Invalidità e accompagnamento: come ottenerli

Invalidità e accompagnamento: come ottenerli

Secondo la Costituzione, la Repubblica italiana rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto il realizzarsi della piena eguaglianza dei cittadini (art. 3, comma secondo, Cost.); inoltre, la Repubblica provvede al mantenimento e all’assistenza sociale degli inabili e di quanti, a causa della loro patologia, non possono esercitare un’attività lavorativa (art. 38, comma primo, Cost.).

In ottemperanza a questi precetti, il legislatore italiano ha previsto una serie di norme a tutela degli invalidi e, più in generale, di tutti coloro che non possono provvedere autonomamente a sé stessi. Gli strumenti predisposti a tal uopo sono molteplici; qui ci si soffermerà solamente su due di essi, probabilmente i più noti, e cioè l’invalidità civile e l’indennità di accompagnamento.

Invalidità civile: cos’è?

L’invalidità civile (così definita per distinguerla da quella derivante da cause di servizio, di guerra o di lavoro) è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito (legge n. 118/1971 del 30.03.1971).

Secondo la legge, è invalido civile chiunque, trovandosi in età da lavoro (cioè tra i diciotto e i sessantacinque anni e sette mesi), sia affetto da patologie tali da compromettergli la normale capacità lavorativa, ovvero, qualora non rientrasse nella fascia di cui sopra (quindi se minore di diciotto o maggiore di sessantacinque anni e sette mesi), soffra di una patologia che lo renda incapace di svolgere le attività tipiche della sua età.

Più precisamente, la legge dice che «si considerano mutilati ed invalidi  civili  i  cittadini  affetti  da  minorazioni  congenite o acquisite,  anche  a  carattere  progressivo, compresi gli irregolari psichici  per  oligofrenie  di  carattere  organico  o dismetabolico, insufficienze  mentali  derivanti  da difetti sensoriali e funzionali che   abbiano   subito   una  riduzione  permanente  della  capacità lavorativa  non  inferiore  a  un  terzo o, se minori di anni 18, che abbiano  difficoltà persistenti  a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età» (art. 2, legge n. 118/1971). Sono altresì considerati invalidi i ciechi e i sordomuti.

I cittadini con età superiore ai sessantacinque anni e sette mesi possono chiedere il riconoscimento dello stato invalidante quando abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Allo stesso modo, il minore di diciotto anni dovrà dimostrare di versare  in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, allo scopo di avere diritto all’indennità di frequenza.

L’invalidità civile è riconosciuta in percentuale, nel senso che, all’esito della visita effettuata dalla commissione medica competente, se la patologia verrà ritenuta concretamente invalidante per il lavoro svolto o per le attività della vita quotidiana, si otterrà un grado pari all’effettiva incidenza della malattia. Per ogni percentuale la legge riconosce dei benefici: maggiore sarà la percentuale, maggiori saranno le agevolazioni: ad esempio, una percentuale del 100% dà diritto a ricevere una pensione di inabilità.

Anche senza aver ottenuto un’invalidità totale, il malato ha diritto ad altri benefici, quali: fornitura gratuita di protesi, presidi ed ausili; esenzione (parziale o totale, a seconda del grado di invalidità) dal pagamento del ticket sanitario per tutte le prestazioni mediche riguardanti la patologia invalidante; agevolazioni per le graduatorie delle case popolari e per il canone telefonico (in base ai redditi dichiarati).

L’assegno di invalidità spetta solo a chi sia dichiarato invalido con una percentuale compresa tra il 74 e il 99%; inoltre, a differenza dell’indennità di accompagnamento, è necessario anche che il soggetto versi in uno stato di bisogno economico. La pensione di inabilità, invece, spetta solamente a chi viene riconosciuta un’invalidità pari al 100%.

Sinteticamente, quindi, le agevolazioni che la legge conferisce nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile sono le seguenti:

  1. invalidità pari o superiore al 34% (soglia minima): prestazioni di carattere socio-assistenziale quali, ad esempio, prestazioni protesiche e ortopediche;

  2. invalidità pari o superiore al 46%: iscrizione al collocamento mirato;

  3. invalidità pari o superiore al 50%: congedo straordinario per cure (se previsto dal Ccnl);

  4. invalidità pari o superiore al 67%: esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami e diagnostica strumentale.

  5. invalidità pari o superiore al  74%: assegno mensile di assistenza;

  6. invalidità pari al 100%: pensione d’inabilità.

Indennità di accompagnamento: cos’è?

L’indennità di accompagnamento è uno strumento previsto della legislazione sociale italiana che consente a chi sia stato dichiarato invalido al 100% di godere di uno speciale sostegno economico (Legge n. 18/1980 del 11.02.1980). L’indennità di accompagnamento, sebbene legata alla concessione dell’invalidità, segue però presupposti differenti, nel senso che l’invalido totale non consegue di diritto questo beneficio. Perché si possa ottenere l’accompagnamento è necessario che la persona invalida al 100% si trovi in una delle seguenti situazioni:

  • sia incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;

  • abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Così testualmente la legge: «Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall’art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato […] La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate» (art. 1 legge n. 18/1980).

L’indennità di accompagnamento consiste nell’elargizione di una somma mensile che non fa reddito e non è pignorabile (Art. 545 c.p.c.): si tratta, infatti, di una misura assistenziale ritenuta intoccabile dallo Stato. Inoltre, la predetta indennità prescinde da ogni requisito economico, cioè dal reddito posseduto dall’inabile.

Invalidità e accompagnamento: come si ottengono?

La persona inabile che voglia accedere ai benefici dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento deve seguire un preciso iter burocratico. L’interessato deve innanzitutto rivolgersi al proprio medico di famiglia per la compilazione online del certificato medico introduttivo, affinché sia attestata la patologia invalidante.

Il secondo step concerne la trasmissione telematica del certificato medico all’Inps, mediante accesso diretto alla propria area personale oppure tramite patronato o associazioni di categoria. L’inps provvederà a fissare la visita medica di accertamento presso la Commissione Asl integrata da un medico dell’ente previdenziale stesso.

Inviata la domanda, l’Inps fissa la data della visita che il richiedente dovrà sostenere presso la propria sede. Normalmente, a meno che non si tratti di patologie gravissime (come quelle oncologiche), la convocazione a visita non giungerà prima di qualche mese.

La commissione medica che esaminerà il richiedente dovrà valutare la gravità della malattia e la capacità di quest’ultima di ridurre la capacità lavorativa dell’invalido oppure di impedirgli gli atti della vita quotidiana. Nel caso di esito negativo, cioè qualora l’invalidità non dovesse essere riconosciuta oppure dovesse esserlo in misura non soddisfacente, l’interessato può fare ricorso in tribunale entro il termine di sei mesi dalla notifica dell’esito delle visita.

Il ricorso va presentato al tribunale territorialmente competente e consiste nella richiesta della nomina di un consulente tecnico d’ufficio (un medico legale) che rivaluti le condizioni di salute del ricorrente. È necessaria l’assistenza di un avvocato. Nel caso di ulteriore esito negativo, è ancora possibile impugnare la perizia sfavorevole e procedere con un ricorso di merito nel quale bisogna contestare specificamente le risultanze della visita ed, eventualmente, chiedere al giudice la nomina di nuovo consulente tecnico.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Mariano Acquaviva

Articoli inerenti