Il revirement giurisprudenziale sulla messa alla prova per le persone giuridiche

Il revirement giurisprudenziale sulla messa alla prova per le persone giuridiche

L’ambito applicativo dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, introdotto dalla l. 28 aprile n. 67/2014 quale eredità dalla probation inizialmente prevista soltanto nella giurisdizione minorile, è ormai al centro del dibattito che riguarda la sua estensibilità anche alle persone giuridiche.

Il vulnus normativo che le pronunce giurisprudenziali di merito in esame sono giunte a colmare – considerato che non è espressamente previsto che l’ente possa beneficiare dell’istituto in esame, né all’interno del d. lgs. 231/2001, né negli articoli 168 bis c.p. e 464bisc.p.p. – impone confrontarsi con alcune considerazioni che non rilevano sul piano meramente formale, ma producono riflessi essenziali sul versante della compatibilità del regime di disciplina della responsabilità giuridica a carico degli enti, con il complessivo sistema di responsabilità penale a carico delle persone fisiche.

A circa venti anni dall’emanazione del d. lgs. 231/2001, che alla fine ha aperto il campo ad una forma di responsabilità da reato a carico delle persone giuridiche – seppur con le conseguenti perplessità, ancora non superate, sulla natura amministrativa piuttosto che penalistica o ibrida – molte rimangono le questioni irrisolte quando si tratta di valutare se, nel silenzio delle norme, gli istituti previsti nella disciplina codicistica penale sostanziale e processuale siano compatibili con la struttura dell’ente.

Una dei temi controversi è proprio rappresentato dalla sfera applicativa del procedimento della messa alla prova, sulla quale si sono confrontate – pervenendo ad esiti nettamente opposti – le ordinanze del Tribunale di Milano del 27 marzo 2017, giudice Stefano Corbetta, e del Tribunale di Modena del 19 ottobre 2020, giudice Andrea Salvatore Romito: entrambi i provvedimenti mettono in luce le ragioni che sorreggono non soltanto i limiti applicativi, ma anche la natura del procedimento della sospensione.

È chiaro che molte, se non addirittura tutte, le disposizioni con cui sono congegnati il codice penale e il codice di rito, in ragione del successivo sopravvenuto avvento della responsabilità degli enti, sono costruite intorno alla figura dell’autore semplice di reato e dell’imputato persona fisica.

La vera questione che interessa l’interprete del diritto, dunque, è comprendere fino a che punto la destinazione della norma alla persona fisica sia sinonimo della stretta adesione al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, e dove invece la stessa sia solo un dato strutturale, che ne consente la pacifica estensione alle persone giuridiche.

Certo è che il continuo divenire delle forme di criminalità d’impresa ha reso e continua a rendere necessaria una costante revisione e adattamento delle menzionate disposizioni alla – ormai – riconosciuta forma di colpevolezza dell’ente.

Allora, mentre alcuni istituti appaiono immediatamente inapplicabili (si pensi all’archiviazione), altri, soprattutto sul piano concreto, sembra che non subiscano danni di adattabilità alla disciplina degli enti, come ad esempio avviene in relazione agli strumenti di ravvedimento post factum, attraverso i quali la persona fisica si sottopone ad adempimenti riparatori e risarcitori e realizza gli obiettivi special preventivi cui tende l’impianto sanzionatorio penalistico.

Il linea generale, sulla natura della sospensione del procedimento con messa alla prova, che trova disciplina sostanziale negli articoli 168 bis e seguenti del c.p. e processuale negli articoli 464 bis e seguenti c.p.p., la giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite si è espressa riconoscendone la ambivalenza, evidenziando che questo istituto ha natura ibrida, poiché rappresenta sia una forma di definizione alternativa del giudizio, attraverso cui si “realizza la rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio”, con l’effetto che, rinunziando al processo ordinario, si ottiene un trattamento sanzionatorio non detentivo; sia, al contempo, come causa di estinzione del reato, dal momento che l’imputato “beneficia di scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena in ragione della risocializzazione del soggetto” (Cass. Pen. sez. unite, 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli).

