Interruzione del processo ex art. 43 L. Fall. e termine per la riassunzione: la questione alle Sezioni Unite

Interruzione del processo ex art. 43 L. Fall. e termine per la riassunzione: la questione alle Sezioni Unite

Cass. civ., Sez. I, ord. 12 ottobre 2020, n. 21961 – Pres. Cristiano – Rel. Falabella

La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le questioni di massima di particolare importanza, se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l’automatica interruzione del processo ex art. 43 L. Fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorché assistita da altro difensore.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 21961/20, depositata il 12 ottobre, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ripercorre i plurimi e divergenti orientamenti sul tema della decorrenza del termine per riassumere il processo interrotto a seguito del fallimento di una parte. Nell’auspicare una presa di posizione univoca, vista la notevole rilevanza della materia trattata, la questione è stata rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Il tema della decorrenza del termine entro cui va riassunto il giudizio interrotto per l’intervenuto fallimento di una delle parti processuali è stato largamente scrutinato dalla Corte di Cassazione a seguito della riforma del 2006.

In particolare, con l’intervento del D.Lgs. n. 5/2006 è stato aggiunto all’art. 43 L. Fall. un comma 3 in forza del quale “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”.

Ciò lascia all’interprete la possibilità di affermare che, a differenza di quanto accadeva nel passato, la dichiarazione di fallimento determina l’interruzione automatica di diritto del giudizio.

Peraltro, la nuova regolamentazione trova applicazione, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. cit., a partire dal 16 luglio 2006, con consequenziale automaticità dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, purché quest’ultima sia intervenuta successivamente a tale data, anche nei giudizi anteriormente pendenti.

A tal proposito, la Corte si è chiesta quale sia, in caso di dichiarazione di fallimento, quell’”evento” da cui far decorrere il termine per riassumere il giudizio.

Nondimeno, a fronte dell’interruzione automatica del procedimento determinata dalla dichiarazione di fallimento, occorre verificare se la riassunzione possa operare tempestivamente rispetto al termine di tre mesi di cui all’art. 305 c.p.c. (il quale prevede che la riassunzione intempestiva del giudizio determina l’estinzione di questo).

In tale prospettiva il giudice delle leggi, già con la sentenza n. 139/1967, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., nella parte in cui faceva decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 c.p.c. (in cui, appunto, l’interruzione opera automaticamente).

Ne deriva che la necessità di rispondere a tale quesito non è nuova e si prospetta in ogni ipotesi di interruzione ipso jure del procedimento: in ogni fattispecie in cui l’esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte, cui il fatto interruttivo non si riferisce, si fa sempre più stringente.

Detta parte, infatti, deve essere in grado tanto di conoscere se si sia verificato l’evento interruttivo, quanto di sapere da quale momento decorre il termine per la riassunzione.

Secondo la corte, la conoscenza che si richiede ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione è comunemente individuata in quella legale, ottenuta tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell’evento medesimo.

Una siffatta conoscenza viene postulata anche in caso di interruzione del giudizio determinata dal fallimento.

Rileva, in questo come negli altri casi di interruzione di diritto, “l’esigenza che la verifica della (possibilità della) conoscenza del decorso termine per la riassunzione sia ancorata a criteri quanto più possibile sicuri ed oggettivi, così da neutralizzare, per quanto possibile, l’elemento di criticità operativa derivante dall’avere il giudice delle leggi disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell’interruzione, così rendendolo mobile e variabile”( Cass. n. 2658/2019)

Con particolare riguardo al caso in cui la riassunzione debba essere operata dal curatore fallimentare, è stato precisato che ai fini del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare: conoscenza che deve per l’appunto essere legale, nei termini sopra precisati.

Tale conclusione è imposta dal rilievo per cui il curatore fallimentare, che è soggetto rimasto estraneo al giudizio interrotto, ben può ignorare l’esistenza di questo.

La S.C., peraltro, ha asserito in più occasioni che il termine per la detta riassunzione decorre dall’acquisizione di una conoscenza legale che deve avere ad oggetto tanto l’evento interruttivo, quanto il procedimento in cui tale evento ha operato

Secondo altro orientamento, invece, la parte estranea all’evento interruttivo non ha la necessità di conoscere il processo del quale è parte, a differenza del curatore fallimentare che, se non può ignorare il dato dell’apertura della procedura concorsuale, può non essere al corrente dell’esistenza del singolo processo relativo al rapporto di diritto patrimoniale del fallito compreso nel fallimento.

