Il mantenimento del figlio maggiorenne

Il mantenimento del figlio maggiorenne

Ciclicamente, i media ci propongono una nuova sentenza della Cassazione che sancisce il venir meno dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne oppure, in senso diametralmente opposto, la prosecuzione di detto obbligo nonostante l’età ormai adulta del beneficiario.

E quindi, dove sta la giustizia?

Preliminarmente, va precisato che il tema della determinazione dell’assegno di mantenimento (anche in ordine alla sussistenza del diritto correlato) è legato esclusivamente alla discrezionalità del giudicante.

Nulla, infatti, dice la legge di preciso: vediamo dunque quali sono i riferimenti legislativi sul punto.

La corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli trova il proprio fondamento nell’art. 147 c.c., il quale sancisce che tutti e due i genitori devono concorrere nel mantenimento e nell’assistenza della progenie.

Quanto alla determinazione, essa varia a seconda delle capacità economiche del genitore obbligato e delle esigenze del figlio.

E, dunque, i genitori devono concorrere all’istruzione e al mantenimento dei figli.

Ma quanto perdura questo obbligo?

Eccoci tornati al punto di partenza: su questo argomento, infatti, la giurisprudenza ha prodotto le più svariate decisioni.

L’obbligo al mantenimento, infatti, non viene meno al momento della maggiore età del figlio, bensì al raggiungimento dell’indipendenza economica.

E’ evidente come questo traguardo sia quantomai aleatorio e, soprattutto, influenzabile da diversi fattori.

Ricorderemo tutti, infatti, il caso della 34enne, ancora iscritta all’università, che rivendicava il proprio diritto all’assegno di mantenimento.

La giurisprudenza ha, dunque, elaborato una serie di criteri, secondo cui, nella valutazione del raggiungimento dell’indipendenza economica debba essere valutato, altresì, anche l’impegno, lo sforzo e l’effettiva possibilità nel raggiungere detto obiettivo.

Ne consegue che potrà essere messo in discussione il diritto al mantenimento di quel soggetto, ampiamente maggiorenne, che sia privo di lavoro ma nemmeno si adoperi nella ricerca di un impiego.

In chiusura, affrontiamo un altro problema legato al mantenimento dei figli maggiorenni: possono questi percepire direttamente il versamento dell’assegno?

Ovviamente si, ma con una accortezza: sarà, infatti, necessaria un’istanza con cui si chieda al giudice di autorizzare il versamento direttamente in capo al figlio maggiorenne, senza il passaggio obbligato del genitore collocatario.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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