Il principio di legalità e l’obbligo di conformazione ex art 46 CEDU

Il principio di legalità e l’obbligo di conformazione ex art 46 CEDU

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il principio di legalità e la CEDU – 3. L’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo e gli effetti sul giudicato interno – 4.  L’intervento delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2019 (dep. 3 marzo 2020) sull’efficacia della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Contrada – 5. Conclusioni

 

1. Introduzione

Con la sentenza del 24 ottobre 2019, depositata il 3 marzo 2020, n. 8544, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso che la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 14 aprile 2015 con cui l’Italia fu sanzionata per aver irrogato a Bruno Contrada una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa  lesiva dell’art. 7 CEDU,  possa essere applicata a tutti quei soggetti che, come lui, furono condannati per il medesimo titolo di reato per fatti antecedenti all’intervento delle Sezioni Unite Demitry del 1994[1].

Tale sentenza costituisce un occasione per riflettere sul principio di legalità, sul rango delle norme CEDU nell’ordinamento interno e sull’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte europea.

2. Il principio di legalità e la CEDU

Il principio di legalità esprime la necessità che in uno Stato di diritto l’esercizio dei poteri sia vincolato alla legge. Nel diritto penale tale principio svolge una funzione di garanzia per il singolo e implica che sia il fatto costituente reato sia la pena devono essere previsti dalla legge.

Nel nostro ordinamento il principio di legalità trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 25 Cost; inoltre, esso è previsto espressamente negli artt. 1 e 199 c.p.

Espressione del principio di legalità, è quindi, il principio di riserva di legge che va inteso in senso assoluto, ovvero che la funzione incriminatrice può essere svolta soltanto dalla legge e dalle fonti ad essa equiparata ovvero decreti-legge e decreti legislativi. Sono, invece, escluse le leggi regionali per evitare il rischio di disUguaglianze tra Regioni.

Altri corollari del principio di legalità sono: il principio di irretroattività della norma penale;  i principi di tassatività e determinatezza che impongono al legislatore di essere chiaro e preciso nella descrizione delle condotte e delle pene al fine di rendere certo il precetto penale al destinatari; il divieto di interpretazione analogica in malam partem.

Il principio di legalità, espressione della sovranità statuale, in materia penale deve confrontarsi con le fonti sovranazionali e l’incidenza che esse hanno sull’ordinamento interno. Tra queste fonti, particolare rilievo assumono le fonti normative comunitarie e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Occorre rilevare che, a differenza del diritto comunitario per cui opera il principio del suo primato rispetto al diritto interno con il conseguente dovere del giudice interno di disapplicare la norma interna contrastante, per le norme CEDU la Corte costituzionale con le sentenze n. 348/2007 e 349/2007 ha riconosciuto il loro rango di norme interposte, ovvero subordinate alla Costituzione ma sovraordinate rispetto alla legge ordinaria. Pertanto, la Corte Costituzionale ha precisato che, in caso di contrasto tra una norma interna e una norma CEDU, il giudice nazionale dovrà prima tentare un’interpretazione della norma conforme alla Convenzione. Qualora questa strada non sia percorribile, il giudice interno dovrà sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma interna per violazione dell’art. 117, comma I Cost.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la modifica dell’art. 6 del TUE si è discusso sul rango delle norme CEDU. In particolare, dottrina e giurisprudenza si sono chieste se tale modifica abbia comportato una comunitarizzazione delle norme CEDU. Sul punto si sono formati due orientamenti. Una prima tesi ritiene che la modifica dell’art. 6 del TUE abbia comportato una comunitarizzazione delle norme CEDU e, pertanto, rispetto ad esse opererebbe il principio del primato del diritto comunitario rispetto al diritto interno.

Altro orientamento, prevalente, evidenzia che la modifica ha comportato una comunitarizzazione solo della Carta di Nizza e, pertanto, valgono i principi dettati dalla Corte Costituzionale nel 2007. Occorre, altresì, evidenziare che quest’ultima , con la sentenza n. 239 del 2009 ha precisato che il tentativo di interpretazione conforme è condizione per l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale nel senso che il giudice dovrà dimostrare di aver tentato di interpretare la norma interna in maniera conforme alle norme CEDU, così come interpretate dalla Corte europea.