Il contrasto è stato preso in considerazione da Cass. n. 12890/2020 la quale ha ribadito la necessità di una conoscenza legale estesa al giudizio interrotto proprio in considerazione della inaccettabilità del “trattamento asimmetrico” che altrimenti sarebbe riservato al curatore fallimentare: è stato cioè sottolineato non sussistere ragioni che giustifichino nei confronti della parte non fallita minori cautele rispetto a quelle accordate alla curatela (che va resa edotta del procedimento interrotto).

Si è precisato, altresì, che in tema di interruzione legale del giudizio dovuta al fallimento di una delle parti, la conoscenza legale deve investire non già la parte personalmente, ma il suo difensore, quale soggetto in grado di apprezzare gli effetti giuridici dell’evento medesimo e di comprendere se e quando sia necessario attivarsi per riassumerlo tempestivamente

Poiché la conoscenza legale deve avere ad oggetto lo specifico processo in cui l’interruzione ha spiegato incidenza, si ritiene, poi, che ove la parte interessata alla prosecuzione sia assistita in tale processo da un difensore diverso da quello cui è stata data comunicazione dell’evento, ai fini del decorso del termine per la riassunzione rileva il momento in cui il secondo difensore acquisisce legale cognizione dell’evento interruttivo: infatti, è spiegato, il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata

La possibilità di attribuire importanza a una conoscenza non legale, ma effettiva, dell’evento interruttivo è stata affermata di recente da altra pronuncia.

La Corte di Cassazione, con sent. n. 15996/2019, ha enunciato il principio per cui in caso di interruzione del processo (determinata, ipso jure, dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3), il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall’evento interruttivo, che abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che questa abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui ne abbia avuto cognizione effettiva.

Consegue che, in assenza di ulteriori elementi, rileverebbe il momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo.

Ma se così fosse si finirebbe per trascurare il principio, desumibile dalla giurisprudenza richiamata in precedenza, per cui ai fini della riassunzione dovrebbe rilevare la conoscenza (legale) procurata al difensore della parte del giudizio interrotto, e non alla parte stessa. Tale regola sembra difatti escludere che, ove la domanda di insinuazione sia sottoscritta da un difensore diverso da quello costituitosi nel giudizio interrotto, essa possa di per sé riflettere quella conoscenza legale che la legge pretende.

Per un verso, infatti, la conoscenza del fallimento in capo alla parte è ritenuta irrilevante in quanto quest’ultima non è normalmente in condizione di valutare gli effetti dell’interruzione, quando debba riassumere il giudizio e quali siano le conseguenze della mancata o intempestiva riassunzione.

Il difensore che domanda l’ammissione al passivo, inoltre, potrebbe ignorare l’esistenza del giudizio interrotto, in cui non ha prestato il proprio ufficio, onde, nella prospettiva indicata, nemmeno la consapevolezza acquisita da tale soggetto quanto all’apertura del fallimento dovrebbe rilevare ai fini del decorso del termine ex art. 305 c.p.c.. Tutto ciò sta a significare che, se ci si allinea alle decisioni che hanno preceduto la sent. n. 15996/2019, la proposizione della domanda di ammissione al passivo non può considerarsi sempre e comunque espressiva di una conoscenza utile ai fini del decorso del termine per riassumere.

Facendo riferimento ad altro indirizzo interpretativo, invece, è stato affermato che il comma 3 dell’art. 43 L.Fall., vada interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l’interruzione è sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’art. 300 c.p.c.; ne deriva una sua automaticità la quale, peraltro, deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata, o meno, dichiarata

Si tratta di una tesi che, in una chiara ottica di semplificazione, anticipa, di fatto, quanto è stato previsto sul punto dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019): questo, all’art. 143, comma 3, dopo aver disposto che l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo, stabilisce che il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.

Tuttavia, è stato contestato dalla giurisprudenza successiva la circostanza per cui nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, sia necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere: si è rilevato, infatti, che la previsione di tale ulteriore adempimento vanificherebbe, nella sostanza, la previsione di automaticità prevista dalla L. Fall., art. 43.

Alla luce di quanto sin qui considerato, si evince che la materia in discussione è costellata da posizioni non coerenti tali da privare la giurisprudenza espressa dalla Corte di Cassazione di un certo grado di uniformità.

La Prima Sezione Civile, a conclusione del proprio pensiero, rimette alle Sezioni Unite l’ordinanza di cui è premessa, segnalando le tante questioni legate alla conoscenza legale dell’evento interruttivo onde evitare il rischio che, in presenza della medesima situazione processuale, la riattivazione del giudizio venga in alcuni casi reputata tempestiva e in altri casi, invece, tardiva.


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