità ci avvertono che l’informazione è una cosa seria e necessaria anche per la sicurezza dei cittadini. Però ancora nel web sono presenti alcune testate online che diramano notizie non vere solo per avere parecchie visualizzazioni che ovviamente provocano errata divulgazione in cambio di alti guadagni.

Quando queste notizie vengono pubblicate dagli stessi utenti dovrebbe essere lo stesso social network a contrastare la pubblicazione dei contenuti illeciti e di gestire eventuali reclami. Ovviamente ciò è più difficile quando la notizia viene pubblicato su un qualsiasi blog.

In questi casi nell’ordinamento giuridico italiano esiste l’ art 321 del codice di procedura penale che recita: “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”

Ovviamente una notizia non vera con la sua divulgazione da parte di utenti inconsapevoli della veridicità o meno dei contenuti agevola la commissione di altri reati e ne aggrava le conseguenze aumentandone il raggio di azione.

Il sequestro del sito o l’oscuramento delle sue pagine però dovrà essere motivato e quindi dovrà essere verificata la sua legittimità.

Ovviamente c’è un motivo per cui si procede al sequestro e i motivi sono due: o per evitare che la disponibilità di una cosa pertinente al reato possa far persistere o aggravare le conseguenze dello stesso, oppure per evitare che ciò possa agevolare la commissione di altri reati. In quel caso vi troverete home page del sito con frontespizio del decreto di sequestro.

Tutto parte da una richiesta di oscuramento di una singola notizia o dell’intero sito in base alla gravità dei contenuti da parte della magistratura a seguito di una querela per diffamazione o una qualsiasi denuncia da parte di terzi, dopo che si è accertata l’esistenza del danno.

A volte bisogna stare attenti a non esagerare però, il sequestro preventivo di un intero sito dovrebbe essere effettuato quando il giornale ad esempio è accusato di apologia al fascismo o in qualche modo pregiudica la sicurezza della Stato o il suo buon costume ma quando in realtà il querelante ha denunciato un articolo specifico come ad esempio è avvenuto ad un famoso giornale anti bufale nazionale basterebbe solo il suo oscuramento.

Un medico oncologo aveva querelato il giornale per aver scritto parole non vere sul suo conto, la magistratura aveva disposto il sequestro dell’intero sito e ovviamente i difensori ne hanno ottenuto il dissequestro e l’oscuramento solo dell’articolo incriminato fino a fine processo.

La questione è stata anche valutata da un’importante pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (n. 31022/2015) in cui si legge: “A partire dalla convenzione sul cybercrime del 2008 (ratif. L. 48/2008) il dato informatico è equiparabile al concetto di “cosa” pertinente al reato, in tal caso sequestrabile” e, pertanto, “ne deriva che al pari della stampa cartacea, ai sensi dell’art. 21 Cost., la stampa online non può essere oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. a seguito della commissione del delitto di diffamazione a mezzo stampa”. La conclusione è negare il sequestro dell’intero sito per quanto riguarda la diffamazione, affermando pertanto la sicura possibilità di sottoporre a sequestro preventivo le pagine o i contenuti di tali mezzi informatici.

Ovviamente la Suprema Corte si ferma e non considera estendibile tale concetto ai mezzi di comunicazione come blog, social network e forum in quanto non ufficialmente definibili mezzi di stampa.

Ecco che per essere considerato un giornale on-line o una testata digitale deve avere dei requisiti imprescindibili che sono indicati nella legge 62/2001 – Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali.

Le testate giornalistiche on-line – in quanto “prodotto editoriale” – devono obbligatoriamente avere un direttore responsabile iscritto all’Albo dei giornalisti , un editore e uno stampatore che ovviamente per una testata online è il provider di servizi che mette a disposizione dello scrittore il proprio server per la pubblicazione delle informazioni, ma solo quando hanno una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, mensile, bimestrale, etc)”. Inoltre deve essere necessaria l’iscrizione presso la cancelleria del tribunale dove ha sede la redazione e il tutto dovrebbe essere reso noto nel sito web per la sua autenticità. Questo aiuterebbe ogni utente a capire se la notizia proviene da un giornale ufficiale o meno. Ma questo ovviamente non avviene ed è anche vero che questi requisiti vengono meno quando manca la periodicità e anche l’ottenimento di finanziamenti pubblici.

Per i periodici non registrati e non periodici invece vige la legge n. 47/1948 che aell’articolo 2 recita: “Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile. All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari”.

La legge ovviamente punisce qualsiasi stampa clandestina, stampa non registrata e in cui manca qualsiasi nome dell’editore, identità dello stampatore ma anche quando viene dichiarato il falso, come parecchie volte.

Una notizia è un ricordo di un qualsiasi avvenimento importante. Segna con carattere indelebile un’esperienza passata in un determinato contesto storico. Non roviniamo la realtà e aiutiamo a scovare le notizie false, informiamoci prima di condividere.


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