Interessi c.d. commerciali dovuti al creditore chirografario: breve trattazione dei limiti di ammissibilità nelle procedure concorsuali

Interessi c.d. commerciali dovuti al creditore chirografario: breve trattazione dei limiti di ammissibilità nelle procedure concorsuali

In tema insinuazione allo stato passivo delle procedure concorsuali, vi è stato lungo dibattito circa l’ammissibilità o meno di quella parte di credito chirografario maturata a titolo di interessi moratori. Può capitare, talvolta, che quella parte di credito non venga riconosciuta, in quanto l’applicabilità degli interessi moratori è esclusa ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002. Ciò può accadere nonostante gli interessi siano stati (correttamente) calcolati dalla data di esigibilità del credito sino alla data in cui la procedura concorsuale veniva dichiarata aperta (e.g. sino alla data di emissione della sentenza dichiarativa del fallimento). In tale ultima evenienza, è opportuno che il creditore chirografario insista per l’accoglimento della propria istanza nella sua totalità; ciò per i motivi nel prosieguo molto brevemente argomentati, richiamando l’orientamento della Suprema Corte che si ritiene abbia conchiuso il cennato dibattito giurisprudenziale – nel quale, si avverte, non ci addentreremo in questa sede.

Ebbene, si osserva che la disposizione di cui all’art. 55, co. 1, R.D. n. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare), secondo cui “La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente“, debba essere interpretata nel senso che solo gli interessi c.d. post fallimentari non possono essere ammessi al passivo.

In altre parole, ai sensi dell’art. 55, co. 1, L.F., è precluso il riconoscimento dei soli interessi che maturano dopo la dichiarazione di ammissione al concordato preventivo ovvero dopo la dichiarazione del fallimento, in quanto il relativo decorso – rectius, l’esigibilità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 09 Luglio 2020, n. 14527) – è sospeso sino alla chiusura della procedura concorsuale. D’altronde, si rammenta che il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. È su tale Direttiva che si fonda la disciplina dei crediti sorti nelle transazioni commerciali tra imprese e, in virtù del principio del primato assoluto del diritto europeo sul diritto nazionale, a tale disciplina deve riconoscersi natura speciale, tale da imporne la prevalenza rispetto alle preesistenti disposizioni comuni nel diritto concorsuale (artt. 54 e 55 L.F.). Pertanto, non può riconoscersi effetto retroattivo alla dichiarazione di fallimento o di concordato, di talché la stessa non può disporre la cancellazione dell’ammontare di interessi ormai legittimamente maturato.

Come anticipato, la validità dell’interpretazione normativa su esposta è corroborata da diverse pronunce della Suprema Corte. In particolare, ex multis, si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3300: “solo dal momento della dichiarazione di fallimento decorre il divieto di riconoscimento degli interessi moratori commerciali per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002), fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all’accertata insolvenza del debitore; la disciplina, infatti, dei crediti nati nelle cd. «transazioni commerciali» tra imprese ha un suo peculiare statuto imposto dal diritto comunitario e di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni del diritto concorsuale (artt. 54 e 55 legge fall.) che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune”.

In conclusione, non può essere precluso al creditore chirografario procedente il riconoscimento degli interessi commerciali maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dal dì del dovuto sino alla data di apertura della procedura concorsuale. Quanto agli interessi maturati nel corso della procedura, gli stessi saranno esigibili solo con la chiusura della stessa, allorquando il creditore riacquisterà il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato in bonis (art. 120 L.F.).


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