Impedire al genitore di stare con il figlio è reato?

Impedire al genitore di stare con il figlio è reato?

Sommario: Premessa – 1. La norma di riferimento – 2. Il bene giuridico tutelato, con accenni circa la responsabilità genitoriale – 3. L’elemento oggettivo – 4. Sussistenza del reato anche allorché l’altro genitore non provveda al mantenimento o abbia contatti telefonici con il figlio – 5. Elemento soggettivo – 6. Natura del reato

Premessa

Impedire al genitore di stare con il proprio figlio, qualora ricorrano tutti i presupposti di legge, può integrare perfino più fattispecie di reato.

Fra le suddette fattispecie di reato può subentrare anche quella di “sottrazione di persone incapaci” che qui di seguito si analizza.

1. La norma di riferimento

Il reato di sottrazione di persone incapaci, appartenente alla categoria dei reati contro la famiglia, è previsto e punito dall’art. 574 c.p. ed è integrato allorché chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi”.

2. Il bene giuridico tutelato, con accenni circa la responsabilità genitoriale

Con la previsione dell’art. 574 c.p. il principale bene giuridico tutelato è la responsabilità genitoriale (cft. Trib. Bari, 20 giugno 2017 – 27 giugno 2017, n. 2480), istituto questo che attualmente, in virtù del D. Lgs. 154/2013, sostituisce il vecchio concetto di “potestà genitoriale” e che abbraccia i diritti ed i doveri incombenti sui genitori.

Più in particolare la responsabilità genitoriale, salvo eccezioni di legge, spetta ad entrambi i genitori ex art. 316 c.c., giacché entrambi i genitori sono contitolari dei medesimi “poteri e doveri”.

Nel novero dei suddetti poteri e doveri vi sono quelli di cui all’art. 30 Cost., il quale sancisce il diritto e il dovere del genitore di partecipare all’educazione ed all’istruzione dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio, diritto e dovere che – come evidente e palese che sia – può soddisfarsi solo a mezzo dell’interagire del genitore con i figli.

Si ricorda che anche i figli, ai sensi e per gli effetti dell’art.315 bis c.c., hanno il diritto di essere educati, istruiti ed assistiti moralmente da entrambi i genitori, e dunque, di trascorrere del tempo con entrambi affinché tutto ciò avvenga.

Su tale scia non manca giurisprudenza che evidenzia come il reato di cui all’art. 574 c.p. debba considerarsi plurioffensivo atteso che lede sia il diritto del figlio a vivere nel suo habitat naturale, secondo le indicazioni e determinazioni del genitore, sia – e soprattutto –  il diritto di chi esercita la responsabilità genitoriale (cfr.: Cass., 7 luglio 1992, Cass. Pen., Sez. VI, sent. 12 maggio 2003, n. 20950).

Conseguenza ineludibile di quanto fin qui esposto è che – “in tema di sottrazione di minori, poiché il principale bene giuridico tutelato dall’art. 574 cod. pen. è la responsabilità genitoriale, in mancanza di uno specifico provvedimento giudiziario che affidi i figli in via esclusiva a uno dei genitori, è configurabile il delitto di cui all’art. 574 c.p. da parte di uno dei genitori nei confronti dell’altro, sia nel caso di sussistente matrimonio sia nell’ipotesi di famiglia di fatto (Trib. Bari, 20 giugno 2017 – 27 giugno 2017, n. 2480; Cass. Pan., Sez. VI, 4 luglio 2002 – 26 luglio 2002, n. 28863)”.

3. L’elemento oggettivo

Atteso che la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 316 c.c., spetta ad entrambi i genitori, nonché atteso che la fattispecie di reato di cui all’art. 574 c.p. tutela principalmente l’esercizio della suddetta responsabilità genitoriale, va stigmatizzata e punita la condotta del genitore che impedisce all’altro di esercitare la responsabilità genitoriale che gli spetta ope legis, e dunque che impedisce all’altro di essere parte attiva nella crescita morale del proprio figlio, con attività di assistenza, di cura, di vicinanza affettiva e di funzione educativa (Trib. Bari, 20 giugno 2017 – 27 giugno 2017, n. 2480).

Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato di sottrazione di incapace è sufficiente, infatti, che il comportamento del genitore determini un impedimento per l’esercizio della responsabilità genitoriale dell’altro (Cass. Pen., Sez. VI, 4 marzo 2002 – 20 maggio 2002, n. 11415), precludendo allo stesso di svolgere la funzione educativa, l’attività di assistenza e cura verso il figlio, nonché di vivere la vicinanza affettiva (Cass. Pen., Sez. VI, 15 ottobre 2009 n. 42370; Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2008 n. 21441; Cass. Pen., Sez. VI, 4 marzo 2002 – 20 maggio 2002, n. 11415).

Su tale scia la giurisprudenza punisce la condotta del genitore che ostacola, anche con comportamenti meramente omissivi, l’altro nell’esercizio dei poteri e dei doveri di cui all’art. 316 c.c., precludendo così allo stesso di intrattenere un libero e sereno rapporto con il proprio figlio (ex pluris: Trib. Bari, 20 giugno 2017 – 27 giugno 2017, n. 2480).

Più nello specifico, per la sussistenza del reato de quo, occorre che la condotta del genitore porti ad “una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro, così da impedirgli la funzione educativa e i poteri inerenti all’affidamento, rendendogli impossibile l’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore stesso e della società (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 29 luglio 2014, n. 33452; Cass. Pen., Sez. VI, 08 aprile 1999 – 16 giugno 1999, n. 7836)”.

Ne consegue che, in mancanza di un provvedimento giudiziario che affidi i figli in via esclusiva ad un solo genitore, integra il reato di sottrazione di incapace la condotta del genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga il figlio impedendo all’altro l’esercizio della responsabilità genitoriale per un periodo di tempo rilevante (cfr.: Cass. Pen., Sez. III, 19 ottobre 2016 – 30 gennaio 2017, n. 4186; Cass. Pen., Sez. VI, 19 febbraio – 27 maggio 2013, n. 22911; Cass. Pen., Sez. V, 8 luglio 2008 – 1 ottobre 2008, n. 37321; Cass. Pen., 4 luglio 2002 – 26 luglio 2002, n. 28863; Cass. Pen., Sez. VI, 8 aprile 1999 – 16 giugno 1999, n. 7836).

Anche una sottrazione o una ritenzione momentanea che infranga l’ordinario rapporto di subordinazione tra la persona incapace e la famiglia, purché si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, configura il delitto di sottrazione di persone incapaci (Cass. Pen., Sez. III, 27 ottobre 2015, n.49579; Cass. Pen., Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 20950).

La suddetta sottrazione del minore (e di conseguenza l’integrazione della fattispecie di reato di cui qui si discorre) può essere posta in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo allorché il genitore porti via con sé il figlio minore, allontanandolo – ad esempio – dal domicilio eletto (Cass. Pen., Sez. VI, 4 marzo 2002 – 20 maggio 2002, n. 11415) o trasferendo la residenza del figlio stesso in distinto comune (Cass. Pen., Sez. VI, 8 maggio 2014 – 29 luglio 2014, n. 33452; Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2008 – 28 maggio 2008, n. 21441), o impedendo all’altro di vederlo (Cass. Pen., Sez. VI, 04 marzo 2002, n. 11415), o – ancora – trattenendo presso di sé il figlio contro la volontà dell’altro genitore (come espressamente previsto dall’art. 574 c.p.).

In tutte le suddette ipotesi, infatti, la condotta è punibile allorché determini un impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della responsabilità genitoriale dell’altro genitore, ostacolando – rectius – le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, e più in generale il regolare svolgimento della funzione genitoriale (cft.: Trib. Taranto, Sez. I, 22 gennaio 2014, n. 121; Cass. Pen., Sez. VI, 15 ottobre 2009 n. 42370; Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2008 n. 21441; Cass. Pen., Sez. VI, 4 marzo 2002 – 20 maggio 2002, n. 11415).

