Il medico che rifiuta di effettuare una visita domiciliare commette reato?

Il medico che rifiuta di effettuare una visita domiciliare commette reato?

Cass. pen., sez. VI , 29 luglio 2019, n. 34535

Sicuramente, qualche volta, è capitato a tutti di dover chiedere ad un medico una visita domiciliare perché in quel momento non potevamo recarci da lui di persona.

In questi casi, in base alla disponibilità ed agli impegni, il medico potrà anche decidere di non effettuare una visita domiciliare poiché, ad esempio, è impegnato con il lavoro in ambulatorio.

Ma cosa prevede espressamente la legge?

Innanzitutto è necessario chiarire che il medico è tenuto a visitare il paziente qualora quest’ultimo versi in stato di necessità; allo stesso tempo, viene lasciata al medico ampia discrezionalità nel definire i casi in cui le condizioni di salute del paziente impongono l’impossibilità a muoversi e la necessità della visita.

Il caso

La sentenza della Suprema Corte, la n. 34535 del 29/07/2019, ha confermato la condanna di un medico a quattro mesi di reclusione in base all’articolo 328 del codice penale in cui si stabilisce che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione”.

Un medico addetto al servizio di continuità assistenziale ha rifiutato “atti del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanità dovevano essere compiuti senza ritardo”. Il sanitario non era intervenuto presso un hotel dove era stato chiamato con urgenza dall’albergatore, perché sei ragazzi di circa dieci anni e due adulti di nazionalità inglese in vacanza, avevano accusato malesseri fisici come vomito ed attacchi di dissenteria.

Quindi, secondo quanto affermato dalla sentenza in esame, la guardia medica aveva l’obbligo di verificare di persona le condizioni di bambini in vacanza presso una struttura alberghiera; bambini che erano lontani dai genitori e che non erano in condizioni di conoscere la lingua.

La decisione

Come accennato, la sentenza della Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’Appello, ha riconosciuto nella condotta del medico gli estremi integrativi del reato previsto all’art. 328 del codice penale, che punisce anche il rifiuto di un atto dovuto per ragioni di sanità, se questo debba essere compiuto senza ritardo. Quindi, è stato accertato che il medico di turno di notte presso la postazione di guardia medica, alla richiesta dell’albergatore di intervenire presso il proprio albergo, rifiutò di recarsi in hotel per assistere i sei bambini e i due professori. Nella sentenza della Suprema Corte si legge espressamente, a fronte di quanto affermato dalla difesa del sanitario, che: <Non risultano elementi di riscontro dell’attestazione, dal sanitario redatta, secondo cui lo stesso aveva annotato di avere deciso comunque di recarsi all’albergo per valutare lo stato di salute dei ‘pazienti. Al suo arrivo alle ore 2.05, avendo preso atto della presenza di ambulanze e auto medica, sarebbe tornato indietro>.

La sentenza afferma, ancora, che: “tuttavia non risulta che alcuno lo abbia incontrato o che l’imputato si sia fatto vedere per comprovare la sua presenza presso l’albergo dal quale era stato chiamato. Le deduzioni sviluppate nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa dei fatti che entra inammissibilmente nel merito delle valutazioni discrezionali della Corte di Appello, convergenti con quelle del Giudice di primo grado, e sviluppate, senza incorrere in fallaci logiche, sulla base di massime di esperienza plausibili e pertinenti al caso in esame”.

Per converso, la Cassazione sottolinea che:<è vero che, in linea di principio, non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente. È anche vero, tuttavia, che una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri>.

Si legge ancora nella sentenza: < “Secondo la giurisprudenza di legittimità integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della ‘enfatizzazione’ dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l’esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.

Infine, il medico durante la lunga telefonata di oltre tredici minuti, “non aveva formulato alcuna domanda specifica” riguardante le condizioni dei bambini che avvertivano malesseri e “certamente la pluralità dei soggetti indisposti, la giovane età, l’essere ospitati in Italia in assenza dei genitori e senza conoscere la lingua, dovevano imporre al medico di recarsi presso l’albergo per constatare di persona la presenza di patologie anche temporanee, a carico dei giovani pazienti”.


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