La Cassazione apre le porte allo stalking di gruppo

La Cassazione apre le porte allo stalking di gruppo

Con la sentenza n. 3271/2018 la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata della eventualità in cui il delitto di atti persecutori ex art. 612 bis del codice penale, si riversi anziché su una sola persona, su una pluralità di individui.

Nel caso di specie, l’imputato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con condotte reiterate, minacciava e molestava gli abitanti del quartiere, tramite l’invio di numerose lettere anonime, dal contenuto ingiurioso e minaccioso, prospettando gravi mali e insulti ai destinatari.

La Suprema Corte ritiene  lo stalking di gruppo, almeno in linea teorica, una prospettazione possibile, purché siano realizzati nei confronti di ciascun individuo tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva tipici del delitto de quo.

Ed invero, gli atti molesti dello stalker, devono ingenerare, nel soggetto passivo del reato, “un perdurante e grave stato d’ansia o di paura o un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di una persona legata affettivamente o, infine, una costrizione a modificare le proprie condizioni di vita”.

Inoltre, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, consistente nella volontà dell’agente di porre in essere le condotte minacciose e moleste con la consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice degli atti persecutori e appena citati.

È, dunque, necessario verificare che i presupposti del reato di stalking sussistano per ognuna delle persone interessate dal comportamento dell’agente al fine di escludereuna generalizzazione indeterminata, all’indirizzo di una comunità, non meglio specificata, nelle connotazioni singolari”.

In assenza dei presupposti dello stalking, infatti, rispetto ad alcuni soggetti si potrebbe rientrare nel campo di operatività di altre e diverse fattispecie, come ad esempio in quello del reato di molestia ex art. 660 c.p.


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Avv. Alessandra Giannone

Alessandra Giannone nata a Sciacca (Ag) nel 1985, dopo il diploma di maturità classica ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell’aprile del 2009 presso l’Università L.U.M.S.A. di Palermo. Nel giugno del 2011 ha conseguito la specializzazione in professioni legali presso la S.S.P.L. “G. Scaduto” di Palermo. Abilitata all’esercizio delle professione forense nel 2012, è anche mediatore civile e commerciale da Gennaio 2011.

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