Il regime giuridico dell’inadempimento

Il regime giuridico dell’inadempimento

Per una dottrina ormai largamente superata e rappresentata da Osti, la responsabilità contrattuale ha valenza oggettiva, ragion per cui il debitore può considerarsi liberato dall’obbligazione, che si estingue, nella sola ipotesi di sopravvenuta impossibilità oggettiva e assoluta di adempimento.

L’impossibilità di eseguire la prestazione promessa al creditore é oggettiva quando é del tutto estranea alla sfera giuridica del debitore, mentre é assoluta se insuperabile da chiunque.

Altra tesi reputa, invece, che il vincolo obbligatorio venga meno, se l’ottemperanza al medesimo esige dal debitore un sacrificio apprezzabile sul piano personale o economico, in violazione del principio di buona fede oggettiva.

Da ultimo, taluni ritengono che la responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. sia fondata sulla colpa, purché il debitore abbia assunto un’obbligazione di mezzi anziché di risultato.

Tuttavia, é ormai communis opinio che la responsabilità contrattuale, rectius da inadempimento di obbligazioni, che nascono da contratti o da quasi – contratti, sia effettivamente una responsabilità per colpa.

Pertanto, l’art. 1218 va letto in combinato disposto non con il 1256, ma con il 1176 nel senso che, convenuto in giudizio il debitore inadempiente, il creditore ha l’onere di provare il credito e il danno sofferto in virtù dei noti principi di persistenza del diritto e vicinanza della prova.

Al contrario, il debitore stesso é chiamato a smentire la presunzione a suo carico, ossia a dimostrare di essere esente da colpa in concreto, dunque che il danno é causalmente ricollegabile al casus o evento fortuito, non prevedibile e non evitabile in concreto con la dovuta diligenza.

Quest’ultima, ex art. 1176 c.c., può essere la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia ovvero quella qualificata del debitore esercente un’attività di carattere professionale.

Si evince che la diligenza in sé ha un profilo duplice.

Per un verso, essa si configura quale criterio di determinazione del contenuto della prestazione, indicando il modello di precisione e di abilità cui deve tendere l’obbligato nell’attività di adempimento.

Per l’altro, funge da criterio di responsabilità, esprimendo lo sforzo volitivo e tecnico che deve essere profuso dal debitore per evitare di incorrere nella responsabilità da inadempimento.

Va detto incidenter tantum che quando taluno si obbliga a titolo oneroso, risponde per colpa lieve o violazione della diligenza ordinaria, al contrario se ci si obbliga gratuitamente, la responsabilità é solo per colpa grave che consiste nel violare la diligenza minima.

Peraltro, l’art. 2236 c.c. circoscrive la responsabilità contrattuale del prestatore d’opera al dolo e alla colpa grave, quando la prestazione richiede la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, dunque un livello di preparazione specialistico e superiore alla diligenza qualificata di cui al 1176, co. 2 c.c.

In ogni caso, é evidente che la responsabilità contrattuale sia centrata sulla colpa che nel primo comma del 1176 viene in rilievo quale negligenza o imprudenza e, invece, nel secondo quale imperizia o impreparazione tecnica.

Meramente descrittiva, allora, é la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, richiedendosi in ambedue i casi al debitore di dimostrare di aver adempiuto con precisione e puntualità ovvero di non aver potuto per causa a lui non imputabile.

Parimenti, nelle obbligazioni pecuniarie, che sono un sottotipo di quelle generiche (genus numquam perit), l’obbligato può addurre per il suo esonero dalla responsabilità non solo sopravvenienze straordinarie e imprevedibili ex art. 1256, ma anche eventi non prevedibili né evitabili in concreto con la dovuta diligenza come, ad esempio, un disservizio postale.

Il riferimento al casus che equivale alla non culpa, dunque all’assenza di colpa, é costante in ordine pure al factum principis o sopravvenuto atto della autorità pubblica che giustappunto non esenta da responsabilità il debitore, se da quest’ultimo era ragionevolmente prevedibile con la dovuta diligenza.

Ancora, si pensi alla iniziale o sopraggiunta inidoneità della persona del debitore all’adempimento, anch’essa fonte di responsabilità, se prevedibile ed evitabile in concreto con la predetta diligenza.

Il diritto al risarcimento del danno contrattuale si prescrive in dieci anni e gli interessi moratori decorrono dalla domanda giudiziale, non cumulandosi in automatico con la rivalutazione la quale costituisce il maggior danno di cui si é chiamati a dare la prova ex art. 1224 c.c., se si vuole ottenerne il risarcimento.

Per quanto concerne i singoli rapporti contrattuali, taluni ritengono di poter escludere la colpa come fondamento della responsabilità personale in riferimento all’actio redhibitoria e all’actio quanti minoris nella garanzia per vizi in materia di vendita.

In effetti, tali rimedi, che rispettivamente consistono nella risoluzione del contratto e nella riduzione del prezzo, sono del tutto svincolati dalla colpa dell’alienante, assolvendo ad una mera funzione di riequilibrio nel rapporto tra le parti.

D’altro canto, l’art. 1494, co. 1 c.c. sancisce espressamente l’obbligo del venditore di risarcire il danno cagionato all’acquirente, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi del bene.

