Il Trust

Il Trust

Il “Trust”, è un istituto giuridico di common low, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici, di natura patrimoniale, tale concetto deve essere, collegato, alla traduzione letterale “di fiducia” e alla traduzione concettuale “di affido” di beni mobili/immobili.

È lo strumento giuridico che agisce, nell’interesse di uno o più beneficiari o per specifico scopo; permette, inoltre, di strutturare in vario modo “posizioni giuridiche” basate, essenzialmente, su legami fiduciari.

Tramite, tale istituto, il disponente (c.d. Settlor), trasferisce uno o più beni o diritti a un fiduciario (c.d. Trustee), che ne acquista la proprietà con l’obbligo di amministrare i suddetti beni a vantaggio di uno o più beneficiari (c.d. beneficiary) o con uno scopo stabilito.

Il Trust, viene costituito con lo scopo di tutelare determinati immobili da eventuali azioni esecutive dai creditori: ad esempio, lo strumento utilizzato da chi svolge attività professionali rischiose per proteggere il proprio patrimonio personale separandolo da quello aziendale.

In Italia, pur in mancanza di un regolamento nazionale, è comunque possibile costituire un Trust, disciplinato dalla Convenzione dell’Aya dell’1.07.1985 ratificato, con la l. n^ 364/89, in vigore in Italia dal 1.01.1992.

Ai fini di una corretta disamina, giova, indicare i principali tipi di trust:

1. Con beneficiari: finalizzato al sostegno e alla protezione dei beni ufficiali individuati o individuabili per esempio figli, nipoti o anziani.

2. Di scopo: con scopo funzionale al raggiungimento di un fine determinato.

3. Liberale: utilizzato per esigenze personali o familiari del disponente.

4. Commerciale: finalizzato a risolvere problematiche imprenditoriali.

In tale istituto, intervengono normalmente tre soggetti: il disponente, il trustè e il beneficiario; questi ultimi possono essere individuati in modo preciso o generico o addirittura mancare.

Eventuale è la presenza di un quarto soggetto, il guardiano, nominato direttamente dal disponente.

I beni oggetto del trust devono essere intestati a nome del trustè o di un’altra persona per conto dello stesso e costituiscono un fondo autonomo e distinto rispetto al patrimonio del trustè che non può essere aggredito in alcun modo dai creditori del disponente (cosiddetta segregazione patrimoniale). Possono essere conferiti tutti i tipi di beni, quali denaro e strumenti finanziari, per esempio quote di fondi comuni di investimento, partecipazioni, azioni di S.p.A., aziende o rami di aziende, opere d’arte, auto o biblioteca e immobili, nonché diritti di godimento sugli stessi.

Il trustè ne diviene il legittimo proprietario che deve gestirli e deve ricavarne un reddito e non può godere nè disfarsi dei beni per fini personali.

Mancando una specifica disciplina nazionale del trust interno, il disponente deve scegliere la legge estera che lo regola.

Nella scelta occorre valutare la presenza dei requisiti minimi richiesti dalla Convenzione, perché il trust possa essere riconosciuto in Italia; è opportuno pertanto, che il disponente applichi la legge di un Paese che ha ratificato la convenzione stessa, per esempio Regno Unito, San Marino e Svizzera.

La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che istituisce il trust.

In mancanza di scelta, il trust è regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami. Per individuarla si tiene conto, in particolare, del luogo di amministrazione del trust designato, della situazione dei beni del trust, della residenza o della sede degli affari del trustè e, infine, degli obiettivi del trust e dei luoghi dove devono essere realizzati. L’atto istitutivo del trust può essere stipulato in Italia applicando, in mancanza di una specifica disciplina interna, la normativa di uno tra i vari paesi che si sono dotati di un’apposita legge regolatrice. Il trasferimento dei beni in trust è, invece, regolato dalla legge italiana in mancanza di una scelta legittima.

È redatto dal disponente e contiene: la propria volontà di dar vita al trust e la tipologia scelta, le regole di funzionamento, il trasferimento dei beni e i diritti al trustè; è consigliabile redigere l’atto istitutivo in modo preciso e dettagliato per semplificare le scelte del trustè e includerne la disponibilità nell’assunzione di decisioni che potrebbero essere oggetto di contestazione: ad esempio si possono inserire delle regole per la ripartizione dei costi e dei ricavi di pertinenza del capitale e del reddito.

Il trust è limitato nel tempo; in Italia, in via convenzionale non può superare i 100 anni e, normalmente, è irrevocabile.

In alcuni casi, però, l’atto istitutivo può prevederne la revoca.

L’effetto principale è la cosiddetta “segregazione patrimoniale”, ossia la creazione di un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente, del trustè e degli eventuali beneficiari, con la conseguenza che i creditori personali di tali soggetti non possono rivalersi sui beni in trust.

Normalmente, il disponente esce di scena, ma può riservarsi la facoltà di indirizzare alcune scelte operative del trustè, mediante memorie scritte che non sono vincolanti; il trustè diventa proprietario dei beni in trust con il vincolo di impiegarli e risponde, secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo, e rende conto della sua attività di gestione.

