Inquinamento reversibile. Per la Cassazione è reato

Inquinamento reversibile. Per la Cassazione è reato

Con la sentenza in analisi, la 46170/2016, la Suprema Corte si è espressa sul neonato reato inquinamento ambientale ammettendone la configurabilità anche nell’ipotesi di alterazione reversibile. I giudici della Cassazione in primo luogo hanno definito il concetto di abusività della condotta, precisando la portata applicativa dei concetti di deterioramento e compromissione.

I giudici di piazza Cavour sono stati chiamati a valutare la legittimità dell’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., con la quale il Tribunale di La Spezia ha accolto l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29/12/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto una porzione di fondale ed un cantiere, ipotizzandosi, a carico del progettista e direttore dei lavori di dragaggio del «molo Garibaldi» e del «molo Fornelli», il reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen., concretatosi nell’avere omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha presentato pertanto ricorso per cassazione ritenendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. In relazione all’art. 452-bis cod. pen., osservava che il Tribunale pur riconoscendo l’astratta configurabilità, nella fattispecie, degli elementi costitutivi del reato oggetto della provvisoria incolpazione, escludeva la concretizzazione di un deterioramento significativo delle acque, travalicando, secondo la Procura i limiti di cognizione ammessi nel giudizio de libertate.

Aggiungeva, inoltre, che le valutazioni effettuate dal Tribunale, avuto riguardo agli esiti delle indagini in corso, erano comunque in contrasto con quanto stabilito dall’art. 452-bis cod. pen. ed, inoltre, che i giudici del riesame, sempre sulla base di quanto accertato, avrebbero in ogni caso potuto qualificare diversamente i fatti come delitto tentato o, al più, come contravvenzione in relazione all’art. 674 cod. pen.

Occorre a questo punto verificare se, come lamentato dal Pubblico Ministero ricorrente, i giudici del riesame abbiano effettivamente travalicato l’ambito della cognizione loro attribuita dalla legge, sconfinando in un giudizio di merito. Secondo i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza, infatti, la valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti demandata la giudice del riesame va effettuata mediante una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati.

Quanto alla valutazione sull’elemento soggettivo del reato si è ripetutamente affermato che il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza dell’ipotesi accusatoria può riguardare anche l’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilievo. Infatti Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale. Date tali premesse, deve osservarsi che, nella fattispecie, il Tribunale non ha travalicato i limiti della propria cognizione, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, né può dirsi che abbia operato una valutazione piena del merito, essendosi limitato a rilevare, sulla base dei dati disponibili e sotto il profilo del fumus del reato, l’assenza di una compromissione o di un deterioramento consistente e quantificabile.

Questione diversa è, invece, quella concernente la correttezza dell’interpretazione dell’art. 452-bis cod. pen. offerta dai giudici del riesame. Va ovviamente dato atto della circostanza che trattasi di questione innovativa, dal momento che la richiamata disposizione è stata, come noto, introdotta con la legge 22 maggio 2015 n.68, la quale ha disposto l’inserimento nel codice penale, nel Libro Secondo, della Parte Sesta—bis relativa ai delitti contro l’ambiente.

L’art. 452-bis cod. pen. così dispone: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, ritenuto sussistente il requisito della «abusività» della condotta, sul presupposto che l’attività veniva svolta in spregio alle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica. Una tale espressione, invero, rischia di prestarsi ad interpretazioni estensive, volte cioè ad includere nell’ambito di applicazione della fattispecie qualsiasi “inquinamento”, a prescindere dalla effettiva violazione di precetti legislativi e amministrativi posti a tutela dell’ambiente. Interpretazioni, queste, certamente inaccettabili per le gravi conseguenze che avrebbero sulla certezza del diritto penale e che, comunque, si porrebbero in aperto contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013 (relativa alla nota vicenda dell’Ilva), sulla insindacabilità, da parte del giudice penale, del merito delle valutazioni e dei provvedimenti legittimamente adottati dalle autorità amministrative competenti in materia ambientale. Secondo la giurisprudenza più attenta, però, il profilo dell’abusività non coincide con quello di illegalità in senso stretto, essendo sussumibile nel paradigma normativo qualsiasi iato tra la condotta ed i principi di efficienza ambientale.  Tali principi sono senz’altro utilizzabili anche in relazione al delitto in esame, rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

Anche in ordine all’individuazione del bene ambientale sul quale si riverberano le conseguenze della condotta non vi è alcun dubbio, essendo le acque in genere, così come l’aria, espressamente contemplate dall’art. 452-bis cod. pen. senza alcun riferimento quantitativo o dimensionale, di fatto difficilmente individuabile, diversamente da quanto previsto riguardo al suolo ed al sottosuolo, il cui degrado deve interessarne «porzioni estese o significative».

