Il reato di stalking e atti persecutori

Il reato di stalking e atti persecutori

È sempre più diffuso oggigiorno il fenomeno dello stalking, disciplinato all’articolo 612-bis del codice penale. Questo reato è stato introdotto per la prima volta nel 2009, e da allora sono state migliaia le persone che si sono rivolte alle forze dell’ordine per segnalare gli atti persecutori di cui sono vittime.

Nel 2019 una riforma legislativa ha introdotto la procedura che va sotto il nome di codice rosso, la vittima del reato di stalking ora deve essere sentita entro tre giorni dalla denuncia direttamente dal magistrato del pubblico ministero. Si tratta di una riforma atta a tutelare maggiormente le vittime di questo reato, vediamo di cosa si tratta.

Cosa si intende per stalking?

L’articolo 612-bis c.p. rubricato come atti persecutori detta: “Lo stalking consiste nel perseguitare una persona in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena prevista è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi”.

Cosa si intende per alterazione delle proprie abitudini di vita?

Per alterazione delle proprie abitudini di vita si intende che la vittima, a seguito di determinati comportamenti di un altra persona che la perseguita o la minaccia, ha cambiato i suoi orari di lavoro, o il suo luogo di lavoro, o addirittura ha cambiato momentaneamente abitazione perché nutre in se’un forte timore, che non le permette di vivere tranquilla.

Cosa si intende invece per fondato timore?

Per quanto riguarda il fondato timore è il sentimento di paura che si ingenera nella persona offesa per la propria incolumità o per quella di un soggetto terzo, attiene quindi alla sfera psicologica della vittima.

Come elemento soggettivo, si intende il dolo generico, ovvero basta la semplice intenzione contra ius a configurare lo stalking. Non è necessaria, dunque, che si compia il risultato finale, ma è sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte, cioè la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi e persecutori (ad esempio mandare reiterati messaggi con minacce e offese, anche se non si compie nessuna azione fisica, ad esempio una violenza, bastano a far si che si rientri nel comportamento indicato come stalking).

Ad oggi, è stata integrata la disciplina, infatti, la Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61. ha previsto che basta che la condotta si ripeta anche solo per due volte, sono quindi sufficienti anche pochi messaggi su Whatsapp, o poche telefonate dal tono minaccioso, che possono portare la vittima ad entrare in uno stato di ansia tale da cambiare le proprie abitudini di vita a far configurare il reato. Con la pronuncia citata, la Cassazione ha poi sottolineato,  che non è necessario che  ci sia un incontro fisico tra vittima e imputato. In conclusione, il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l’equilibrio psichico della persona offesa.

Cos’è il codice rosso?

Il codice rosso, introdotto nel 2019 è una sorta di rubrica inserita nel sistema penale, dedicata esclusivamente alle violenze di genere, quindi appunto allo stalking, alle violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia. Tuttavia, effettuare una denuncia per stalking, non significa che questa vada direttamente nel codice rosso, chi è vittima di stalking, procederà in primis all’ordinaria denuncia (o ammonimento al questore), a seguito di questa il Pubblico Ministero decidera’, in considerazione dell’ urgenza e degli illeciti narrati, se configurarla all’ interno del codice rosso. Dipende quindi dal caso trattato e dall’ urgenza di dover tutelare la vittima.

Anche nel resto del mondo, questo fenomeno è sempre più diffuso.

Lo stalking  attualmente è dichiarato  illegale nella maggior parte  dei paesi di lingua inglese, tra i quali, gli  USA, il Regno Unito,  l’ Australia, il  Canada e la Nuova Zelanda. In America in particolare, ne sono state vittima anche diversi attori/attrici, i quali hanno svolto numerose campagne di sensibilizzazione in merito.

In Europa, in particolare modo in Spagna, si configura come “delito de acoso” (delitto di stalking), e viene considerato alla stregua di una condotta  diretta ad insultare, minacciare, umiliare in maniera non grave una persona e, pertanto, viene ricondotto nell’ambito dell’art. 620.2 del codice penale e punito come contravvenzione. Tuttavia, nei casi più gravi, rientra nell’ art. 173 del codice penale spagnolo, sui delitti nominati “Torture e offese contro l’integrita’morale”.

I sistemi di tutto il mondo sono sempre più attivi per punire questo fenomeno in costante crescita, sperando che prima o poi, si arrivi ad una situazione che ponga le vittime di questo reato, in uno stato di tranquillità.


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