Il processo tributario ai tempi del Coronavirus

Il processo tributario ai tempi del Coronavirus

La situazione di emergenza nazionale rischia di minare l’organizzazione degli uffici giudiziari nonchè lo svolgimento dei processi.

Ma quali sono le misure adottate?

Con particolare riferimento al processo tributario,  l’articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2018, n. 136, ha introdotto la possibilità di svolgere ” udienza a distanza” disponendo che ” «(…) 4. La partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.».

Tuttavia, sorgono dei problemi interpretativi.

Se da una parte, il D.L. 28/2020 dispone che la videoconferenza deve essere diretta dal giudice che deve essere presente fisicamente nell’aula del tribunale, dall’altra parte il D.L 18/20 stabilisce che senza il nulla osta dell’Autorità Sanitaria Regionale, le commissioni provinciali e regionali debbano rimanere chiuse nel momento in cui non dovessero essere rispettare le condizioni igienico- sanitarie predisposte dal Ministero della Salute.

Ma, nella pratica, come si svolgerà il processo tribuatario?

Il programma utilizzato sarà Skype for Business, a differenza del processo civile e penale in cui verrà utilizzato il programma Teams. Il giudice dovrà comunicare a mezzo pec alle parti e ai difensori la decisione di svolgere l’udienza. Poco prima dello svolgimento dell’udienza, la Commissione dovrà inviare una mail contenente il link di collegamento per assicurare la regolare partecipazione dei difensori alla videoudienza. Nell’ipotesi in cui il collegamento dovesse presentare dei problemi, il presente sarà tenuto a sospendere lo svolgimento dell’udienza. Il verbale d’udienza sarà redatto in via telematica e sottoscritto digitalmente dal presidente e dal segretario.Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere digitalmente il verbale, il segretario effettua la copia informatica del verbale e lo inserisce nel fascicolo informatico d’ufficio.

Per quanto riguarda il deposito degli atti, l’art. 29, comma I, del D.L 23/2020, stabilisce che gli atti dovranno essere depositati in modalità telematica.

Lo stesso articolo 29 introduce come obbligatoria la procedura telematica per ottenere la copia autentica della sentenza impugnata davanti alla Corte di Cassazione.

Il difensore dovrà scaricare la sentenza dal Sigit, attestarne la sua conformità all’originale. Successivamente, il difensore dovrà scaricare l’attestazione della segreteria previo deposito dell’istanza nel Sigit, attestarne la conformità e depositare il suddetto documento unitamente al ricorso.


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