Il matrimonio religioso cattolico in Italia: le fondamenta nelle Sacre Scritture e nel diritto ecclesiastico

Il matrimonio religioso cattolico in Italia: le fondamenta nelle Sacre Scritture e nel diritto ecclesiastico

Il matrimonio canonico è la forma del matrimonio dove almeno uno dei coniugi appartiene alla religione cattolica. Quindi questo matrimonio viene celebrato nelle forme liturgiche del diritto canonico e della Chiesa Cattolica.

Il negozio viene considerato di diritto naturale ed è elevato a sacramento come unione lecita e qualificante verso la grazia divina {Can. 1055}. Quindi alla natura sacramentale del matrimonio è legata la sua indissolubilità e l’indisponibilità dei suoi contenuti. L’errore sulla sacramentalità del matrimonio o la sua volontaria esclusione determina l’invalidità del negozio stesso. Nel matrimonio canonico è prevista anche la promessa  di matrimonio sia unilaterale che bilaterale {Can. 1062}.

Le fondamenta del  matrimonio canonico si trovano inizialmente nelle Sacre Scritture, a partire dalla Genesi fino ad ognuno dei quattro Vangeli.  Incisivi richiami del matrimonio nel diritto umano ecclesiastico si trovano nel codice canonico del 1917 dove veniva definito in linee molto superflue e descritto negli aspetti tecnici e giuridici con un impronta materialista di origine medievale.

La promulgazione del codice nel 1983 porta invece ad una riconsiderazione degli aspetti personali e pastorali del matrimonio, ordinato al bene comune dei coniugi e della prole, fondato su un patto sacro tra uomo e donna e qualificato come sacramento. Tale qualifica conferisce una particolare stabilità alle qualità connesse con l’essenza stessa del matrimonio , quali l’unità da cui deriva l’obbligo di fedeltà e l’indissolubilità del vincolo.

Infatti, l’esclusione della fedeltà e dell’unità coniugale con atto positivo di volontà o con atto bilaterale tra i coniugi consistente in una simulazione o esclusione delle proprietà essenziali del matrimonio stesso risulta un motivo di invalidità del matrimonio stesso.

In linea generale altri vizi del consenso, a parte l’accennata simulazione, possono essere l’ignoranza in ordine alla sostanza del matrimonio, l’errore che determina la volontà, la violenza e il timore, la condizione apposta al consenso e la forma.

Sono previste, poi, anche le cause di impedimento che riguardando la persona nubendi  e che rendono invalido il consenso matrimoniale eventualmente posto. Di solito queste cause sono dispensate dall’Autorità canonica  preposta,  quando esiste una causa giusta, ragionevole e proporzionata.

Ci si riferisce all’età dei nubendi,  al precedente legame sacramentale, all’impotenza antecedente e perpetua, alla disparità di culto, all’ordine sacro, al voto di castità, al rapimento della donna con l’intento di sposarla, al crimine di coniugicidio, alla consaguinità, all’affinità, alla parentela legale.

Altri vizi che invalidano il consenso matrimoniale canonico sono, in generale,  la mancanza dell’uso della ragione (malattie psichiche, disturbi transitori della mente, abuso di droghe o alcoolici,  che non rendono l’individuo responsabile dei suoi atti), il difetto grave di discrezione di giudizio e l’impossibilità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, nonché circostanze di fatto capaci di rendere invalido il consenso prestato.

Diversi provvedimenti papali sono intervenuti negli anni per disciplinare la materia del matrimonio canonico quali il decreto “Ne Temere”, promulgato da papa Pio X il 2 agosto 1907 sull’estensione della forma tridentina;  l’enciclica “Casti Connubii”  ad opera di Pio XI, pubblicata il 31 dicembre 1930 sulla dignità e gli errori del matrimonio; la costituzione dogmatica “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II; il motu proprio “Matrimonia mixta” promulgato da Paolo VI il 31 marzo 1970 riguardo ai matrimoni interconfessionali; l’istruzione “Dignitas Connubii” promulgata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi il 25 gennaio 2005 in materia di processo per nullità matrimoniale.

Nel 2015 Papa Francesco con il “MP Mitis Judex Dominus Jesus” ha introdotto modifiche in materia processuale nell’accertamento della nullità del matrimonio canonico snellendo e velocizzando il procedimento e restituendo piena giurisdizione sulla materia ai Vescovi diocesani.

La novità principale introdotta consiste nell’unico grado di giudizio per la dichiarazione di nullità e anche per l’assistenza delle parti non è più necessario l’avvocato rotale. Proprio per il rispetto delle principali caratteristiche del matrimonio religioso canonico ossia l’indissolubilità e l’indisponibilità dei suoi contenuti comprendente altresì il bonum coniugum appare congruo che ciascun coniuge possa fare valere i propri diritti sanciti al momento in cui contraeva matrimonio.

Per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza canonica in sede civile si può dire che il provvedimento non produce effetti diretti. Per l’acquisto dell’efficacia nello Stato italiano, è necessario che la pronuncia canonica venga delibata dalla Corte d’Appello competente.

Anche in rispetto di quei valori spirituali sui quali il coniuge decide di contrarre matrimonio secondo un apposito rito appare quale presupposto fondamentale il rimanere nella sacralità del vincolo invece di cadere in trame schematiche prive del vero significato.


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Mi sono laureata nel 2007 in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pavia in Diritto Internazionale. Nel 2009 ho ottenuto dall'Ordine degli Avvocati di Milano il Certificato di Pratica Forense per l'abilitazione alla professione di Avvocato. Ho studiato diritto comparato a Strasburgo e ho potuto approfondire le mie conoscenze giuridiche con corsi di specializzazione in materie quali "Le regole di genere" presso l'Università di Bergamo, "Contracts:From trust to promise" presso l'Università di Harvard e "International Human Rights" presso Louvain University etc. Negli anni successivi alla laurea ho collaborato con diversi studi legali con attività di redazione di atti giudiziari e stragiudiziali nei rami principali del diritto, ricerca giurisprudenziale e dottrinale, traduzioni etc. Dal 2010 svolgo l'attività di libero professionista nell'ambito della consulenza legale. Nel 2017 ho completato presso la University of London il corso telematico in Global Diplomacy-Diplomacy in the Modern World. Ultimamente ho potuto svolgere anche studi in religione presso la Divinity School di Harvard. I miei recenti studi invece riguardano l'atteggiamento umano difronte ai disturbi psichici nel corso completato presso un'associazione che si occupa di volontariato in questo campo.

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