3. L’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo e gli effetti sul giudicato interno

Occorre rilevare che l’art. 46 CEDU obbliga gli Stati membri a conformarsi alle sentenze della Corte europea e a darvi esecuzione. Considerato che spesso le sentenze della Corte europea non impongono solo una somma da risarcire ma stabiliscono la restitutio in integrum, si discute sugli effetti che tali sentenze possono avere con riguardo al principio di intangibilità del giudicato.

Da tempo la giurisprudenza interna ha affermato che il giudicato interno è recessivo rispetto al dovere sancito dall’art. 46 CEDU degli Stati Membri di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea. In tal senso si è espressa in particolare la Corte di Cassazione nella famosa sentenza del 2006, caso Somogy[2], evidenziando come il principio dell’intangibilità del giudicato nel nostro ordinamento non è assoluto attesa la previsione dell’istituto della revisione e del ricorso straordinario ex art 625 bis c.p.p.

Tuttavia, a fronte della chiarezza con cui la giurisprudenza ha affermato la cedevolezza del giudicato interno a fronte di una sentenza della Corte europea che ha accertato la violazione della CEDU, è stata registrata nella giurisprudenza una difficoltà ad individuare il rimedio più adatto per dare esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo.

Invero, per le violazioni legate alla natura contumaciale del procedimento è stato individuato lo strumento della remissione nel termine. Così, ad esempio, nella sentenza del 2006 della Cassazione sul caso richiamato Somogy in cui viene disposta la remissione del ricorrente nel termine per proporre appello avverso la sentenza definitiva di condanna in contumacia ritenuta dalla Corte europea lesiva dei diritti riconosciuti dall’art. 6 della CEDU.

Quando l’intervento della Corte europea ha riguardato la determinazione della pena, è stato applicato per analogia il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all’art. 625 bis c.p.p.

Altre volte, quando la violazione riscontrata dalla Corte europea ha riguardato la valutazione delle prove, si è fatto ricorso alla revisione,  ammessa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p nel punto in cui non prevedeva la revisione ove fosse necessario conformarsi alla sentenza della Corte europea.

Con la sentenza sul caso Contrada del 2017 la Corte di Cassazione[3], vista l’impossibilità di far ricorso ai rimedi della remissione nel termine, revisione e ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p, ha ritenuto che lo strumento più idoneo per far cessare gli effetti pregiudizievoli di una sentenza di condanna in contrasto con una norma CEDU fosse l’incidente di esecuzione.

Pertanto, al fine di individuare il rimedio più adatto per dare esecuzione ai sensi dell’art. 46 CEDU alle sentenze della Corte europea occorrerà valutare la tipologia di violazione; qualora nessuno dei rimedi previsti (ovvero remissione in termini, revisione, ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p) è percorribile, si ricorrerà in via residuale all’incidente di esecuzione.

4. L’intervento delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2019 (dep. 3 marzo 2020) sull’efficacia della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Contrada

Il principio di legalità all’interno della CEDU trova espressione nell’art. 7 .  Tale norma non prevede il principio di riserva di legge attesa l’esigenza di sancire un principio valevole sia per gli Stati di civil law che per quelli di common law.

Come precisato dalla Corte europea il principio di legalità deve essere inteso come accessibilità e prevedibilità della norma penale. Il primo requisito deve essere inteso nel senso che il cittadino deve disporre di informazioni sufficienti sulle norme giuridiche applicate ad un caso. Pertanto, affinchè le norme siano accessibili, è necessario che esse siano pubblicate o comunque portate adeguatamente a conoscenza dei destinatari.

Quanto al principio di prevedibilità, secondo la Corte europea esso va riferito sia al momento formativo  della norma nel senso che essa deve essere formulata con sufficiente precisione sia con riguardo al momento dell’interpretativo nel senso che l’interpretazione della stessa deve essere ragionevole.

