Il labile confine tra libertà sessuale ed autodeterminazione

Il labile confine tra libertà sessuale ed autodeterminazione

1. I due “volti” della libertà sessuale. Inteso come diritto di disporre liberamente della propria sessualità, il diritto alla libertà sessuale è uno dei modi di espressione della persona umana definito dalla Corte di Cassazione come “diritto soggettivo assoluto” ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili che l’art 2. Cost. impone di garantire.

La libertà sessuale è un concetto legato al passato. Nella configurazione originaria del codice Rocco, i reati sessuali venivano collocati nell’ambito dei delitti contro la “libertà sessuale” (anche se ambiguamente all’interno del Titolo IX concernente i delitti contro “la moralità pubblica e il buon costume”).

Non vi è alcun dubbio sul rilievo costituzionale della libertà sessuale: numerose sentenze della Corte costituzionale riconoscono la libertà sessuale come diritto fondamentale della persona. Analogamente, non emergono incertezze sulla considerazione dell’identità sessuale quale diritto costituzionalmente garantito. Tali diritti, pur non essendo esplicitamente menzionati nella Costituzione, sono implicitamente rinvenibili nell’art. 2. Cost., ritenuto un catalogo aperto di diritti.

Del resto, lo stesso art. 3 comma 2, attribuendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà dei cittadini, impedendo così il pieno sviluppo della persona umana, conferma il diritto costituzionalmente garantito alla libertà sessuale.

La libertà sessuale non è riconosciuta solo dall’ordinamento costituzionale italiano. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in varie pronunce, ha affermato la sussistenza di tale libertà.

Il riconoscimento della libertà sessuale come diritto costituzionalmente garantito va inteso sia in senso negativo che in senso positivo.

In senso negativo, la libertà sessuale implica che un soggetto non possa essere costretto ad attuare condotte sessuali.

In senso positivo, la libertà sessuale comporta il diritto di esplicare qualsiasi attività sessuale da parte di un soggetto munito di desiderio, con il limite del rispetto degli interessi altrui.

Nella sfera privata, dunque, ciascuno può esplicare la sua libertà sessuale mediante attività di qualsiasi genere, purché attuate nei confronti di soggetti adulti e consenzienti.

In pubblico, invece, l’esplicazione di tale libertà trova un limite nella sottoposizione del singolo individuo a forzose visioni di immagini o di atti che possano suscitare turbamento o fastidio.

2. Il Principio di Autodeterminazione nella Costituzione. Il c.d. diritto all’autodeterminazione riconosce all’individuo una capacità di scelta autonoma ed indipendente. Come noto, tale espressione è comparsa sulla “scena” in occasione delle lotte femministe.

In particolare, il panorama giuridico si interroga sulla natura dell’autodeterminazione.

Innanzitutto, occorre sottolineare che, la Costituzione non contempla alcuna previsione a riguardo dell’autodeterminazione. Essa non presenta nell’ordinamento giuridico italiano una dimensione unitaria, ma è suscettibile di assumere valenza giuridica solo per frammenti, riconducendo i diversi aspetti delle scelte individuali all’ambito giuridico di appartenenza, ossia ad una disposizione puntuale che racchiude una determinata situazione e la qualifica giuridicamente.

Da ciò ne discende che, la Costituzione, provvista di un linguaggio giuridico in termini di diritti e libertà, non prevede un’apposita nozione, piuttosto qualifica alcune scelte dell’individuo in modo specifico.

A tal proposito, appare opportuno segnalare che, i diritti costituzionali sono collocati all’interno dell’ordinamento giuridico, a prescindere dalla circostanza, se esprimano, o meno, un’aspirazione etica o religiosa; la loro positivizzazione dipende dalla disciplina giuridica che li caratterizza. I diritti in discussione, pur dipendendo dallo sviluppo della legislazione, sono tali da determinarne limiti e confini, che, se superati, cagionano il vizio di incostituzionalità della legge.

In definitiva, ai fini di una valutazione sulla meritevolezza della tutela costituzionale, non si dovrebbe parlare di “autodeterminazione” dell’individuo; quel che rileva, invece, sono le singole decisioni che il singolo assume.


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Dott.ssa Luana Leo

La dottoressa Luana Leo è dottoranda di ricerca in "Teoria generale del processo" presso l'Università LUM Jean Monnet. È cultrice di Diritto pubblico generale e Diritto costituzionale nell'Università del Salento. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il medesimo ateneo discutendo una tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo ”Famiglie al collasso: nuovi approcci alla gestione della crisi coniugale”. È co-autrice dell'opera "Il Presidente di tutti". Ha compiuto un percorso di perfezionamento in Diritto costituzionale presso l´Università di Firenze. Ha preso parte al Congresso annuale DPCE con una relazione intitolata ”La scalata delle ordinanze sindacali ”. Ha presentato una relazione intitolata ”La crisi del costituzionalismo italiano. Verso il tramonto?” al Global Summit ”The International Forum on the Future of Constitutionalism”. È stata borsista del Corso di Alta Formazione in Diritto costituzionale 2020 (“Tutela dell’ambiente: diritti e politiche”) presso l´Università del Piemonte Orientale. È autore di molteplici pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche in materia. Si occupa principalmente di tematiche legate alla sfera familiare, ai diritti fondamentali, alle dinamiche istituzionali, al meretricio, alla figura della donna e dello straniero.

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