Nuovamente, quindi, la responsabilità da inadempimento si riconferma centrata sul concetto di colpa e lo stesso può dirsi per i contratti di comodato, deposito e locazione.

Il comodatario, il depositario e il conduttore o locatario sono tenuti a conservare la res con la normale diligenza e a restituirla nel medesimo stato in cui l’hanno ricevuta, a pena di risarcimento del danno, rimedio che dalla colpa non può mai prescindere.

Allo stesso modo, il comodante e il locatore sono tenuti al risarcimento stesso, se hanno colpevolmente ignorato i vizi del bene dato in comodato o in locazione alla controparte.

Quanto al contratto di appalto, l’art. 1668, co. 1 c.c. in apparenza esclude la colpa, giacché questa non é richiesta quando, a fronte di vizi o difformità dell’opera che l’appaltatore ha realizzato, il committente domanda che tali vizi e difformità siano rimossi ovvero che sia proporzionalmente ridotto il corrispettivo a suo carico.

Purtuttavia, l’inciso finale fa salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore.

Inoltre, vi é da considerare l’art. 1669 c.c. che per l’ipotesi di rovina e difetto di immobili configura una responsabilità speciale rispetto a quella di cui al 2043 c.c., ragion per cui quest’ultimo trova applicazione, purché difettino i presupposti del 1669, posto a tutela dell’incolumità pubblica.

Orbene, quest’ultima norma pone una presunzione di colpa a carico dell’appaltatore ed in favore del committente, nonché dei suoi aventi causa, purché il danno si produca entro dieci anni dal compimento dell’opera per vizio del suolo o difetto di costruzione e la denunzia sia fatta entro un anno dalla scoperta, decorso infruttuosamente il quale il diritto al risarcimento si prescrive.

In conclusione, giova soffermarsi sugli artt. 1228 e 1229 c.c. aventi ad oggetto rispettivamente i fatti degli ausiliari e le clausole di esonero dalla responsabilità.

L’uno stabilisce che il debitore risponde dei fatti illeciti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera egli si avvale nell’adempimento dell’obbligazione, esercitando nei loro confronti un potere di direzione e di controllo.

Ad esempio, la l. 24/2017 o legge Gelli – Bianco stabilisce che, fermo restando la responsabilità aquiliana del sanitario, verso il paziente la struttura incorre, invece, in una responsabilità contrattuale, anzitutto da inadempimento di obbligazioni lato sensu alberghiere.

In secondo luogo, la struttura stessa risponde dei fatti dolosi o colposi commessi dai sanitari quali ausiliari ex artt. 1218 e 1228 c.c.

Non può prescindersi dal nesso di occasionalità necessaria, dunque l’ausiliario deve aver cagionato il danno durante lo svolgimento delle mansioni a lui affidate e senza le quali egli non sarebbe mai venuto a contatto con la sfera giuridica del creditore.

Debitore e ausiliario sono coobbligati in solido al risarcimento ex art. 2055 c.c., ma a titolo diverso : l’uno a titolo contrattuale e l’altro a titolo aquiliano, giacché il rapporto giuridico obbligatorio intercorre esclusivamente tra debitore e creditore.

Per quanto concerne, infine, l’art. 1229 c.c., ebbene tale norma sanziona con la nullità le clausole che ex ante limitano o escludono la responsabilità del debitore nei casi di dolo e colpa grave, nonché di violazione di obblighi posti da norme a tutela dell’ordine pubblico.

Da notare che solo nel secondo comma del 1229 vi è un espresso riferimento pure ai fatti degli ausiliari, tuttavia la prevalente opinione ritiene che nel primo comma il rinvio al 1228 debba considerarsi implicito.

Distinta é la clausola limitativa dell’oggetto del contratto e, a tal proposito, la giurisprudenza nomofilattica é da tempo pacifica nel ritenere che sia limitativa della responsabilità quella pattuizione che le banche in via unilaterale e surrettizia imponevano al cliente che avesse depositato nelle cassette di sicurezza beni superiori a un certo valore.

La Cassazione, sul punto, é ormai giunta alla conclusione che l’eventuale stipula da parte della banca stessa di un contratto con una compagnia di assicurazione, non incide affatto sul regime giuridico probatorio dell’inadempimento, ragion per cui se la res viene rubata da un terzo, a prescindere dal suo valore, sull’istituto di credito ricade l’onere di provare di essere esente da colpa in concreto ex artt. 1176 co. 2, 1218 e 1839 c.c., ovverosia che l’evento e il danno conseguente erano imprevedibili e inevitabili in concreto con la dovuta diligenza professionale.


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Jacopo Bracciale

Dopo aver conseguito la maturità classica con una votazione finale di 100/100, mi sono laureato cum laude in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Teramo con una tesi in Teoria generale del diritto dal titolo "Il problema dei principi generali del diritto nella filosofia giuridica italiana". In seguito, ho svolto con esito positivo presso il Tribunale di Teramo il tirocinio formativo teorico - pratico di 18 mesi ex art. 73 D.L. 69/2013 : per un anno nella Sezione Penale e, nei restanti sei mesi, in quella Civile. Parallelamente ho frequentato e, ancora oggi, frequento il corso di Rocco Galli per la preparazione al concorso in magistratura. Dal mese di novembre del 2020 collaboro con la rivista scientifica Salvis Juribus come autore di articoli di diritto civile, penale ed amministrativo.

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