Internazionalizzazione delle PMI agroalimentari e gli strumenti predisposti a tale scopo

Internazionalizzazione delle PMI agroalimentari e gli strumenti predisposti a tale scopo

L’accompagnamento delle imprese nel processo di espansione all’ estero è uno dei principali servizi offerti dal nostro Paese. In ciò svolge un ruolo importante l’ICE e in particolare con riguardo al settore agroalimentare.

A livello comunitario, invece, alcune azioni o strumenti specifici previsti dall’ ordinamento europeo di internazionalizzazione sono il regolamento (UE) n. 1144/2014 che promuove il “made in Italy” agroalimentare nel mondo regolando le azioni di informazione e promozione di prodotti agricoli realizzati nel mercato interno e nei paesi terzi e il regolamento (UE) n. 1308/2013 oltre che l’OCM unica, prevista nel primo pilastro dalla Politica Agraria Comune già attiva per quanto riguarda il settore vitivinicolo ma non per quello ortofrutticolo (Decreto ministeriale n. 32972/2016) che regola le azioni di informazione e promozione per i prodotti del settore agricolo ed agroalimentare in generale sia nel mercato interno che nell’Unione Europea oltre che nei Paesi terzi.

Le politiche pubbliche per l’ internazionalizzazione permettono alle imprese di superare gli ostacoli più importanti per operare a livello internazionale accrescendone la capacità competitiva e quella di penetrazione sui mercati esteri stessi attraverso la predisposizione di strumenti, norme , procedure chiare e un livello di ricerca e di innovazione elevato.

A livello privatistico esistono degli strumenti applicabili nel momento in cui un’ impresa ritiene che esportare non sia sufficiente per far fronte alla domanda estera di beni e servizi; l’ impresa può cosi decidere di produrre all’estero attraverso tre tipologie di contratti: il contratto di licenza, il contratto di franchising e il contratto di outsourcing.

Un istituto giuridico che, in particolar modo, permette alle imprese la realizzazione di un piano di internazionalizzazione efficace è il Contratto di rete con il D.L. n. 179/2012 e la L. n. 221/2012 è stata espressamente prevista la possibilità per gli imprenditori di concludere tale contratto anche nel settore agroalimentare. Considerando la definizione di imprenditore di cui all’articolo 2082 c.c. questo contratto può essere stipulato da imprese agricole o artigiane, collettive o individuali, in definitiva imprese aventi l’unico requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Quindi il contratto di rete può essere stipulato da “più imprenditori” indipendentemente dalla loro rispettiva natura. Rappresenta uno degli strumenti giuridici più idonei ad internazionalizzare imprese, che da sole non potrebbero penetrare in mercati nuovi.

L’art. 3 comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., definisce il contratto di rete un contratto con il quale “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. A tal fine i partners “si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.”

Il contratto di rete rappresenta un modello contrattuale caratterizzato da una cornice particolarmente elastica, all’interno della quale l’autonomia contrattuale può pienamente esplicarsi, ai sensi dell’art. 1322 c.c. Questo è dimostrato dal fatto che l’art. 3 comma 4-ter si limita a stabilire l’obbligatorietà solo per alcuni contenuti del contratto, mentre subordina alla discrezionalità dei contraenti l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo incaricato di gestire l’esecuzione dell’accordo.

La ratio risiede nell’obiettivo di rendere il contratto di rete una figura snella, flessibile e adatta a contemperare le opposte esigenze di collaborazione ed autonomia giuridica in un momento di profondi mutamenti dell’economia e del territorio quale è quello attuale. Grazie al Contratto di rete gli imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato individualmente e collettivamente. Il settore agricolo è infatti caratterizzato da imprese di piccole dimensioni che solo mettendosi insieme possono costruire un piano di migliore produttività, consulenza di gestione e multifunzionalità (L. n. 33/2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85/2009).

Le parti hanno la possibilità di collaborare in ambiti attinenti all’ esercizio delle proprie imprese, scambiandosi informazioni e prestazioni di varia natura, quindi attraverso una governance privata flessibile.

Queste caratteristiche hanno permesso a questo strumento giuridico di crescere in maniera considerevole e di esplicare efficacia nel settore agroalimentare italiano.

Questo stesso istituto interagisce con uno strumento europeo, il GEIE (Gruppo Europeo d’Interesse Economico disciplinato dalle disposizioni del regolamento CEE n. 2137/85), consentendo alle PMI italiane di avere un’ internazionalizzazione ancora più efficace.

Il Contratto di rete è caratterizzato da una comunione di scopo e da una pluralità di contraenti. Nel caso che una delle parti del contratto venga meno (ad esempio per recesso di una delle imprese) il Contratto di rete resta valido ed efficace per le altre parti.

Tale scopo comune è finalizzato al conseguimento, attraverso la predisposizione di un programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano all’insieme dei partecipanti alla rete la crescita della capacità innovativa e della competitività.

Da un lato, la possibilità che l’impresa possa accedere, grazie all’appartenenza alla rete, allo sviluppo di proprie o di nuove opportunità tecnologiche e commerciali; dall’altro si tratta della possibilità di incrementare la capacità concorrenziale dei membri della rete o della rete stessa sul mercato.

Non esiste nessun impedimento a stipulare un Contratto di rete tra imprese che siano legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro.

Gli obiettivi della ricerca saranno quelli di conoscere in maniera approfondita le peculiarità e i meccanismi del sistema agroalimentare orientato alla globalizzazione e conseguentemente, dedurne le migliori strategie d’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari italiane.

 

 

 


Compagnucci, A. Cavicchi, F. Spigarelli, L’efficacia del contratto di rete nel settore agroalimentare Italiano: una rassegna normativa e della letteratura, in Economia Marche Journal of Applied Economics Vol. XXXV, No. 2, December 2016
Raimondi Ilaria, Il ruolo dell’ICE nell’internazionalizzazione delle imprese italiane: il settore agroalimentare http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-03-09/contratti-rete-l-internazionalizzazione-pmi–172618.php
D’Auria Massimo, Il contratto di rete tra segnali di vitalità e possibili ragioni di obsolescenza GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI NEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR REGIONALI E NEL I PILASTRO DELLA PAC, Rete rurale nazionale

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