INFORTUNIO IN ITINERE: risarcibile solo in presenza di causa violenta ed occasione di lavoro

INFORTUNIO IN ITINERE: risarcibile solo in presenza di causa violenta ed occasione di lavoro

Cass. Civ., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17685

a cura di Claudia Tufano

Affinché l’infortunio in itinere, ovvero l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro o durante il percorso che collega due luoghi di lavoro, sia coperto da tutela assicurativa è necessario che lo stesso sia provocato da una causa violenta e sia occasionato dal lavoro svolto.

Il fatto

Il coniuge di una lavoratrice, uccisa da colui che risultava all’epoca dei fatti suo convivente mentre si recava presso il luogo di lavoro, proponeva appello contro la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Milano affinché fosse riconosciuta natura di infortunio in itinere, pertanto risarcibile, all’evento mortale. La sentenza veniva confermata dai giudici di secondo grado, per tal motivo il soccombente proponeva ricorso per cassazione.

La decisione

La causa veniva rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, al fine di risolvere un contrasto giurisprudenziale, tra due diversi orientamenti, in relazione all’«individuazione delle regole sulla indennizzabilità dell’infortunio e del rapporto che deve sussistere tra attività lavorativa e infortunio subito».

In materia di infortunio sul lavoro, la disciplina è dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 modificato dal del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 il quale, all’art.12, ha introdotto l’ipotesi dell’infortunio in itinere (occorso nel tragitto necessario per raggiungere il luogo di lavoro). La modifica non ha però derogato la disciplina ordinaria, che richiede per l’indennizzabilità dell’infortunio, sia la causa violenta, ossia un’aggressione esterna che danneggia l’integrità psico- fisica del lavoratore, sia l’occasione di lavoro, ovvero tutte quelle situazioni che possono verificarsi durante il lavoro e per il lavoro. L’ordinanza interlocutoria, poneva in evidenza due diversi orientamenti giurisprudenziali in relazione all’argomento in esame. Il primo indirizzo sosteneva un’interpretazione estensiva della norma di cui all’art. 2 D.P.R. n. 1124/1965, novellato dall’art. 12 d.lgs. n. 38 del 2000, ritenendo indennizzabile l’infortunio in itinere anche derivato da eventi dannosi imprevedibili ed atipici o indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, salvo il c.d. rischio elettivo. Viceversa, il secondo orientamento propendeva per un’interpretazione restrittiva della stessa norma, sostenendo che l’infortunio non è indennizzabile quando la causa violenta non sia connessa all’attività lavorativa o almeno occasionata dal suo esercizio, ma anzi rappresenta una mera coincidenza cronologica e topografica. Tale è la tesi che risulta appoggiata dagli ermellini. Il Collegio, riteneva che, sebbene la ratio della norma sia quella di tutelare il lavoratore da tutti gli eventi dannosi che siano comunque dipendenti dalle prestazioni lavorative svolte, «fino a ricomprendere nella tutela tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa», è necessario, tuttavia, che sussista «un vincolo obiettivamente e intrinsecamente apprezzabile» tra evento dannoso e prestazioni lavorative svolte.

Non poteva, pertanto, accogliersi la tesi del ricorrente, secondo cui l’occasione di lavoro, ossia il collegamento con la prestazione di lavoro, nel caso di infortunio in itinere, era rappresentata esclusivamente dalla circostanza che l’infortunio (nel caso di specie la morte della congiunta) si era verificato durante il tragitto casa-lavoro, non risultando necessari ulteriori requisiti o condizioni. Secondo i giudici della Cassazione, il rapporto personale esistente tra aggressore e vittima, era un fattore del tutto estraneo all’attività lavorativa che poneva la donna in uno stato di pericolo in qualsiasi luogo e momento si trovasse, proprio per questo idoneo ad interrompere ogni nesso di occasionalità tra l’evento dannoso e le prestazioni lavorative, rigettando, così, le doglianze del ricorrente e concludendo con il seguente principio di diritto : «l’espressa introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della causa violenta ma anche dell’occasione di lavoro, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare l’occasione di lavoro in quanto il collegamento tra l’evento e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica».


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Claudia Tufano

Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.

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