In Sicilia i bambini restano a casa

In Sicilia i bambini restano a casa

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, con decreto monocratico pubblicato in data 17/04/2020 ha rigettato la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza contingibile ed urgente (nr.16 del 11/04/2020), adottata dal Presidente della Regione (in ambito di  misure di contenimento dell’epidemia da covid-19)  avanzata dai genitori di un minore, sul presupposto che il divieto, ivi tra l’altro previsto, di svolgere “ogni attività motoria all’aperto anche in forma individuale comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori”, fosse lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti, quali la libertà di movimento (restrizione nella specie, risultante peggiorativa anche rispetto ai cani), il principio di non discriminazione stante condizioni migliorative previste per i minori in altre parti d’Italia ed infine il diritto alla salute psico-fisica del bambino.

Nello specifico, il Giudice ha motivato il suo decreto di rigetto, spiegando come i criteri di massima prudenza e prevenzione epidemiologica riferibili ad uno stadio consolidato e progressivo della situazione di emergenza sanitaria, debbano prevalere sugli interessi del minore azionati in giudizio dai genitori nella veste di esercenti rispettivamente la potestà genitoriale.

Infine, il TAR Palermitano ha corroborato il provvedimento reiettivo in discorso, rifacendosi ad un recente orientamento in materia, del Consiglio di Stato secondo cui:”per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona- dal libero movimento, al lavoro, alla privacy- in nome di un valore di ancor di più primario e generale rango costituzionale, la salute della generalità dei cittadini messa in pericolo dalla permanenza dei comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti dall’Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo.” (cfr. decreto nr. 1553 del 30/03/2020 Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato).


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Luigi Giuseppe Papaleo

Avvocato Cassazionista - Giornalista Pubblicista

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