Tanto premesso, la questione diventa di carattere evidentemente pratico se si considera che, accedendo alla conclusione per cui la messa alla prova riveste carattere esclusivamente processuale, in ragione degli articoli 34 e 35 del d. lgs. 231/2001, essa può trovare agevolmente applicazione anche alle persone giuridiche, non essendovi alcun ostacolo alle interpretazioni analogiche.

Al contrario, se si ritiene che tale istituto abbia natura sostanziale, la sua applicazione al campo degli illeciti degli enti si scontra con il principio costituzionale della riserva di legge, il quale esclude ogni estensione analogica in malam partem, atteso il carattere assoluto della menzionata riserva nella fase di individuazione della pena (potendo la stessa avere carattere relativo solo quanto alla descrizione del precetto, a certe e limitate condizioni): argomentare a contrario, trasformerebbe l’interprete in legislatore.

Orbene, l’ordinanza del Giudice Corbetta del Tribunale di Milano, in ossequio al predetto principio, accoglie una interpretazione restrittiva e strettamente letterale, in ragione della quale considera che l’istituto della messa alla prova, in assenza di una normativa di raccordo, non sia applicabile ai casi non espressamente previsti e, quindi, agli enti collettivi imputati ai sensi del d. lgs. 231/2001.

La sottoposizione dell’imputato alla prestazione di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 168 bis c.p., difatti, ha carattere afflittivo ed è, pertanto inquadrabile nel novero delle sanzioni penali, con la conseguenza che, in assenza di una espressa disposizione, non può applicarsi analogicamente in malam partem anche alle persone giuridiche.

Dopo oltre tre anni, tuttavia, un approccio sicuramente evolutivo e meno formalistico viene fornito dall’ordinanza del Tribunale di Modena del 19 ottobre 2020, con cui veniva disposta la sospensione con messa alla prova in favore di una società indagata per il reato di cui all’art. 25 bis d. lgs. 231/2001 in relazione al reato di cui all’articolo 515 c.p., che prevedeva la sottoposizione della stessa ad un programma, attraverso il quale l’ente avrebbe dovuto eliminare gli effetti dell’illecito, risarcire i danneggiati, potenziare le procedure di controllo dell’ambito dei modelli organizzativi e di gestione e svolgere attività di volontariato in favore di un organismo religioso. Programma che veniva positivamente svolto dalla società e conduceva alla dichiarazione di estinzione del reato.

Pertanto, la pronuncia in esame sembra inaugurare la strada dell’ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti delle persone giuridiche, implicitamente operando una equiparazione tra i programmi degli enti e quelli delle persone fisiche, quanto alle finalità ed all’impostazione, nonché la parificazione dell’ambito di operatività dell’istituto (limitato agli illeciti non di particolare allarme sociale) e delle modalità esecutive e procedurali della richiesta (durante le indagini preliminari con il consenso del P.M. ovvero entro la conclusione dell’udienza preliminare ovvero, ancora, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado).

Tale decisione, si evidenzia, è stata accolta positivamente dalla parte della dottrina che riteneva irragionevoli le conclusioni raggiunte del 2017 dall’ordinanza del tribunale di Milano, dal momento che trascuravano il principio della eterointegrazione normativa tra le discipline in esame, da operarsi quando non vi sia incompatibilità oggettiva ed ontologica, come di fatto già avviene pacificamente con le disposizioni relative al giudizio immediato e direttissimo che, anche se non disciplinati nel d. lgs. 231/2001, sono di fatto praticabili anche in favore degli enti.


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Mariacaterina Coiro

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", con tesi in diritto penale comparato, ho conseguito diploma di specializzazione, con elaborato in diritto penale, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali di Napoli. Ho, altresì, completato con esito positivo il corso accreditato di diritto penale dell'economia. Attualmente sono iscritta presso il registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

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