Inviare missive con accluse foto dal contenuto erotico non integra il reato di molestia ex art. 660 c.p.

Inviare missive con accluse foto dal contenuto erotico non integra il reato di molestia ex art. 660 c.p.

Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2018, n. 40716

Questi i fatti.

Con la sentenza del 27.10.2016, il Tribunale di X, in composizione monocratica, condannava Tizio alla pena pecuniaria di €. 300,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Caia, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 660 c.p.

Nella specie, il Tribunale riteneva responsabile Tizio del reato ad esso ascritto per aver inviato a Caia numerose missive con accluse foto dal contenuto erotico e messaggi sconvenienti o, comunque, sgraditi.

Quanto sopra asserito era suffragato da un cospicuo numero di reperti fotografici recanti, per l’appunto, foto dal chiaro contenuto erotico, nonché dalle ammissioni dello stesso imputato, il quale, tuttavia, in sede d’esame, aveva riferito di aver spedito le predette missive e foto con spirito goliardico e su esclusivo invito degli amici.

In punto di diritto, il Giudice osservava che il requisito del “luogo pubblico o aperto al pubblico” previsto dalla norma violata, si dovesse ritenere ampiamente integrato tanto nell’ipotesi in cui l’agente si fosse trovato in luogo pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, quanto nell’inversa ipotesi.

Il caso di specie corrispondeva perfettamente all’appena designato paradigma normativo, in quanto l’imputato inviando le foto per il tramite del servizio postale aveva agito in luogo pubblico e l’evento molestia o disturbo si era realizzato in luogo privato presso la residenza della persona offesa.

Proponeva ricorso per saltum in Cassazione il difensore di Tizio lamentando, come unico motivo di gravame, l’erronea applicazione della legge penale.

Riteneva, infatti, la difesa che il giudicante avrebbe dovuto fare riferimento non al luogo dal quale l’imputato aveva inviato le missive, irrilevante nel caso di specie in quanto non riconducibile alla prima ipotesi di cui all’articolo 660 c.p., ma al mezzo utilizzato per arrecare molestia o disturbo, ossia alle missive, al fine di stabilirne l’eventuale equiparabilità al mezzo del telefono.

Con riferimento a tale ultima ipotesi avrebbe dovuto attenersi alla consolidata giurisprudenza di legittimità ad effetto della quale, al di fuori delle due ipotesi tassativamente previste dall’articolo 660 c.p. il reato non sussiste e la corrispondenza epistolare non è equiparabile al mezzo del telefono.

LA NORMA INCRIMINATRICE

Il reato di molestie disciplinato dall’art. 660 c.p. punisce espressamente chi “in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo” con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad euro 516.

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sulla base del tradizionale nonché prevalente orientamento, è l’ordine pubblico, inteso come pubblica tranquillità.[1]

La sfera personale della persona offesa, quindi, riceve soltanto una protezione mediata, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate[2].

L’elemento oggettivo previsto dalla norma incriminatrice punisce qualsiasi condotta oggettivamente idonea ad arrecare molestia e a disturbare terze persone.

L’art. 660 c.p. esige, inoltre, il requisito della pubblicità del luogo.

Giova rilevare come si intenda “luogo aperto al pubblico” quello in cui ciascuno possa accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti; devono, pertanto, considerarsi luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni[3].

Per integrare il requisito della “pubblicità” del luogo di commissione del reato è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovino in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Ai fini della sussistenza del reato in esame, inoltre, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza dell’oggettiva idoneità a molestare o disturbare, senza valida ragione, il soggetto che la subisce.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

La sentenza in epigrafe, ammettendo il ricorso proposto dal difensore di Tizio ha sancito un importante principio di diritto.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto errata la decisione del Giudice di prime cure il quale, per l’appunto, avrebbe errato nell’applicare la legge penale con riferimento ad una delle componenti alternative dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 660 c.p., costituita dalla pubblicità o apertura al pubblico del luogo di commissione della molestia o del disturbo alla persona.

Ciò in quanto, come precisato dalla pronuncia di cui sopra, è ormai consolidato orientamento quello secondo il quale si deve intendere aperto al pubblico il luogo in cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti; dovranno, quindi, considerarsi luoghi aperti al pubblico gli androni dei palazzi e la scala comune a più abitazioni.

Gli Ermellini hanno, poi, affermato l’ulteriore principio di diritto secondo il quale per integrare il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovino in luogo pubblico o, quantomeno, aperto al pubblico. (“…ai fini del reato di cui all’articolo 660 c.p., il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l’agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell’ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico”) [4].

Nel caso di specie, quindi, ha errato il Tribunale di X sul piano giuridico, quando ha affermato di ravvisare il requisito della pubblicità del luogo nell’ufficio postale dal quale il ricorrente risulterebbe aver spedito le lettere causa di molestia, trattandosi di antefatto, all’evidenza, insufficiente – per la contestuale assenza da quel luogo della persona offesa – ad integrare un requisito dell’elemento oggettivo del reato.