Un’applicazione di tali concetti si è avuta con il caso Contrada c. Italia nel quale la Corte Edu con sentenza del 14/04/2015 ha ravvisato nella condanna di Bruno Contrada per concorso esterno in associazione di stampo mafioso una violazione dell’art 7 CEDU, ritenendo che all’epoca dei fatti il reato ascritto all’imputato non fosse accessibile e prevedibile dallo stesso, atteso che esistevano all’epoca interpretazioni giurisprudenziali divergenti, composte solo con la sentenza delle Sezioni Unite del 2014 Demitry.

Dopo tale sentenza altri soggetti condannati per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti antecedenti all’intervento delle Sezioni Unite Demitry del 1994 hanno chiesto la revisione della loro condanna invocando la portata generale della sentenza della Corte europea del 14 /04/2015.

Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno evidenziato che nell’ambito della CEDU l’espansione degli effetti di una pronuncia di condanna della Corte europea a casi non oggetto del giudizio è regolata espressamente dall’art. 61 del regolamento della Corte con riguardo alle sentenze pilota e, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, ai casi  in cui la sentenza stessa segnali l’esistenza di un problema strutturale o sistemico all’interno dello Stato. In queste ipotesi l’obbligo di conformazione trascende la posizione del ricorrente e implica il dovere dello Stato di ripristinare le garanzie della Convenzione nei confronti di tutti coloro che si trovano nella stessa situazione accertata dalla Corte.

La Cassazione ricorda anche come la stessa Corte Costituzionale abbia riconosciuto la portata generale delle sentenze pilota della Corta europea nonché di quelle che tendono ad assumere un valore generale e di principio.

Secondo le Sezioni Unite la sentenza della Corte Edu sul caso Contrada non può avere portata generale atteso che essa non presenta i caratteri di una sentenza pilota né può  essere considerata espressione di un diritto consolidato atteso che non risultano ulteriori decisioni di accoglimento di ricorsi provenienti da soggetti condannati per concorso esterno.

Tale sentenza è particolarmente significativa anche per le considerazioni che la Corte di Cassazione fa in merito alla nozione di prevedibilità. Invero, la Corte afferma di non condividere le conclusioni della Corte europea atteso che il contrasto interpretativo ante 1994 non riguardava un’alternativa decisoria tra incriminazione a titolo di concorso esterno e assoluzione bensì la qualificazione come concorso esterno o partecipazione. Pertanto, ad avviso della Corte l’esistenza di due divergenti interpretazioni circa la qualificazione giuridica del fatto non pregiudicava la prevedibilità della condanna.

La sentenza delle Sezioni Unite pone l’accento anche sulla diversa concezione di legalità nel sistema CEDU rilevando come nell’ordinamento interno la nozione di prevedibilità è correlata al principio di colpevolezza.

Invero, la prevedibilità europea intesa come possibilità di conoscere il contenuto del precetto penale va collegato ai principi di colpevolezza e di inescusabilità dell’ignorantia legis di cui all’art. 5 c.p.

Richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale[4],  la Corte di Cassazione evidenzia che il canone dell’ignoranza inevitabile della legge penale non può essere invocata in caso di contrasto interpretativo atteso che lo stato di incertezza imporrebbe comunque all’individuo il dovere di astenersi dall’agire.

5. Conclusioni

La pronuncia delle Sezioni Unite nell’escludere la portata generale della sentenza della Corte europea sul caso Contrada in realtà non hanno risolto definitivamente la questione attesa la pendenza presso la Corte Edu di altri procedimenti promossi da soggetti che furono condannati per concorso esterno in associazione di stampo mafioso prima del 1994. Occorrerà, quindi, attendere le prossime pronunce della Corte europea sui cosiddetti “fratelli minori “ di Contrada per verificare se i principi sanciti nel 2015 sulla violazione dell’art. 7 CEDU  saranno confermati e diventeranno espressione di un diritto consolidato.

 

 

 

 


Bibliografia
GAROFOLI R., Manuale superiore di diritto penale. Parte Generale, 2020;
MAIELLO V. , Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, 2019;
MANES V.-CAIANIELLO M., Introduzione al diritto penale europeo, 2020.

[1] Sez. Un., 16/1994.
[2] Cass. Pen., Sez. I, 3 ottobre 2006.
[3] Cass. Pen., Sez. I, 6 luglio 2017.
[4] Corte Cost. n. 49 del 2015, n. 210 del 2013.

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