Il pignoramento presso terzi previsto dall’art 72 bis del D.P.R. n. 602/73

Il pignoramento presso terzi previsto dall’art 72 bis del D.P.R. n. 602/73

Si tratta del rinomato  “pignoramento diretto”, azionato sempre più spesso dagli Enti di Riscossione, come Equitalia.

Il pignoramento presso terzi previsto dall’ art 72 bis del D.P.R n. 602/73 è un particolare espediente di riscossione coattiva che permette al concessionario  di azionare  il c.d. pignoramento diretto, senza nessun obbligo di avviso al debitore, ordinando quindi direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute al debitore, entro il termine di sessanta giorni se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione, oppure alle rispettive scadenze. La legge precisa che “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  1. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

  2. Alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Importantissima poi risulta la lettura dell’articolo 57, il quale stabilisce che:

” Non sono ammesse:

  1.  Le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

  2. Le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

  3. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sè con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”.

Quindi, non siamo di fronte ad un “normale” pignoramento presso terzi, ma ad una disciplina più celere e  che riduce drasticamente i motivi per l’opposizione ex art 615 e 617 cpc.

Alcuni possibili motivi che possono giustificare l’opposizione al pignoramento presso terzi sono:

  • Violazione dei limiti del pignoramento: Il pignoramento presso terzi, che abbia ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, deve rispettare i seguenti limiti, introdotti dal Decreto Legge n. 16/2012: 1/10 per importi fino a 2.000 euro; 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro; 1/5 per importi oltre i 5.000 euro

  • Omesso avviso ex articolo 50 del D.P.R. n. 602/73: se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. In mancanza, il pignoramento può essere annullato mediante opposizione agli atti esecutivi.

  • Mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla cartella: Il pignoramento non può essere iniziato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, ai sensi dell’articolo 50, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73. Anche in questo caso, il contribuente può proporre opposizione agli atti esecutivi.

La Suprema Corte di Cassazione ha  ribadito il contenuto del dettato normativo soprarichiamato, affermando per l’appunto che  in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, la correttezza del relativo procedimento è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento o -se l’espropriazione non è iniziata entro un anno- della notificazione dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, cui segue l’atto di pignoramento. Pertanto, l’omissione della notifica dell’uno e/o dell’altro degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto di pignoramento col quale inizia l’espropriazione forzata (Cass. Civ. 9246.2015).

Ancora, gli Ermellini con la sentenza n. 14571.2001, hanno precisato che il cittadino che contesti l’irregolarità della notifica della cartella ricevuta non formula un’eccezione in senso stretto ma una mera contestazione, residuando, quindi, in capo all’Amministrazione notificante l’onere di produrre in giudizio la documentazione comprovante la regolarità dell’attività di notifica.

 


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Walter Domenico Casciello

Dott Walter Domenico Casciello Vincitore del Bando " Tiroconio presso un ufficio giudiziario " Collaboratore presso lo studio legale Diaz Pagano

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