Il potere di convocazione dell’assemblea sindacale ex art. 20 Statuto dei Lavoratori

Il potere di convocazione dell’assemblea sindacale ex art. 20 Statuto dei Lavoratori

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 giugno 2017, n. 13978

Nel testo dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 nulla autorizza a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estenda a quelle riconosciute alle r.s.a., quale il diritto di indire l’assemblea ex art. 20 Statuto dei Lavoratori. Ciò significa che nell’ottica dell’accordo interconfederale una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all’interno della r.s.u., può anche singolarmente indire l’assemblea, ovvero che non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola r.s.a. sono stati attratti e si sono disgregati all’interno delle r.s.u.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte riunita a Sezioni Unite ha composto definitivamente l’annosa questione riguardante i soggetti legittimati alla richiesta di assemblea sindacale nei luoghi di lavoro ex art. 20 L.300/70.   Al fine di comprendere meglio quanto in massima esposto, ivi compresi i precedenti orientamenti giurisprudenziali , si deve brevemente ripercorrere la storia dei soggetti interessati investiti dalla questione e delle loro prerogative (RSA e RSU).

1. Premessa. L’attività sindacale nei luoghi di lavoro: dalle R.S.A alle R.S.U.

Lo Statuto dei Lavoratori garantiva alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la presenza in ogni unità produttiva tramite una rappresentanza sindacale aziendale ( nota meglio come   R.S.A.) dotata dei diritti previsti nel Titolo III e, dunque,in posizione di sicuro vantaggio rispetto alle organizzazioni sindacali che godevano della protezione dei soli principi generali di libertà ed attività sindacali nei luoghi di lavoro; chi beneficiava di tale posizione, dunque, era determinato per volontà del legislatore in riferimento al criterio di rappresentatività, basato essenzialmente sulla diffusione delle organizzazioni sindacali nel territorio nazionale e nelle diverse categorie di lavoratori. Così anche nel settore del pubblico impiego, secondo quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, il diritto a costituire le R.S.A. era riservato alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed a quelle ammesse alla contrattazione di comparto in quanto più rappresentative del medesimo (artt. 25 e 26, c.4 L 93/1983).

In alcuni settori, nel corso del tempo, si è avuta una frammentazione degli organismi sindacali in una pluralità di organizzazioni   prevalentemente dovuta alla mancata adesione alle sigle più diffuse (CGIL,CISL, UIL, UGL), creando così una situazione che ha condotto , di fatto, da una parte all’istituzione del referendum del 1995 con il quale si chiedeva l’abrogazione dei privilegi cui godevano le RSA (peraltro il referendum non interessò l’abrogazione in prima battuta degli artt. 25 e 26 c. 4 L. 93/1983 ma travolse l’art. 47 d.lgs n.29 /1993 e dove successivamente il legislatore con il TU n. 165 del 2001 definì’i soggetti sindacali legittimati alla costituzione delle r.s.a nel pubblico impiego), e dall’altra, all’introduzione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) con il protocollo de l 23 luglio 1993, regolate poi separatamente per il settore privato con l’accordo del 20 dicembre 1993 e per il settore pubblico con l’accordo del 20 aprile 1994.

La differenza rispetto alle precedenti r.s.a. era rappresentata dal fatto che, le costituite r.s.u., erano anch’esse legittimate alla stipula dei contratti aziendali ma , la loro costituzione, rappresentava il ritorno ad un sistema elettivo comprendente l’elettorato attivo e passivo riconosciuto a tutti lavoratori indipendentemente dalla loro affiliazione ad altre organizzazioni sindacali.

2. I soggetti legittimati alla convocazione dell’assemblea sindacale ex art. 20 l. 300/70.

Secondo quanto previsto dall’art. 20 della L. 300/70, il potere di convocare l’assemblea sindacale spettava alle RSA , ove previste; procedura che obbligatoriamente doveva rispettare un congruo preavviso al fine di poter permettere al datore di lavoro di organizzare l’attività produttiva. Attualmente il potere di convocare l’assemblea sindacale, oltre alle r.s.a. laddove ancora previste, è esercitato dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) costituite in ogni unità produttiva e non anche da altri organismi diversi costituitisi in virtù del principio di libertà sindacale nei luoghi di lavoro di cui all’art. 14 L. 300/70, proprio perché si riconosce a quei diritti sindacali tipizzati nel titolo III il carattere di riservatezza (Corte Cost. 16 maggio 1995, n. 170).

Quale diretta conseguenza del Protocollo del 23 .7. 1993 ( e del successivo accordo interconfederale del 22.12.1993) si è assistito al trasferimento delle prerogative di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori, dalle RSA alle RSU ove costituite; proprio la diversa struttura di quest’ultime, unitamente al predetto trasferimento delle riconosciute prerogative , ha contribuito alla formazione di due distinti orientamenti giurisprudenziali; un primo orientamento, caratterizzato da una ricca produzione giurisprudenziale, volto al riconoscimento del potere di convocazione da esercitarsi in maniera collegiale; potere riconosciuto sia nell’ambito dei rapporti di lavoro privati che del pubblico impiego (cfr. Cass. 2855 del 26.02.2002; Cass. 21783 del 14.10.2009; Cass. 16 febbraio 2005, n. 3072 , MGL, 2005, 428; Cass. 3072 del 16.02.2005) . Un secondo orientamento, invece, sviluppatosi parrallelamente, ha riconosciuto il potere di convocare l’assemblea sindacale ex art. 20 L. 300/70 anche alle singole RSU costituite. A sostegno di questo secondo orientamento,un primo utile contributo può essere rappresentato, ad esempio,dal Decreto n. 284 del 14.3.2002 del Tribunale di Milano a seguito di procedimento ex art. 28 L. 300/70 ( condotta antisindacale) proposto da UniCobas sindacato della sanità contro la struttura ospedaliera” Ospedale Maggiore di Milano” per non aver, quest’ultima, concesso i locali idonei allo svolgimento dell’assemblea sindacale richiesta. Il riconoscimento da parte del giudice di prime cure di una condotta antisindacale tenuta dall’amministrazione della struttura pubblica (con relativo invito a cessare tale condotta e rimuovere tutti gli effetti a seguito della pronuncia) ha trovato fondamento non nel carattere unitario degli organismi rsu così come successivamente stabilito dalla Suprema Corte, ma esclusivamente nel tenore letterale della normativa di riferimento. Si è assistito, successivamente, ad una serie di pronunce nel merito sempre caratterizzate dalla legittimazione alla convocazione delle singole rappresentanze sindacali , per arrivare a decisioni della Suprema Corte (Cass. 1’ febbraio 2005, n.1892, MGL, 2005,) che hanno contribuito allo sviluppo del secondo orientamento testé descritto (su tutte, gli stessi Ermellini, aderendo a tale indirizzo hanno confermato,con sentenza 15437 del 7 luglio 2014   che “il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della stessa, purché eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia di fatto dotato di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori”.

Rilevato dunque detto contrasto, la stessa Suprema Corte con ordinanza n. 24443 del 30 .11.2016 , rimettendo gli atti al Primo presidente a seguito dell’ennesima controversia ha dunque permesso alle Sezioni Unite di porre fine all’annosa diatriba, riconoscendo dunque definitivamente il diritto di convocazione dell’assemblea sindacale anche alle singole RSU costituite.


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Andrea Pagnotta

Praticante e collaboratore presso studio legale in Roma

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