Il giudice onorario può procedere all’audizione del richiedente la protezione internazionale

Il giudice onorario può procedere all’audizione del richiedente la protezione internazionale

Cass. Civ., Sez. I, n. 4887 del 24 febbraio 2020

Sommario: 1. La massima – 2. Il caso – 3. La questione giuridica e la soluzione della Suprema Corte – 4. Osservazioni

 

1. La massima

In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione. Il giudice professionale, infatti, può sempre delegare al giudice onorario compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

2. Il caso

M.T. proponeva ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno (controricorrente) avverso il decreto del Tribunale di Ancona del 14/01/2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi  umanitari.

Fra i vari motivi di ricorso veniva dedotta la violazione delle norme relative alla composizione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione attesa la presenza in udienza del G.O.T., dott.ssa F. P., delegata ad attività determinanti ai fini della decisione, benché la stessa non facesse parte della Sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Ancona, né del collegio che aveva poi adottato la decisione oggi impugnata.

3. La questione giuridica e la soluzione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ribadendo quanto già chiarito in una vicenda analoga da Cass. n. 3356 del 2019 – le cui argomentazioni (corredate anche da ampi richiami alla Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 giugno 2017 in tema di organizzazione delle sezioni che si occupano di procedimenti relativi alla protezione internazionale) ha richiamato integralmente – secondo la quale “in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione”.

Tale Sentenza del 2019 aveva già precisato che il legislatore, con l’inserimento dell’art. 3, comma 4 bis nella Legge n. 47 del 2017 (legge di conversione del D.L. n. 13 del 2017), ha attribuito al Tribunale in composizione collegiale, per quanto qui interessa, la trattazione delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’art. 35, D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25. Ed in generale aveva già chiarito (Cass. 19660/2016) che “quando un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari “ante causam”, espressamente esclusi dall’art. 43 bis, R.D. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità”.

Inoltre, sempre la stessa Corte (Cass. 466/2016) aveva pure precisato che “il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell’espletamento dell’attività propria del giudice istruttore, senza che da ciò discenda la nullità degli atti dallo stesso compiuti, tenuto conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata, e che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari, quali fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge”.

A tal proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza oggi in commento, ha  fatto proprio, tra le varie disposizioni del d.lgs. n. 116 del 2017 (recante la Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57,) entrate in vigore fin dal 15 agosto 2017, l’art. 10 che regola i compiti dei giudici onorari all’interno dell’ufficio del processo (in particolare, i commi 10 ed 11 di tale disposizione sanciscono, rispettivamente che, “il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli,~ all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio”, e che “il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive”).

La Corte ha poi richiamato l’art. 11 che regola i casi di possibili assegnazioni in proprio ai giudici onorari di fascicoli, escludendola per le sole specifiche ipotesi di cui al suo comma 6, tra le quali non rientrano i procedimenti come quelli oggetto del ricorso sottoposto al suo vaglio.

4. Osservazioni

La sentenza in commento appare certamente condivisibile alla luce non solo della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ma anche alla luce delle circolari emanate in tal senso dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Talché, come sottolineato dalla già citata Cass. n. 3356 del 2019, la scelta a favore del modello di affiancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata indicata anche dalla Delib. 15 giugno 2017, (è già era stata prevista nella Delib. 15 marzo 2017), del Consiglio Superiore della Magistratura, sul tema “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017”, nella quale si legge, tra l’altro, che “successivamente all’operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla L. delega 28 aprile 2016, n. 57, art. 2, comma 5, lett. b), per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti”; e che “al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti”.

Dunque, appare corretto affermare che il giudice togato può delegare, anche nei procedimenti collegiali, il giudice onorario a compiere gli atti e i compiti che reputi utili per l’espletamento della funzione giurisdizionale e che ciò non dà luogo ad alcuna ipotesi di nullità del procedimento.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Girolamo Lazoppina

L'Avvocato Girolamo Lazoppina si è laureato in giurisprudenza all'età di 24 anni presso l'Università degli Studi di Messina, discutendo una tesi in Diritto Fallimentare, relatore il Prof. Concetto Costa, dal titolo "Lo stato di insolvenza". Autore di quattro monografie e di più di trenta pubblicazioni in materia di Diritto Commerciale, Diritto Fallimentare, Diritto Societario e Diritto Bancario, avvocato cassazionista, è iscritto all'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Palmi fin dal 1998 (tessera n. 1379). E' inoltre Professore a contratto di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Articoli inerenti