In caso di pluralità di crediti, il creditore può proporre più processi separati?

In caso di pluralità di crediti, il creditore può proporre più processi separati?

Le Sezioni Unite, in materia di recupero crediti, hanno stabilito che sono proponibili, in separati processi, le domande relative a diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad uno stesso rapporto di durata tra le parti. Ed infatti, se le questioni relative a singoli crediti distinti riferibili al medesimo rapporto risultino inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo o comunque fondate su identico fatto costitutivo di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, possono anch’esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se il creditore abbia un oggettivo interesse al frazionamento della tutela processuale.

Pertanto, la tesi secondo la quale più crediti distinti (ma relativi ad un medesimo rapporto di durata) devono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non può trovare applicazione nella disciplina processuale. Ciò in quanto manca una specifica norma che sanzioni l’improponibilità della domanda per il creditore che abbia agito in precedenza per il recupero di diverso credito (anche se riguardante lo stesso rapporto di durata. E’ evidente come una simile norma non fungerebbe da “antidoto” contro applicazioni distorte. Ed infatti, il processo unico avrebbe degli effetti negativi sia per quanto riguarda la posizione del creditore (con conseguente impossibilità di fruire della autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati e perdita di alcuni ‘vantaggi’) sia per quanto concerne la possibilità di soddisfazione del creditore (vi sarebbe un allungamento dei tempi del processo e non un alleggerimento).

La ratio consiste nelle ragioni del creditore che abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un eventuale giudicato ovvero fondati sullo stesso fatto costitutivo.

Tale orientamento si porrebbe in contrasto col principio di economia processuale e, perciò, la Corte di legittimità ha chiarito che se le questioni relative a singoli crediti distinti riferibili al medesimo rapporto risultino inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo o comunque fondate su identico fatto costitutivo di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, possono anch’esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se il creditore abbia un oggettivo interesse al frazionamento della tutela processuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, le sezioni Unite – con la sentenza in commento – hanno chiarito il seguente principio di diritto: “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo -sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c.”.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Maria Giovanna Bloise

Consulente Legale
Dott.ssa Maria Giovanna Bloise

Articoli inerenti