La Cassazione sull’espulsione dell’immigrato irregolare disabile al 100%

La Cassazione sull’espulsione dell’immigrato irregolare disabile al 100%

Può non essere espulso il cittadino extracomunitario affetto da grave disabilità. Le ragioni del divieto di espulsione indicate nel Testo unico sull’immigrazione non possono essere ritenute, difatti, tassative e vanno pertanto lette, come osservato dalla Corte costituzionale, alla luce della necessità di garantire il diritto alla salute.

Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, Prima sezione penale, con la sentenza n. 38041 depositata in data 31 luglio 2017.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 23 giugno 2016, aveva rigettato l’opposizione di Mokaadi Lofti Ben Dhaouadi contro il decreto emesso nel marzo 2016 che ordinava la sua espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5 del D.lgs. n. 286 del 1998.

Mokaadi, invalido al 100% e beneficiario di un assegno Inps dopo l’amputazione di una gamba, costretto a utilizzare una protesi o una carrozzina, ha impugnato tale decisione di fronte alla Suprema Corte di Cassazione, rilevando come il suo Paese d’origine non avesse una normativa assistenziale per le persone disabili e tale carenza, nel caso in cui fosse stata eseguito tale provvedimento, gli avrebbe impedito di vivere una vita libera e dignitosa.

I giudici della prima sezione penale della Corte hanno ritenuto che la pronuncia del Tribunale di sorveglianza fosse erronea nella parte in cui ha fondato la propria decisione sul presupposto che la disabilità non rientra tra le condizioni che il legislatore ha posto a fondamento del divieto di espulsione, sebbene fosse stato appurato che il Mokaadi, laddove rimpatriato nel suo Paese d’origine non dotato di una legislazione a tutela dei disabili, non avrebbe più potuto far fronte alle proprie minime esigenze di vita in quanto privato del presidio sanitario di una protesi o di una carrozzina.

La S.C. ha, dunque, annullato la decisione del Tribunale e bloccato il rimpatrio del magrebino di 50 anni, da 30 nel nostro Paese, esortando a decidere i ricorsi contro rimpatri forzati, proposti da immigrati regolari e disabili, caso per caso, anche laddove non sia sussistente la necessità di cure urgenti ed essenziali, come prevede la legge 30 luglio 2002, n. 189 (cd. Bossi-Fini), visto e considerato che tali requisiti, di urgenza ed essenzialità, non possono essere ritenuti esaustivi ma devono, anzi, essere interpretati, soprattutto nei confronti di quelle categorie di soggetti ritenuti vulnerabili, tenendo conto di quelli che sono i principi sanciti dalla Corte EDU e dalla nostra Corte Costituzionale.

Gli Ermellini, pertanto, hanno stabilito che il Tribunale di sorveglianza di Perugia dovrà pronunciarsi nuovamente sulla vicenda, ed hanno fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione ritenendo che la sanzione dell’espulsione, comminata dal Giudice di sorveglianza, pur non contrastando con la lettera della legge 30 luglio 2002, n. 18, la quale non avrebbe consentito al detenuto maghrebino di restare in Italia, fosse lesiva di quel “nucleo irriducibile” del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Carta Costituzionale.

Una pronuncia, questa, destinata a far discutere sia perché la Suprema Corte, fornendo una interpretazione estensiva della norma sembra averne allargato, e di molto, lo spettro di applicazione predisposto dal nostro legislatore, il quale sembrava aver individuato quelle fattispecie in presenza delle quali è consentito, anche agli stranieri irregolari, di rimanere nel nostro paese, sia per il delicato momento storico nel quale si colloca.


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