La cessione del credito

La cessione del credito

La cessione del credito è un accordo con cui il creditore trasferisce ad altro soggetto il suo credito.

La cedibilità dei crediti è disciplinata dall’art. 1260 c.c. il quale sancisce che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Si tratta di un contratto di trasferimento tra l’originario creditore (cedente) ed un terzo acquirente del credito (cessionario). Non è necessario, come da norma di legge, il consenso del debitore ceduto, in quanto è per lui indifferente il soggetto nei cui confronti effettuare il pagamento.

E’ comunque previsto che il debitore ceduto debba essere portato a conoscenza della cessione del credito per sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. Infatti, purché il negozio abbia efficacia, è necessaria la notifica al terzo (cessionario) il quale, una volta a conoscenza del debitore e le relative caratteristiche di solvibilità, dovrà dare consenso. Laddove manchi la notifica e il debitore (ceduto) esegui la prestazione a favore del creditore originario, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad esso. Oltre al consenso di cedente e cessionario, l’art.1264 definisce necessaria l’accettazione del debitore o la notificazione dell’avvenuto trasferimento del titolo, affinché questo possa liberarsi dall’obbligazione, eseguendo la prestazione a favore del corretto creditore.

Una volta effettuata, il debitore ceduto sa che dovrà effettuare il pagamento a un nuovo soggetto (il cessionario). Se paga al vecchio titolare del credito, non viene liberato dall’obbligo, correndo il rischio di pagare due volte.

Esistono due figure diverse dell’istituto in esame: la cessione pro soluto, ossia una cessione in cui il cedente garantisce l’esistenza del credito al momento della cessione e l’inesistenza di cause di nullità, annullabilità o altri vizi che possano far venir meno il credito; la cessione pro solvendo, ossia la cessione con cui il cedente garantisce non solo l’esistenza del credito, ma anche la solvenza del debitore. In tal caso, se il debitore non paga, il creditore cedente dovrà corrispondere al cessionario gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che costui abbia sopportato per escutere il debitore, e risarcire l’eventuale danno. Questa garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le istanze contro il debitore stesso (art. 1267 c.c.)

Come detto, è un contratto bilaterale ad efficacia reale di cui il codice civile non prevede una forma in particolare. Si considera perfezionato con il solo consenso di creditore (cedente) e terzo (cessionario), mentre non si richiede consenso alcuno da parte del debitore (ceduto), in quanto per quest’ultimo, nulla cambia nel proprio adempimento, se non per il soggetto verso cui resta obbligato.


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Avv. Teresa Rullo

Iscritta all'albo degli Avvocati da febbraio 2016. Laureata in giurisprudenza nel marzo 2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "La Conferenza dei Servizi", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Subito dopo la laurea, nel 2012, ha iniziato la pratica forense presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Nel dicembre 2013 ha iniziato a collaborare con un altro studio legale multidisciplinare di medie dimensioni occupandosi, prevalentemente, del contenzioso civile. negli anni 2015 e 2016 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, conseguendo l'attestato finale. Attualmente svolge autonomamente la professione di Avvocato e collabora saltuariamente con uno studio legale operante sia nel settore civile che penale.

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