Institutio ex re certa

Institutio ex re certa

Sommario1. Premessa – 2. Natura giuridica – 3. Il problema della cosiddetta “vis espansiva”- 4. Alienazione del bene oggetto di institutio ex re certa

1. Premessa

Il tenore letterale del 2° comma dell’art 588 cod. civ.  è stato, e continua ad essere, oggetto di un lungo ed incessante dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in quanto disciplina l’istituto della cosiddetta institutio ex re certa.

Tale norma prevede che “L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota di patrimonio”.

Pertanto l’interprete, al fine di accertare se una disposizione testamentaria sia a titolo universale o particolare, non potrà limitarsi al mero dato letterale, dovrà piuttosto indagare la reale voluntas del testatore.

Orbene dalla norma summenzionata emerge che proprio la qualità di erede possa essere riferita ad un soggetto non solo in caso di attribuzione di una quota astratta del patrimonio ereditario, ma altresì in caso di assegnazione di uno o più cespiti ereditari determinati.

2. Natura giuridica

All’uopo si è cercato in primo luogo di far chiarezza sulla natura giuridica dell’istituto in esame, in relazione al quale si sono susseguite diverse tesi in dottrina.

Secondo un primo orientamento, l’institutio ex re certa sarebbe un criterio interpretativo e non un negozio giuridico, a cui ricorrere ove il testatore non abbia espressamente qualificato una disposizione testamentaria.

Aderendo a tale teoria, appare inevitabile identificare l’institutio ex re certa con la divisione senza predeterminazione di quote di cui all’art 734 cod. civ., per le motivazioni di cui in prosieguo.

Ritenendo l’istituto de quo un criterio interpretativo e non un negozio attributivo, data una disposizione testamentaria, un soggetto potrà assumere astrattamente la qualifica di erede o legatario.

Tuttavia, in concreto, se l’attribuzione di un determinato bene a favore del legatario avverrà in forza del legato stricto sensu, stessa cosa non potrà affermarsi per quanto concerne la posizione dell’erede.

Infatti, per procedere alla concreta attribuzione dei beni a vantaggio di quest’ultimo occorrerà un ulteriore e precipuo negozio giuridico, quale appunto la divisione.

In siffatta ipotesi si suole dire che l’art 588 comma 2 cod. civ. qualifica e l’art 734 cod. civ. regola.

Secondo un diverso orientamento, l’institutio ex re certa sarebbe una vera e propria istituzione di erede e dunque un negozio giuridico autonomo.

L’adesione a tale tesi comporta molteplici conseguenze.

In primis l’affermazione secondo cui le istituzioni ereditarie, nell’ordinamento italiano, dovrebbero essere di due tipi, quella in quota ai sensi del 1° comma dell’art 588 cod. civ., e quella ex re certa ai sensi del 2° comma della medesima norma. Ed in secondo luogo si finirebbe per negare qualsivoglia analogia tra institutio ex re certa e divisione senza predeterminazione di quote, essendo i due istituti diversi fra loro.

3. Il problema della cosiddetta “vis espansiva

L’istituto in esame ha dato luogo a non pochi problemi, tra cui quello relativo alla cosiddetta vis espansiva.

Si è cercato di comprendere quale sia la sorte, al momento della morte del de cuius, dei beni residui di cui lo stesso non abbia disposto o di quelli sopravvenuti, e precisamente se l’institutio ex re certa partecipi o meno al riparto degli stessi.

La dottrina ha assunto posizioni differenti nel corso del tempo.

Alcuni autori (1) ritengono che la vis espansiva operi in relazione all’istituto de quo, pertanto eventuali beni non compresi nelle certae res dovranno essere attribuiti anche ai soggetti istituiti tramite l’institutio ex re certa.

Altri (2) invece, sostengono che la vis espansiva non trovi applicazione, conseguentemente per i beni residui o sopravvenuti si aprirà la successione legittima. Tuttavia, qualora tra gli istituiti ex re certa vi siano anche soggetti rientranti nel novero degli eredi legittimi, costoro parteciperanno altresì alla ripartizione ex successione ab intestato.

