Il successo della rottamazione… al via il bis

Il successo della rottamazione… al via il bis

Sul tavolo del Consiglio dei Ministri approda la rottamazione bis, pensata per i contribuenti “ritardatari” che non hanno presentato tempestivamente le istanze ex art. 6. D.L. n.193/2016.

Tra le tante misure introdotte dal decreto legge collegato alla legge di bilancio 2018, la più attesa è sicuramente la riedizione della rottamazione, in quanto rappresenta una seconda opportunità per chi intende definire una volta per tutte le pendenze con il Fisco, usufruendo di agevolazioni, forse più appetibili rispetto a quelle prospettate con l’edizione precedente.

La ragione di questa seconda chance è lampante: facilità per il Governo di reperimento di risorse destinate alla copertura degli interventi di spese previsti con la nuova Legge di Bilancio. Ma qualcuno, invece, sostiene che potrebbe trattarsi di una sorta di toppa alle imperfezioni emerse durante il primo round, che hanno lasciato fuori una serie di contribuenti, ai quali invece doveva essere garantita la possibilità di accedere alle medesime misure agevolative previste per altri che invece ne hanno beneficiato.

Al momento si tratta solo di una bozza, la quale dovrà trovare conferma o meno nel testo ufficiale del decreto che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma in attesa di leggere il procedimento definitivo, iniziamo a tracciare le principali linee guida.

I contribuenti che non ha aderito alla rottamazione dei ruoli, potranno optare per l’agevolazione bis, purché rientrino in una delle tre categorie al momento previste:

1. RATE NON VERSATE

Con la rottamazione ex art. 6 del D.L. 193/2016, per l’anno 2017, la scadenza delle tre rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre. A coloro i quali hanno aderito alla prima rottamazione, ma non hanno poi versato le rate è concessa la possibilità di rientrare nell’agevolazione, senza alcun aggravio aggiuntivo, a condizione però che provvedano a versare, in un’unica soluzione, le rate omesse e l’ultima di novembre, entro il 30 novembre 2017.

2. ESCLUSIONE DALLA PRECEDENTE EDIZIONE

Con la norma originaria – art. 6, comma 8, D.L. n.193/2016, la facoltà di aderire alla rottamazione poteva essere esercitata anche dai debitori che avevano già parzialmente pagato a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, a condizione che risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.

In pratica, in caso di carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della rottamazione prevista con la legge di Bilancio 2017), per essere ammessi, i contribuenti dovevano versare tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2016.

Chi non ha adempiuto, non ha dunque potuto aderire all’agevolazione.

La rottamazione bis prevede una seconda possibilità per questi contribuenti inadempienti, le condizioni però sono stringenti, ovverosia è necessario presentare istanza entro il 31 dicembre 2017 e versare entro il 31 maggio 2018, le predette rate scadute e non pagate. Solo dopo essersi messo in regola, il contribuente potrà procedere al versamento, in un massimo di tre rate, delle somme derivanti dai ruoli rottamati con la nuova manovra agevolativa.

3. RUOLI GENNAIO – SETTEMBRE 2017

La precedente rottamazione interessava i carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 2016; l’edizione bis riguarda, invece, i carichi affidati agli agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

In questo caso, il contribuente dovrà presentare istanza di adesione entro il 15 maggio 2018, utilizzando un modello che molto presumibilmente sarà approvato entro il 31 ottobre 2017.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente:

– entro il 31 marzo 2018, i carichi affidati da gennaio a settembre 2017 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;

– entro il 30 giugno 2018, l’importo dovuto per la definizione.

Per pagamento di tali somme potrà decidersi se versare il debito in unica rata, oppure optare per una dilazione in un numero massimo di 5 rate di uguali importo (con scadenza, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, febbraio 2019).


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Chiara Gabriele

classe 1987, avvocato tributarista

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