Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

Con la Legge Gelli – Bianco (8 marzo 2017, n. 24), in analogia alla disciplina dei sinistri stradali, le vittime di medical malpractice avranno a disposizione un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, a cui concorreranno le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria mediante il versamento di un  contributo che sarà versato all’entrata del bilancio dello Stato e destinato al predetto Fondo di garanzia che sarà gestito con apposita convenzione dalla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) mediante convenzione con il Ministero della Salute.

La misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, le modalità di versamento e la misura del contributo saranno stabiliti con un regolamento adottato con decreto del Ministro della salute da emanare entro il 30/7/2017 ed a cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la Consap s.p.a circa le modalità di intervento, di funzionamento e di regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

Il Fondo di garanzia non concorrerà illimitatamente al risarcimento del danno bensì nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

In concreto la misura del contributo sarà determinata ed aggiornata con cadenza annuale con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze del Fondo di garanzia.

L’art. 14 della menzionata legge prevede che il Fondo di garanzia risarcirà i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

  1. a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria;

  2. b) la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

  3. c) la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Per le prime applicazioni pratiche si attendono i decreti attuativi ed i regolamenti che completeranno la disciplina.


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