Infine una terza corrente di pensiero (3) ritiene che l’institutio ex re certa assurga a vero e proprio limite alle attribuzioni testamentarie. Logicamente in presenza di beni residui o sopravvenuti, non solo non opererà la vis espansiva, ma ove i soggetti istituiti ex re certa dovessero cumulare anche la qualifica di eredi legittimi, non potranno prendere parte alla suddetta ripartizione.

4. Alienazione del bene oggetto di institutio ex re certa

Si è cercato di comprendere quale sia la sorte dell’institutio ex re certa ove il testatore, dopo aver disposto l’assegnazione di taluni beni, decida di alienare gli stessi.

Parte della dottrina (4) sostiene che, in presenza di una siffatta situazione, l’institutio ex re certa permanga e non vi sia revoca tacita per le seguenti motivazioni.

In primo luogo per il principio di tassatività della revoca tacita ai soli casi previsti dalla legge. In secondo luogo per il divieto di applicazione analogica di cui all’art 686 cod. civ, ricavabile da una interpretazione letterale restrittiva della norma stessa, rubricata “Alienazione e trasformazione della cosa legata”, e come tale riferibile unicamente ai legati.

Stanti le suddette considerazioni, se da un lato l’alienazione del bene oggetto di institutio ex re certa non comporta il venir meno della disposizione, dall’altro l’oggetto della stessa dovrà risultare dal rapporto tra la res certa alienata ed il restante patrimonio del de cuius.

Altra dottrina (5) sostiene invece che l’institutio ex re certa venga meno ove, al momento di apertura della successione, risulti che il de cuius ne abbia alienato proprio l’oggetto.

La quota del soggetto istituito ex re certa infatti può determinarsi solo se i beni assegnati siano presenti nel patrimonio ereditario al momento di apertura della successione.

Gli autori che aderiscono a siffatto orientamento basano le loro considerazioni sulla applicazione analogica dell’art 686 cod. civ., previsto in tema di legati.  Non essendovi infatti un divieto espresso ex lege non si comprende la ragione per la quale non si possa operare tale analogia anche in tema di institutio ex re certa.

La recente giurisprudenza (6) aderisce a quest’ultima teoria sulla base di argomentazioni differenti.

La Suprema Corte ritiene infatti che ove il testatore alieni il bene oggetto di institutio ex re certa, la stessa venga meno. Tuttavia il percorso logico seguito per giungere a siffatta conclusione non si basa sull’applicazione analogica dell’art 686 cod. civ., quanto piuttosto sulla natura giuridica, stricto sensu, dell’istituto de quo.

E precisamente secondo la Cassazione, l’istituzione di erede e l’assegnazione del bene configurano un unicum, tale per cui il testatore attribuisce la res certa proprio in funzione della istituzione ereditaria, pertanto non si può prescindere né dall’una né dall’altra.

L’alienazione del bene oggetto di institutio quindi da un lato comporta un mutamento dell’ordine patrimoniale considerato dal testatore e dall’altro, conseguentemente, fa venir meno l’assegnazione ex re certa.


(1) TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, cit., 862.
(2) GANGI, La successione testamentaria, cit., 381;  Cass, 23 marzo 1963, n. 737.
(3) CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, cit., 1976.
(4) BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 296.
(5) TALAMANCA, Successioni testamentarie artt. 679-712, in Comm. cod. civ., a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1965, 170s.
(6) Cass. ord. 17 marzo 2017 n. 6972.

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Sharon Lucia Segreto

Dottoressa Sharon Lucia Segreto. Nel 2015 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110 e Lode . Ha svolto la pratica forense in uno Studio Legale e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Nel 2018 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. Ha svolto la pratica notarile e frequenta prestigiosi corsi di preparazione al concorso notarile. Nel 2020 ha conseguito l'attestato di "Esperta Legale in Impresa". Attualmente collabora con uno Studio Notarile.

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