4. Sussistenza del reato anche allorché l’altro genitore non provveda al mantenimento o abbia contatti telefonici con il figlio

Non esclude l’integrazione del reato di sottrazione di persona incapace la “giustificazione” che l’altro genitore non provveda al pagamento del mantenimento in favore del figlio.

È pertanto punibile, giacché integrativa degli estremi del reato di cui all’art. 574 c.p., anche la condotta del genitore collocatario che tenda ad impedire ovvero ad ostacolare il diritto di visita del genitore non collocatario esercente la responsabilità genitoriale sul presupposto che lo stesso non provveda al mantenimento del minore (Trib. Bari, 20 giugno 2017 – 27 giugno 2017, n.2480).

Non esclude l’integrazione del suddetto reato neppure la circostanza che il genitore consenta all’altro contatti telefonici con il figlio se nel frattempo lo allontana comunque da questo, atteso che anche la suddetta condotta impedisce l’esercizio delle diverse manifestazioni della responsabilità genitoriale del genitore, ledendo il regolare svolgimento della funzione genitoriale (Cass. Pen., Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 42370).

5. Elemento soggettivo

L’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 574 c.p. è integrato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di sottrarre il minore all’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell’altro (Trib. Bari, 20 giugno 2017 – 27 giugno 2017, n.2480; Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2008, n.21441; Cass. Pen., Sez. VI, 8 aprile 1999, n. 7836).

6. Natura del reato

Il delitto di sottrazione di persone incapaci si atteggia quale reato permanente (Cass. Pen., Sez. VI, 8 aprile 1999 – 16 giugno 1999, n. 7836).

Premettendo che il reato permanente è quello riscontrabile in situazioni in cui l’offesa al bene giuridico tutelato dall’Ordinamento (nel caso de quo: la responsabilità genitoriale), si protrae nel tempo in virtù della volontà dell’agente (id est: il genitore che impedisce all’altro l’esercizio della responsabilità genitoriale), la giurisprudenza – trattando della natura permanente del reato di cui all’art. 574 c.p. evidenzia come lo stesso sia caratterizzato: “a) da un’azione iniziale costituita dalla sottrazione del minore; b) dalla protrazione della situazione antigiuridica mediante la ritenzione, attuata attraverso una condotta sempre attiva, perché intesa a mantenere il controllo sul minore e spesso ad utilizzare tale situazione per i fini più diversi; c) dalla possibilità, per il reo, di porre fine alla situazione antigiuridica fino a quando la cessazione di tale situazione non intervenga per sopravvenuta impossibilità o per la pronunzia della sentenza di primo grado (Corte Appello Palermo, Sez. IV, 12 maggio 2016, n.2294; Trib. Larino, 08 ottobre 2015, n. 255; Cass. Pen., Sez. VI, 06 febbraio 2014, n. 17799)”.


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Avv. Ilaria Parlato

L'AVV. ILARIA PARLATO fornisce assistenza legale in tutta l'Italia. Ha conseguito con profitto il Master di Alta Formazione Professionale in Criminologia e Psicopatologia Forense. È autrice di articoli in materia di Diritto Civile, Diritto di Procedura Civile, Diritto Penale e Diritto di Procedura Penale, pubblicati da riviste di pregiato valore nel mondo dell'avvocatura quali Salvis Juribus, Studio Cataldi, Altalex, Diritto.it e La legge per tutti. L'AVV. ILARIA PARLATO è, altresì, autrice del libro giuridico "Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali in regime more uxorio", pubblicato – nell'anno 2016 - dalla Fondazione Mario Luzi, casa editrice avente la prerogativa di premiare il merito e gli autori più meritevoli. Contatti Avv. Ilaria Parlato: 342.58.21.731 - 333.68.18.643 Anche per WhatsApp. Pagina Facebook: Studio Legale Avv. Ilaria Parlato.

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