La bilancia non ha un solo piatto: piccola indagine sul termine della salute

La bilancia non ha un solo piatto: piccola indagine sul termine della salute

Leggendo l’editoriale COVID-19. Un’emergenza destinata a protrarsi. Appunti per il “dopo” della rivista di diritto amministrativo comparato Federalismi, viene ad intuito comprendere come la tematica del covid-19 non possa essere decisa solo dalla medicina e non sia una tematica solamente nostrana. Come scrive Panzani sulla rivista: “In occasione del Legal Forum 9 ½ Rule of Corona, organizzato dalla Russia in questi giorni, Dimitri Medvedev vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha affermato che la pandemia pone rischi per i diritti umani e K. Shanmugam, ministro della Giustizia di Singapore, ha parlato di una sfida per il diritto, aggiungendo che sono prevedibili altre pandemie, con la conseguenza che occorre maggior unità nelle risposte a livello internazionale, un international framework. Va sottolineato che il Legal Forum, con i suoi 20.000 esperti collegati in contemporanea, rappresenta una sede di dibattito importante, quanto inusuale, perché vede come attori paesi che sovente non sono considerati dai nostri mezzi di informazione”.

Dunque non solo le varie riviste italiane si pongono la principale domanda come confrontarsi con la pandemia. Un confronto che il mondo della politica ha implicitamente scelto verso una preminenza del diritto alla salute, sancito dall’art 32 cost . Mentre gli altri diritti sono lasciati in seconda fila.

Giorgio Lattanzi ha sottolineato che “È vero che la libertà di circolazione può essere limitata «per motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16, comma primo, Cost.), ma nel nostro caso più che una limitazione è avvenuta una soppressione. Il diritto di riunirsi può incontrare un divieto «per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica» (art. 17, terzo comma, Cost.), ma solo se le riunioni avvengono in luogo pubblico mentre sono state rigorosamente vietate anche tutte le riunioni in luoghi privati. Si è giunti a non consentire l’esercizio in comune, sia in pubblico che in privato, della fede religiosa e sono state prese misure che hanno impedito il lavoro e l’attività economica. Anche la libertà personale è stata limitata, sia con l’«applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano» (art, 1, comma 1, lett. d del d.l. 25 marzo 2020, n. 19), sia con il «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus» (art. 1, comma 1, lett. e d.l. n. 19 cit.). E inoltre con l’art. 14 d.l. 9 marzo 2020, n. 14 sono state introdotte una serie di deroghe significative alla normativa sul trattamento dei dati personali”.

Tuttavia non si può parlare di una singola via ma di una pluralità di azioni atte ad equilibrare i diritti. Bilancia che pesa sui diritti specialmente confronto a terzi .Sulla rivista questione giustizia nell’articolo Le restrizioni alla libertà di movimento ai tempi del Covid-19 , i giuristi Caprioglio e Rigo ripercorrono lo sbilanciamento attuale ,richiamando alcune sentenze di varie corti ,come di seguito: “il 18 marzo 2020, il Tribunale di Trieste ha emesso un provvedimento, per certi versi analogo a quello del foro romano, in cui l’organo giudicante non ha convalidato il trattenimento di un richiedente asilo trattenuto presso il Cpr di Gradisca d’Isonzo. Anche in questo caso, nel motivare la mancata convalida del trattenimento, il giudice fa riferimento ai provvedimenti adottati a livello nazionale nel quadro dell’emergenza sanitaria in corso. Diversamente dalla decisione di Roma, il Tribunale di Trieste non opera una valutazione delle condizioni di sicurezza per la salute del trattenuto all’interno del centro di detenzione né un bilanciamento tra le norme in materia di contrasto dell’immigrazione irregolare e quelle sulla tutela del diritto alla salute dei cittadini stranieri”.

E seppur vero che le difficoltà di attuazione dei vari procedimenti, è anche vero come il mondo della giustizia si dimostra debole, malgrado come evidenziano i giuristi: “in punto di diritto le argomentazioni dei giudici sono solide e ben motivate, non si può fare a meno di rilevare come richiamino alla mente un paradosso che l’attuale emergenza da Covid-19 mette in luce con brutale evidenza. Le restrizioni alla mobilità transnazionale che oggi colpiscono tutti noi, in tempi normali segnano quotidianamente le esistenze delle e dei migranti, producendo la condizione di irregolarità che, in molti casi, si traduce in misure detentive e rimpatri. Eppure, è proprio la generalizzazione dei limiti alla mobilità transnazionale ad aprire, nella crisi attuale, uno spiraglio per chi è ingiustamente trattenuto perché privo di un titolo di soggiorno. Quasi un monito a ricordarci quanto, nel governo delle migrazioni e dei confini, a essere in gioco sia l’uguaglianza”.

Ammettendo la superiorità del diritto alla salute come recentemente ammesso dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 sull’azione coordinata dell’UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP) approvata dal parlamento europeo in data 17/04/2020 dove al punto 16 viene cosi sancito il principio One Health.

Il principio “One Health” che riflette il fatto che la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente sono interconnesse e che le malattie possono essere trasmesse dalle persone agli animali e viceversa; sottolinea la necessità di un approccio “One Health” alle pandemie e alle crisi sanitarie, sia nel settore della salute umana che nel settore veterinario; sottolinea, pertanto, che le malattie devono essere affrontate sia nell’uomo che negli animali, tenendo anche in particolare considerazione la catena alimentare e l’ambiente, che possono essere un’altra fonte di microrganismi resistenti; sottolinea l’importante ruolo della Commissione nel coordinare e sostenere l’approccio “One Health” per ciò che riguarda la salute umana, la salute animale e l’ambiente nell’UE.

Dunque come si può intuitivamente comprendere il diritto alla salute comprende una serialità di sfaccettature che non si basano esclusivamente sulla visione plastica di parametri biologici. Ma in una estensione più ampia, come confermato anche dalla definizione del 2011 data dall’OMS, il quale afferma che la salute è intesa come la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive. Inoltre l’ampiezza del diritto alla salute non è riconducibile solo alla sfera privata e nelle sue plurime sfaccettature, ma anche negli effetti scaturenti nei confronti della popolazione. A tal riguardo l’art.32.2 della costituzione ne evidenzia il contenuto sociale della parola salute.

Dunque il contenuto della parola salute non è solo riconducibile al benessere psicofisico della persona, ma anche nei confronti della popolazione. La principale conseguenza degli effetti sociali devono influenzare l’agire del giudice inteso in previsione delle condotte attuabili da parte dei migranti. In conclusione la salute è un diritto fondamentale dell’ordinamento ma che viene attuato grazie anche agli altri diritti sanciti dalla carta costituzionale e dalle norme internazionali che proteggono l’individuo da esso stesso e dal prossimo.


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