È tuttavia evidente che, in ogni caso, l’estensione e l’intensità del fenomeno produttivo di inquinamento ha comunque una sua incidenza, difficilmente potendosi definire «significativo» quello di minimo rilievo.

Ciò che invece viene posto in dubbio dai giudici del riesame, uti supra, è la circostanza che l’esito delle condotte accertate abbiano effettivamente determinato quella connpromissione o un deterioramento significativi e misurabili richiesti dalla fattispecie.

Nell’individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell’originario assetto dell’ambiente e neppure sembra fornire soccorso la definizione contenuta nell’art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 1526, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell’art.300 del medesimo d.lgs. Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l’utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 1526 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 1526 o altre disposizioni. L’indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento tra i due termini, considerati dal legislatore in alternativa tra loro, che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema caratterizzata, nel caso della “compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi. Da ciò consegue che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater cod. pen.

L’ambito di operatività dell’art. 452-bis cod. pen. è anche delimitato dalla ulteriore parametro quantitativo ovvero che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, «significativi» e «misurabili», venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo. Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini utilizzati, considerando che il termine “significativo” denota senz’altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. L’assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il Tribunale, nel fornire la propria lettura della norma codicistica, ha ritenuto di qualificare i richiesti requisiti della compromissione o del deterioramento come condizione di “tendenziale irrimediabilità”, caratterizzata da “situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni”, evidenziando anche la rilevanza del danno che caratterizza la condotta. Ha tuttavia escluso la sussistenza del reato sulla base di alcune considerazioni che non appaiono, secondo i giudici di piazza Cavour, condivisibili.

Tali conclusioni non convincono, perché, in primo luogo, paiono riferirsi ad una individuazione dei termini “compromissione” e “deterioramento” che concentra l’attenzione su una condizione di “tendenziale irrimediabilità” che la norma non prevede. La Cassazione compie un’interessante actio finium regundorum sulla portata dei termini utilizzati dalla fattispecie chiarendo come nell’assenza di inequivoci riscontri testuali, non può anche escludersi un significato dei due lemmi se non identico quanto meno largamente sovrapponibile, il cui nucleo comune è rintracciabile in quella situazione fattuale risultante da una condotta che ha determinato un danno all’ambiente.  Ci si è orientati, pertanto, nel senso di considerare il deterioramento come un’alterazione dell’ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, differenziandolo dalla compromissione consistente in un’alterazione reversibile solo attraverso un’attività umana di bonifica o di ripristino. Il profilo della irrimediabilità (almeno con riferimento al reato contestato, non certo in relazione al disastro) è del tutto frutto di un’interpretazione creativa e pittoresca, nella quale si annida il vizio colto dai giudici di piazza Cavour che, in accoglimento del ricorso, hanno annullato il provvedimento. Nella specie, il riferimento alla torbidità dell’acqua ed alla moria di mitili paiono parziali ed incongruenti. Sembra che i giudici del riesame abbiano valutato solo quei dati fattuali astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità del danno, lasciando in disparte, evidentemente perché non ritenuti rilevanti, altri aspetti dei quali viene invece dato atto in altre parti del provvedimento, quali, ad esempio, la presenza nei fanghi fuoriusciti dall’area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (questi ultimi qualificati anche come cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione. I dati acquisiti andavano dunque diversamente e globalmente valutati ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza del fumus del reato.


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Fabio Squillaci

Fabio Squillaci è dottore in giurisprudenza, specializzato in Professioni Legali ed allievo del Corso Galli in Napoli. Ha svolto con profitto lo stage ex art. 73 D.L. 69/2013 affiancando un giudice penale presso il Tribunale di Cosenza. Da sempre amante delle interazioni tra il diritto e le altre scienze, ha collaborato in diverse attività di ricerca.In qualità di cultore della materia collabora con i docenti per lo svolgimento di attività seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto. Autore di varie pubblicazioni su Persona e danno,diritto.it e Salvis Juribus, ha di recente pubblicato la monografia “Il diritto storto”.

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