Il requisito della “data certa” dei titoli di credito nel fallimento

Il requisito della “data certa” dei titoli di credito nel fallimento

a cura di Arcangelo Annunziata

Il titolo di credito rappresenta una posizione debitoria del fallito caratterizzata dai requisiti della letteralità e dell’astrattezza che andrebbe ammessa al passivo indipendentemente da ogni analisi degli organi fallimentari rispetto al rapporto sottostante ed alla fondatezza del credito. Qualora non fosse garantita l’anteriorità della sua emissione rispetto al giorno della dichiarazione di fallimento, si potrebbe aprire la strada a comportamenti fraudolenti come la predisposizione di un titolo da parte del debitore fallito, successivamente alla dichiarazione di fallimento, per favorire determinati soggetti, creditori e non.

Il principio cardine sul quale si fonda il requisito della data certa, è la qualità di terzo del curatore rispetto al creditore ed al debitore fallito: il curatore è, nell’intera procedura fallimentare, il rappresentante della massa dei creditori, e come tale un terzo rispetto sia ai creditori che al fallito. Ne consegue che il creditore non potrà, nei confronti del curatore, utilizzare il regime probatorio che disciplina i rapporti fra le parti, ed in particolare le scritture private prive di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., non possono venirgli opposte, né l’anteriorità della data potrebbe essere provata per testimoni.

L’art. 2704 c.c. non prevede, un elenco tassativo di mezzi che attribuiscono la “data certa”ai documenti, indicando specificatamente l’autenticazione della sottoscrizione, la registrazione, la morte o l’incapacità del sottoscrittore, la riproduzione in atti pubblici, ma prevedendo anche la possibilità di provare la data tramite “un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento rispetto alla data della dichiarazione di fallimento”. In tale sede, la giurisprudenza ha sempre assunto un atteggiamento rigoroso: in particolare per i titoli di credito viene richiamata l’elevazione del protesto prima della dichiarazione di fallimento, o tuttalpiù la presenza di un timbro postale, o la descrizione del titolo in un atto notificato (Cassazione n. 5502/1994), non ritenendosi sufficiente prova il solo timbro della banca negoziatrice o l’annotazione in scritture contabili, né tantomeno, come detto in precedenza, si ritiene ammissibile la prova testimoniale.


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Arcangelo Annunziata

Nato a Napoli nel 1988, ha conseguito nel Dicembre 2015 la laurea in Accounting and Mangement, presso la facoltà di economia R.Goodwin dell'Università di Siena, discutendo una tesi in Industrial Organization dal titolo "The online sport-betting sector: a sure bet", relatore Prof. Luigi Luini. Nel Novembre 2014 e sino al Novembre 2015 ha lavorato per Expo 2015 s.p.a. con la qualifica di Junior Auditor . La forte passione per le discipline economiche-giuridiche hanno favorito la scelta di intraprendere la libera professione, nello specifico quella di Dottore Commercialista. Da Dicembre 2015 collabora con uno studio di Diritto Societario sito in Napoli dove fornisce consulenza commerciale e fiscale in materia di Diritto Societario e Tributario. Inoltre è apprendista presso uno studio di Diritto Fallimentare sito in Marigliano (Na) dove assiste le varie curatele negli adempimenti imposti dalla Legge Fallimentare.

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