La c.d. Officina Mobile di cui alla L. 122/1992

La c.d. Officina Mobile di cui alla L. 122/1992

La Legge 5 Febbraio 1992 n. 122 all’ articolo 1 sancisce che è attività di autoriparazione “l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose”.

L’articolo 2 della legge dispone che rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi, modificazioni e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Al contrario, non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli.

Per esercitare l’attività le imprese dovranno iscriversi al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, istituito presso ogni camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, come specificato dall’art. 3 della legge. Il registro è articolato in quattro sezioni, relative alle attività di meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto; e gommista; e di un elenco speciale riguardante le imprese di cui all’art. 4 della L.122/92 (Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli).

Originariamente l’articolo 3 comma 1, lettera a) della legge n. 122/92 prevedeva che: “[…] l’impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all’attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività”. Tale comma è stato abrogato dalla legge n. 507/96, per cui attualmente l’iscrizione al Registro Imprese o all’Albo Artigiani per l’attività di autoriparazione non necessita più di documentare il possesso di spazi e locali, né di attrezzature e strumentazioni.

Difatti, il novellato articolo 3 della legge prevede che ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese, bisogna documentare due tipo di requisiti:

  • designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell’impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all’articolo 7;

  • sede dell’impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l’iscrizione.

La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.

Pertanto, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese (artigianali o industriali) esercenti attività di autoriparazione, oggi non è richiesto più il requisito la dimostrazione della “disponibilità di spazi e locali” (avendo l’abrogazione inciso sull’obbligo di preventiva acquisizione delle prescritte autorizzazioni amministrative), e ai fini dell’esercizio dell’attività, non occorre una idonea infrastruttura (officina).

Tale impostazione è stata anche confermata dal Ministero dell’Industria Commercio Artigianato con Parere del 16/08/2005 protocollo 7761, il quale ritiene che per gli interventi di emergenza e in generale in tutti quei casi in cui la riparazione dei veicoli debba avvenire “in loco” si possa senz’altro prescindere dal possesso del locale fermi restando i requisiti di professionalità richiesti dalla legge, sostanziandosi l’attività di cui all’oggetto in veri e propri interventi di emergenza, atti a consentire la riparazione “in loco” dei veicoli per le loco caratteristiche e dimensioni risultino difficilmente trainabili oppure suscettibili di arrecare gravi disagi alla viabilità.

La disciplina è dettata alla luce dei nuovi interventi normativi in materia di libera concorrenza in ultimo la legge 24 marzo 2012 n. 27 prescrive che   “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.

Pertanto, le imprese o i privati che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (Legge 122/92), sono tenuti

  • ad iscriversi al Registro delle Imprese tenuto presso ogni camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, come specificato dall’art. 3 della legge;

  • presentare una Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale).

L’impresa per esercitare tale attività deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali.

Requisiti morali:

  • non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia;

  • non aver riportato condanne per i reati previsti dall’articolo 7 comma 1 lettera b) della legge n. 122/92

Requisiti professionali: (è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati)

  • aver esercitato l’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni (è sufficiente 1 anno se si è in possesso di titolo di studio tecnico-professionale attinente all’attività);

  • aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni;

  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività;

  • essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14/12/1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18/4/94)

Requisiti personali:

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia;

  • non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva.


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