Il forum destinatae solutionis: le SS.UU sulla liquidità delle obbligazioni pecuniarie

Il forum destinatae solutionis: le SS.UU sulla liquidità delle obbligazioni pecuniarie

L’adempimento è la modalità tipica con cui si estingue l’obbligazione. Affinché esso possa dirsi compiuto, lo stesso adempimento deve corrispondere all’esatta prestazione voluta dalle parti. Quest’ultime  possono non aver compiutamente stabilito uno o più parametri di esecuzione dell’obbligazione contenuta nell’atto giuridico da cui è sorta.

In tali casi soccorre la disciplina dell’adempimento in generale contenuta nel libro IV, titolo I, capo II del codice civile. La disciplina normativa appena menzionata contiene una serie di regole generali dell’ adempimento. Tra queste il luogo dell’adempimento: l’art 1182 del codice civile comma 3 detta una puntuale disciplina relativa alle obbligazioni pecuniarie.

Le obbligazioni pecuniarie si identificano, anche ai fini di individuazione del luogo di adempimento ex art 1182 comma 3, in quelle che già all’origine siano determinata nel loro valore.

Cosa che, nella vicenda di merito portata poi innanzi alle SS.UU. (17989/16), non era avvenuta. Infatti la parte attrice non aveva indicato la somma del proprio credito né emergeva nel contratto. Per cui l’obbligazione deve ritenersi erroneamente inquadrata in quelle pecuniarie, in particolare “il luogo di adempimento”, in siffatta fattispecie non trova la sua disciplina nel terzo comma dell’1182 c.c.  bensì nel quarto comma del 1182 ovvero nel domicilio del debitore.

La parte attrice non condividendo l’orientamento del giudice di merito ha proposto regolamento di competenza. La sezione sesta, a cui è stato assegnato, rilevando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità intorno alla questione l’ha rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Il quesito dinnanzi all’organo nomofilatico è stato il seguente: “se sia applicabile l’art 1182 comma terzo qualora nel contratto non risulti predeterminato l’importo del corrispettivo di una prestazione ma venga determinato all’atto di esercizio della pretesa creditoria”.

La S.C, precisando il concetto o meglio il modo di intendere la liquidità dell’obbligazione pecuniaria, ha precisato: “quando la stessa abbia una quantificazione o una quantificabilità”.

E successivamente ha risposto al quesito circa il luogo di adempimento dell”obbligazione pecuniaria non determinata ab origine. Ha deciso di optare per il seguente principio di diritto secondo cui:

“le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore secondo il dispositivo degli artt. 1182 comma terzo codice civile e 20 c.p.c. sia per gli effetti della mora ex re e sia alla determinazione del forum destinatae solutionis sono esclusivamente quelle liquide delle quali il titolo determini l’ammontare; oppure indichi i criteri per le quali è determinabile senza lasciar margine di scelta”.

Ha cosi rigettato il ricorso della parte attrice ritenendo corretta l’interpretazione del giudice di merito secondo cui la pretesa non fosse liquida.


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