Il secondo punto di diritto approfondito dalla Corte, poi, ha riguardato l’assimilabilità o meno delle lettere cartacee, concretamente inviate dall’imputato alla persona offesa a mezzo posta tradizionale, al mezzo del telefono, secondo quanto espressamente previsto dalla norma incriminatrice.

A tal riguardo, preme sottolineare come il mezzo telefonico, previsto dall’art. 660 c.p., assume rilievo – ai fini dell’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione costituzionalmente garantita.

Sul punto, è ormai consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale “al termine telefono è ormai equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente[5].

È stata, conseguentemente, esclusa, al contrario, l’ipotizzabilità del reato in esame nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe, né tantomeno nessuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.

Infatti, come più volte precisato “La modalità della comunicazione è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione della memoria dell’elaboratore del servizio, accessibile al destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio [6] ”.

È, quindi, evidente che, contrariamente alla molestia recata con il mezzo telefonico, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite la posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare, con la necessaria precisazione, imposta dal progresso tecnologico, nella misura in cui esso consente con un telefono “attrezzato” la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l’invio e la contestuale ricezione di sms (i c.d. short messages system), ma anche e soprattutto l’invio e la ricezione di posta elettronica[7].

Nel caso di specie, la Corte ha, effettivamente, ravvisato un’analogia di fondo tra la posta elettronica e la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta locata presso l’abitazione del destinatario ed alla quale questi accede per sua volontà, senza peraltro essere condizionato da segni o rumori premonitori.

Tuttavia, è ben vero che l’invio di una lettera spedita tramite il servizio postale – esattamente come un messaggio di posta elettronica – non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.

Le predette considerazioni venivano addotte dalla Suprema Corte a giustificazione dell’annullamento, senza rinvio, della impugnata sentenza, perché il fatto non sussiste.


[1] Cass. Sez. Penale n. 22055 del 2013;
[2] Cass. Sez. Penale n. 10983 del 2011;
[3] Cfr. ex multis Cass. n. 9888 del 06.06.1975, n. 28853 del 16.06.2009;
[4] Cass. Sez. Penale n. 40716 del 13.09.2018;
[5] Cass. Sez. Penale n. 36779 del 27.09.2011;
[6] Cass. Sez. Penale n. 24510 del 17.06.2010;
[7] Cass. Sez. Penale n. 28680 del 26.03.2004.

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Andrea Ribichesu

Nell’anno accademico 2015/2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Giurisprudenza, riportando la votazione di 105/110 e discutendo una tesi in diritto privato comparato dal titolo “Responsabilità del produttore e azione collettiva: profili comparatistici”. È iscritto all’albo dei dottori praticanti Avvocati di Sassari dal 26 Novembre 2015. Dal 26 Luglio 2018 ha intrapreso una collaborazione con il quotidiano giuridico Giuricivile, Rivista scientifica di diritto e giurisprudenza civile (ISSN: 2532-201X), pubblicata su internet all’indirizzo https://giuricivile.it, ottenendo mensilmente la pubblicazione dei seguenti articoli giuridici riguardanti il diritto civile: • 10/08/2018 “Azione revocatoria del fondo patrimoniale: il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore” ; • 01/10/2018 “Indebito arricchimento: la costruzione della casa comune con il convivente”; • 05/10/2018 “Il testamento biologico, origini, profili comparatistici e novità”; • 31/10/2018 “La revocazione della donazione per ingratitudine derivante da ingiuria”; • 05/12/2018 “Compensazione delle spese legali alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali”; • 09/01/2019 “Responsabilità per i danni cagionati da animali: la giurisprudenza”; • 30/01/2019 “Circolazione stradale: la responsabilità del conducente dello scuolabus”; Dal 15/01/2019 ha intrapreso una collaborazione con la Rivista scientifica Salvis Juribus (ISSN: 2464-9775), Salvisjuribus.it, vantante un ampio network di cultori della materia giuridica nonché inserita nel portale ROAD patrocinato dall’UNESCO come portale scientifico open access, ottenendo la pubblicazione, presso la medesima, dei seguenti articoli di diritto penale: • 24/01/2019 “Maltrattamento di animali: è reato impedire al cane di abbaiare”; • 17/02/2019 “Inviare missive con accluse foto dal contenuto erotico non integra il reato di molestia ex art. 660 c.p.” Dal 25/02/2019 collabora con la nota Rivista Giuridica online “Diritto & Diritti” (ISSN 1127-8579) (www.Diritto.it), fondata nel 1996 dal Dott. Francesco Brugaletta, Magistrato del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania e pubblicista, nonché componente della Commissione Informatica del Consiglio di Stato, ottenendo la pubblicazione dei seguenti contributi mensili: • 25/02/2019 “L’abituale accompagnamento di una donna nel luogo in cui essa si prostituisce integra il reato di favoreggiamento della prostituzione”.

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