Ius soli, un problema irrisolto

Ius soli, un problema irrisolto

Ad inaugurare l’avvento dell’anno nuovo è intervenuto il dibattito, riaperto con lo slogan “No allo ius soli“.

L’Italia è chiamata nuovamente ad affrontare il tema del riconoscimento della cittadinanza, per i nati nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

Occorre anticipare che tra i modi di acquisto della cittadinanza, la Legge n. 91 del 1992 contempla lo ius soli come modo d’acquisto automatico della cittadinanza, ancorché limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori. Tuttavia, un provvedimento varato dal Consiglio dei ministri, nel 2006, ha introdotto una  nuova ipotesi di ius soli ammettendo la previsione  dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi  è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.

Ma come viene normativamente descritto lo ius soli, in termini di “appartenenza” ad un territorio e in che modo il nostro Stato tutela i suoi cittadini?

L’articolo 1, della L.n.91 del 92 “Nuove norme sulla cittadinanza“, integra le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di diritto della cittadinanza, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello ius soli.

L’ordinamento italiano riconosce il criterio di acquisizione della cittadinanza basato sullo ius soli, in via residuale nei seguenti casi:

– per coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b);

– per coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b);

– per i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza (art. 1, co. 2).

In altri casi, alla nascita sul territorio deve accompagnarsi la residenza legale ininterrotta fino alla maggiore età per poter acquistare la cittadinanza, facendone richiesta entro un anno dal compimento della maggiore età (art. 4, co. 2).

L’acquisto della cittadinanza per nascita, dunque, contempla due ipotesi sostanziali.

In primo luogo lo ius soli contempla l’ipotesi di chi sia nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno. Tale requisito deve sussistere al momento della nascita del figlio (art. 1, comma 1, lett. a)) e la norma considera che il periodo di soggiorno regolare decorra dalla data di rilascio del permesso di soggiorno.

In secondo luogo, un’altra ipotesi prevede che l’acquisto della cittadinanza per nascita, sia riservato a chi sia nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno nato in Italia. Questa seconda ipotesi, non contempla alcun requisito aggiuntivo (soggiorno, residenza, ecc.), ma richiede degli estremi da cui si evinca l’esistenza di un rapporto inscindibile con il territorio.

Per quanto riguarda il procedimento, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore ma non necessariamente del genitore che risponde ai requisiti richiesti; talvolta viene valutata l’opportunità di estendere il potere di dichiarare la volontà del minore, in mancanza del genitore, a chi esercita la responsabilità genitoriale (analogamente a quanto disposto all’art. 2).

Sebbene la normativa appaia ormai chiara e ben convinta di ammettere la cittadinanza italiana, nei termini e modi esposti innanzi, l’opinione pubblica è frequentemente interessata da episodi di particolare natura, che tengono vivo il dibattito tra chi richiede un riconoscimento automatico e chi, fermamente, dice “No allo Ius Soli”. Il dì 1 gennaio 2021, infatti, ha inaugurato l’arrivo del nuovo anno con le parole di un esponente della regione Liguria che non ammette la possibilità di “definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri” ribadendo che “per essere italiani e liguri sia necessario intraprendere un percorso ben definito e quindi richiedere successivamente la cittadinanza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti”.

Sicché, mentre in punto di diritto il legislatore e la giurisprudenza continuano a delineare minuziosamente il profilo dell’avente diritto allo ius soli, nella pratica quotidiana la prospettiva di un abbraccio tra la terra Italiana e i suoi abitanti, cittadini e non, appare ancora lontana.


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Anna D`Amicis

29 anni e abilitata all'esercizio della professione forense; Ho maturato 3 anni di esperienza nel settore legale e prediligo le seguenti aree di interesse giuridico: - Diritto civile: contrattualistica, affari societari, contenzioso civile e commerciale. - Diritto internazionale: immigrazione, diritto d'asilo e protezione internazionale.

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