Il risarcimento al terzo trasportato di un sinistro stradale

Il risarcimento al terzo trasportato di un sinistro stradale

Con una recente sentenza, Cass. 17 giugno 2019 n. 16143, la Corte di Cassazione si è occupata di come il terzo trasportato di un sinistro stradale possa ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente eventualmente occorsogli.

La pronuncia della Suprema Corte riguarda, nello specifico, la vicenda di un avvenuto scontro tra una vettura ed un autocarro, laddove i passeggeri dell’auto, lamentando, a seguito del sinistro, delle intervenute lesioni personali, citavano in giudizio il conducente ed il proprietario del mezzo pesante, nonché la relativa compagnia di assicurazione.

Con sentenza di primo grado veniva accertata la responsabilità dei convenuti nella misura del 30% e e del 70% in capo agli attori.

Ciò posto, il giudice di merito, con pronuncia, peraltro successivamente confermata in grado di appello, condannava conducente, proprietario e compagnia assicuratrice dell’autocarro a ristorare la controparte con un importo decurtato del 70%, dal momento che la responsabilità dei convenuti era, come detto, pari al 30%.

I terzi trasportati della vettura ricorrevano, quindi, in Cassazione, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in forma integrale, e, dunque, non decurtato del 70%, fondando la loro istanza sul principio di solidarietà espresso nell’articolo 2055 del codice civile.

Interpellata sul caso in esame, la Suprema Corte ha, in primo luogo, chiarito che è sempre stato pacifico in giurisprudenza, in ipotesi analoghe a quella de quo, il diritto del terzo trasportato al ristoro globale di quanto patito (vedasi ex multis Cass. 8292/2008 e Cass. 22228/2014), salvo il caso in cui il passeggero sia anche il proprietario del mezzo (vedasi ex multis Cass. 28062/2008 e Cass. 77704/2015).

La Corte ha, infatti affermato che ”il terzo trasportato a titolo di cortesia” – tale istituto differisce dal trasporto a titolo gratuito perché il primo è caratterizzato dalla mancanza di interesse economico, in quanto concesso per liberalità o condiscendenza – ”ha diritto al ristoro per intero dei danni accertati e quantificati, non potendo subire in alcun modo decurtazioni in ragione della diversa partecipazione e responsabilità di uno o più soggetti”.

Secondo gli Ermellini, spetterà, poi, a chi ha effettivamente pagato rivalersi sul corresponsabile tramite azione di regresso nella misura accertata.

La disposizione di cui sopra è volta, cioè, a rafforzare la tutela del soggetto leso proprio in ipotesi in cui siano presenti più danneggianti, in quanto la distribuzione delle colpe ha una funzione di graduazione interna tra i coobbligati e non esclude la solidarietà esistente tra loro (vedasi ex multis Cass. 19934/2004), evitandosi, in tal modo, le conseguenze negative di un’eventuale incapienza di qualcuno dei condebitori.

A questo proposito, e per completezza espositiva, si ritiene utile sottolineare, in questa sede ed in linea con quanto esposto sinora, che anche l’articolo 141 del lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private – afferma che il passeggero ha sempre diritto al ristoro globale del danno, salvo il caso forttuito, essendo, invece, compito dell’assicuratore del vettore agire in rivalsa nei confronti del reale danneggiante in tutto o pro quota, sulla base dell’effettiva ripartizione del rischio,

Si dà, così, al terzo trasportato la possibilità di ottenere il risarcimento da un soggetto a lui sicuramente noto, quale è la compagnia di assicurazione del veicolo a bordo del quale lo stesso viaggiava al momento del sinistro, senza doversi attendere l’accertamento delle relative responsabilità.


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