Il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Il matrimonio, i figli e la crisi dell’unione sono tra gli argomenti più trattati dalla nostra pagina. Sono, infatti, tra le parole chiave più cliccate sui motori di ricerca e, forse, quelle in cui le soluzioni “fai da te” prevalgono.

Oggi cercheremo di fare un po’ di chiarezza sulla crisi dell’unione more uxorio e, in particolar modo, cosa accade ai figli una volta che la convivenza dei genitori naufraga.

Va innanzitutto premesso che, nel 2012, il legislatore è intervenuto per regolare la posizione dei figli cd. naturali. Infatti, fino a 5 anni fa (leggete bene: non cinquanta, cinque!) il nostro ordinamento distingueva tra figli legittimi, cioè quelli nati da una coppia sposata, e figli naturali, coloro nati da una coppia non sposata.

Da questa distinzione derivavano diversi trattamenti: paradossalmente, i figli naturali, anche se riconosciuti dal padre, non istauravano formalmente alcun legame con la famiglia paterna. Inoltre, la coppia che interrompesse la propria unione e volesse regolare il mantenimento dei figli, avrebbe dovuto ricorrere al Tribunale dei Minori.

La L. 219/2012 ha cancellato la distinzione tra figli legittimi e figli naturali che, dunque, oggi sono equiparati. Ma cosa succede se papà e mamma si lasciano?

La riforma ha stabilito, una volta per tutte, che anche i genitori di figli naturali hanno uguali diritti e doveri nei confronti di questi. Molti, per evitare i costi e le lungaggini di un procedimento giudiziale, ricorrono alla scrittura privata. Va però specificato che questa non li vincola giuridicamente: ad esempio, se il coniuge obbligato alla corresponsione del mantenimento fosse inadempiemente, la scrittura non avrebbe valore in fase di recupero del credito.

La scelta più sicura è, dunque, quella di ricorrere al Tribunale Ordinario, che dal 2012 è competente in luogo del Tribunale dei Minori (il procedimento è esente dal contributo unificato e sconta una marca da € 27,00).. Il ricorso può essere presentato da una sola parte o, congiuntamente, in modo che il Giudice ratifichi le condizioni scelte dai genitori.

Le condizioni riguarderanno il mantenimento dei figli e la loro gestione: va infatti segnalato che la sopraccitata legge ha altresì stabilito la regola dell’affidamento congiunto anche per le coppie di fatto. Dunque, concordemente all’evoluzioone della nostra società, assistiamo ad una parificazione della famiglia (una volta) cd. legittima e a quella di fatto.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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