Il tradimento presunto e l’addebito della separazione

Il tradimento presunto e l’addebito della separazione

La VI Sezione della Cassazione Civile, con la sentenza numero 1136 del 20.01.2020, si è occupata nuovamente dell’infedeltà coniugale e del conseguente addebito della separazione. Più precisamente, la suddetta decisione precisa i confini del presunto tradimento e dell’onere probatorio a carico del coniuge tradito.

Secondo giurisprudenza consolidata il tradimento è tale non solo se consumato e provato ma, anche e soprattutto, se avvenuto nel luogo in cui i coniugi risiedono.

Tale orientamento è stato superato con la sentenza in esame. Dopo aver chiarito la distinzione tra infedeltà tentata e consumata, gli ermellini arrivano ad anticipare la tutela al coniuge tradito.

L’addebito della separazione, infatti, è possibile non solo in caso di tradimento consumato ma anche presunto: <<…la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio…>>.

Non è quindi necessario che il tradito riesca a provare la relazione extraconiugale del traditore. Il sospetto plausibile è sufficiente a ledere la dignità del primo e non serve che l’adulterio del secondo si concretizzi.

Il fatto di aver generato nel coniuge e nei terzi sospetti concreti sull’adulterio sarebbe sufficiente all’addebito della separazione visto che avrebbe comportato la lesione alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a ragionevoli, plausibili e accettabili sospetti di infedeltà o, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Di solito si presume che il tradimento abbia dato luogo all’intollerabilità della convivenza, salvo prova contraria. Se il traditore riesce, infatti, a dimostrare che il fallimento del matrimonio deriva da altre ragioni risalenti nel tempo e che il tradimento è la conseguenza di una situazione pregiudicata da altre ragioni non subisce l’addebito della separazione. Di tale situazione, però, il traditore deve dare prova certa.


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