La legge italiana può regolare le questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali i beni o diritti sono trasferiti al trustè.

Secondo l’agenzia delle entrate occorre distinguere:

1. Se l’atto istitutivo del trust, redatto con atto pubblico, con scrittura privata o autentificata, contiene solo la volontà del disponente di dar vita al trust ed emettere le regole di funzionamento ed è assoggettato unicamente all’imposta di registro in misura fissa € 200.00 (art. 11 parte 1 dpr 131/86);

2. Invece, se contiene anche il trasferimento di beni o diritti del trustè (atto dispositivo), oltre all’imposta di registro vengono applicate le imposte di donazione; il soggetto passivo è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni.

Un particolare tipo di trust, è stato istituito a favore di persone con disabilità grave, si tratta di trust che perseguono come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità gravi accertate in base agli artt. 3, 3c e 4 della l. n^ 104/92 a favore delle quali sono istituiti.

Tali finalità devono essere espressamente indicate nell’atto istitutivo del Trust e devono inoltre congiuntamente ricorrere ad ulteriori condizioni relative agli atti istituiti, previste dagli artt. 6 e 3 della l. n^112/2016.

Durante la vita del trust il trustè deve gestire il patrimonio per realizzare lo scopo per il quale il trust è stato istituito per soddisfare gli interessi dei beneficiari.

Le sue attività e funzioni sono normalmente e regolarmente introdotte all’interno dell’atto istitutivo; la gestione del trust comporta gli effetti economici in capo al trust e ai suoi beneficiari che vanno rilevati dal trustè e devono essere oggetto di rendicontazione; essi comportano anche riflessi fiscali, oggetto di tassazione in capo al trust o ai beneficiari, a seconda dei casi; tutti gli adempimenti relativi alla gestione e tutti gli adempimenti fiscali devono essere assolti al trustè che può attualmente avvalersi di terzi esperti, ad esempio per gli adempimenti fiscali può affidarsi ad un commercialista.

Per quanto riguarda invece gli obblighi del trustè, esso deve rilevare contabilmente gli eventi connessi alla gestione dei beni e deve documentarli nel rendiconto per soddisfare gli obblighi informativi nei confronti dei soggetti individuati dalla legge dall’atto istitutivo e dei terzi che eventualmente ne devono prendere coscienza.

In generale può risultare opportuno predisporre e tenere i seguenti libri e registri:

1. scritture sistematiche: con un piano dei conti strutturato in un apposito sotto conto in modo da poter rispondere alle esigenze informative e gestionali;

2. libro giornale: su cui rilevare in partita doppia e secondo le regole la contabilità per quanto riguarda il conto economico del trustè;

3. libro inventari: che riguarda le attività attribuite al trust;

4. libro degli eventi: in cui il trustè si annota con un sintetico rinvio tutta la documentazione.

Non sono previsti schemi predefiniti per la sua redazione; in merito al rendiconto, nei casi più semplici, è sufficiente una schematica contrapposizione tra entrate e uscite. Nei trust più strutturati è più opportuno redigere un vero e proprio stato patrimoniale o un conto economico e la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico deriva da quella utilizzata per la predisposizione del piano dei conti; il rendiconto è indirizzato ai soggetti nel cui interesse opera il trustè: beneficiario, disponente, guardiano, revisore e creditore. Se l’atto istitutivo non richiede espressamente l’approvazione da parte di determinate categorie di soggetti, come per esempio il guardiano e i beneficiari, si ritiene che il trustè l’acquisisca dai destinatari. In caso di più trustè, l’atto istitutivo del trust deve prevedere le modalità con cui il consiglio dei trust approva il rendiconto. La sospensione può essere necessaria per vari motivi, l’operazione di gestione contenuta dal trustè sono soggette ad autonomia ad imposizione secondo la natura e gli effetti giuridici che la caratterizzano.

Alla cessazione del Trust per verificarsi dall’evento stabilito dell’atto istitutivo, per lo spirare del termine finale, i beni in trust sono normalmente assegnati ai beneficiari, ma è anche possibile prevedere che questi ritornino al disponente o a terzi che non risultano beneficiari durante la vita del trust.

L’evento della rilevazione contabile, emerge in contropartita all’estinzione di patrimonio netto destinata ad accogliere la dotazione iniziale e le sue variazioni e va evidenziato anche dal libro degli eventi.

Per quanto riguarda la disciplina fiscale, l’assegnazione non è ulteriormente assoggettata imposta di donazione, in quanto è già stata pagata al momento della costituzione del trust.

Nel caso particolare, di Trust istituito a favore di persone portatrici di handicap gravi, il ritrasferimento a seguito di premorienza del beneficiario dei beni a suo tempo conferiti è esente da imposta di donazione; in caso, invece ed infine, di beni immobili si applicano le imposte ipo-catastali in misura ordinaria (art.10 comma 3 decreto legislativo 23/2011).


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